C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 333 del 13/04/2023 – Delibera – ANITRELLA – ARCE 1932

ANITRELLA - ARCE 1932

 Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 294 del 22/03/2023 - esaminato il ricorso fatto pervenire nei termini previsti dalle norme vigenti dalla società ANITRELLA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro avrebbe fatto giocare solo 10 secondi dei 3 minuti di recupero inizialmente concessi e per l'effetto chiede la ripetizione della gara o il parziale recupero di 2'50 non giocati; - esaminati gli atti ufficiali come noto fonte privilegiata di prova si evince che sostenitori della società ARCE 1932 a fine gara rivolgevano ai tesserati della società ANITRELLA insulti e minacce; - inoltre sostenitori della società ANITRELLA rivolgevano nel corso della gara alla terna arbitrale offese e minacce. Per indebita presenza, a fine gara, all'interno del terreno di gioco di estranei di cui una rivolgeva alla terna arbitrale ingiurie, impedendo il rientro negli spogliatoi. In relazione alle doglianze della ricorrente sul tempo di recupero non rispettato dall'arbitro, si puntualizza che questi funge da cronometrista e le decisioni assunte su fatti relativi al gioco sono inappellabili in virtù all'art. 65 comma b del CGS i giudici sportivi giudicano in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica questi ai sensi della regola 5 del regolamento di gioco. Dalla lettura del ricorso proposto dalla società ANITRELLA, si rilevano delle gravi denunzie nei confronti dell'arbitro, che meritano un approfondimento. Pertanto, quest' Organo Giudicante inoltra alla Procura Federale della FIGC il carteggio per i dovuti accertamenti. In funzione a quanto sopra descritto il ricorso proposto dalla società ANITRELLA è infondato.

PQM DELIBERA

a) di respingere il ricorso proposto dalla società ANITRELLA; b) di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio: ANITRELLA - ARCE 1932 1 - 2 c) di comminare alla società ANITRELLA l'ammenda di euro 400,00; d) di comminare alla società ARCE 1932 l'ammenda di euro 100,00; Il contributo va addebitato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it