C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 352 del 27/04/2023 – Delibera – CASTELVERDE CALCIO ARL – NOVA 7

CASTELVERDE CALCIO ARL - NOVA 7

Il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA: Al 47 del IIº tempo, l’arbitro decretava un calcio di rigore a favore della società NOVA 7; in conseguenza di ciò diversi calciatori della società CASTELVERDE CALCIO accerchiavano il direttore di gara, protestando vivacemente. Contestualmente, l’arbitro ammoniva per proteste il sig. Moreno BARANI, calciatore n. 9 della società CASTELVERDE CALCIO e, successivamente, lo riteneva espulso per avergli rivolto espressioni offensive e minacciose. Alla notifica del provvedimento disciplinare, il BARANI reiterava altre offese e minacce nei confronti dell’arbitro, avvicinandolo e facendolo indietreggiare. A seguito delle veementi proteste, entrava indebitamente sul terreno di gioco il dirigente addetto all’arbitro della società CASTELVERDE CALCIO, sig. Giovanni TOLLI, con in mano il blocco plastificato delle sostituzioni; questi avvicinava l’arbitro rivolgendogli ulteriori espressioni offensive. A seguito della conseguente espulsione, il TOLLI diventava ancora più aggressivo, inseguendo l’arbitro con fare minaccioso in prossimità della linea di porta e, da distanza ravvicinata, lo colpiva con il blocco plastificato delle sostituzioni al viso (al naso) in maniera violenta, provocandogli momentaneo dolore, facendolo altresì cadere a terra. In conseguenza di tale aggressione, al fine di salvaguardare la propria incolumità, al 49’ del IIº tempo l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara, non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per portarla al termine, sul risultato di CASTELVERDE CALCIO ARL - NOVA 7 1 - 1. L’arbitro, dall’interno del proprio spogliatoio, chiedeva l’intervento delle Forze dell’Ordine e dell’Ambulanza. L’arbitro veniva soccorso e, successivamente, trasportato in ambulanza al Policlinico di Tor Vergata per le cure del caso, dove gli venivano diagnosticati i postumi di una aggressione, guaribili in giorni 2 s.c.. In tali circostanze, i sostenitori della società Castelverde Calcio rivolgevano all’arbitro gravi offese e minacce. Nel corso della gara, l’arbitro espelleva per plateali proteste nei suoi confronti i calciatori CAMPISANO Luca, n. 6 della società CASTELVERDE CALCIO e PALERMITANO Iacopo, n.3 della società NOVA 7. In virtù a quanto sopra descritto, ai sensi dell’art.10, comma 5 lett. b)

DELIBERA

1) di infliggere alla società CASTELVERDE CALCIO ARL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, nonché l’ammenda di euro 200,00 e la sanzione di n.2 punti di penalizzazione in classifica (art.35, comma 5bis del C.G.S.); 2) di inibire il dirigente TOLLI Giovanni (CASTELVERDE CALCIO) fino al 26/04/2027 (art.35, comma 5 del C.G.S.).

Sanzione da considerare ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dallart.35, comma 7 del C.G.S. e riportate nel Comunicato Ufficiale 49/A della FIGC del 12/10/2022; 3) di squalificare il calciatore BARANI Moreno (CASTELVERDE CALCIO ARL) per 4 gare (art.36, comma 1 lett. a) del C.G.S.); 4) di squalificare i calciatori CAMPISANO Luca (CASTELVERDE CALCIO ARL) e Palermitano Iacopo (NOVA 7) per 1 gara.

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