C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo della società ASD DI.EFFE FOOTBALL ACADEMY– Camp.3°Categoria – Gir. D GARA del 12.03.2023 tra ASD GUNNERS MILANO–ASD DI.EFFE FOOTBALL ACADEMY C.U. n. 35 della Delegazione Provinciale di Milano datato 16.03.2023

Reclamo della società ASD DI.EFFE FOOTBALL ACADEMY– Camp.3°Categoria – Gir. D GARA del 12.03.2023 tra ASD GUNNERS MILANO–ASD DI.EFFE FOOTBALL ACADEMY C.U. n. 35 della Delegazione Provinciale di Milano datato 16.03.2023

La società A.S.D. DI.EFFE FOOTBALL ACADEMY ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S. di 1°Grado ha comminato la squalifica per n. 3 (tre) gare effettive nei confronti del calciatore PALAZZOLO GIAN CARLO, per aver commesso atto di violenza nei confronti di giocatore avversario ai sensi dell’art. 38, comma 1, C.G.S. nel corso della gara sopra richiamata. La reclamante in proposito osserva che il gesto commesso dal proprio tesserato nel corso dell’incontro non costituirebbe un effettivo atto di violenza, bensì una mera reazione istintiva di protezione rispetto al comportamento di altro calciatore avversario, il quale avrebbe appoggiato le mani sul volto del PALAZZOLO nel corso di un diverbio e lo stesso PALAZZOLO avrebbe reagito istintivamente per allontanarlo da sé senza perpetrare alcun atto di violenza nei confronti dell’avversario. Per questi motivi, la reclamante chiedeva una riduzione della squalifica comminata. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA La reclamante coglie nel segno nell’osservare come il gesto compiuto dal calciatore PALAZZOLO nel corso dell’incontro in parola non possa essere qualificato alla stregua di “atto di violenza” così come previsto dell’art. 38, co. 1, CGS. Invero, nel referto l’Ufficiale di Gara afferma che il calciatore PALAZZOLO è stato espulso al 51esimo del 2° tempo regolamentare per aver spinto “abbastanza violentemente” il n. 5 della squadra avversaria, in risposta al fatto che quest’ultimo gli aveva apposto le mani sul viso, nel contesto di una c.d. mass confrontation. Ebbene, va qui richiamata la costante Giurisprudenza, fatta propria anche da questa Corte Sportiva d’ Appello, secondo cui la definizione normativa di “atto di violenza” così come riferibile all’art. 38, co. 1, CGS, è da intendersi alla stregua di una azione caratterizzata da “intenzionalità e volontarietà mirante a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica … che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontà aggressiva con coercizione operata su altri” (ex multis CSA, C.U. 122/CSA, 10 aprile 2018; Corte Giust. Federale, C.U. n. 161/CGF, 10 gennaio 2014). Come si vede, è lo stesso referto arbitrale ad escludere che l’azione del PALAZZOLO possa connotarsi in termini di violenza, sicché la sanzione deve essere più correttamente ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 39 CGS, che prevede la sanzione minima di n. 2 (due) giornate. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ACCOGLIE il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica nei confronti del calciatore PALAZZOLO GIAN CARLO a n. 2 (due) giornate effettive. Dispone la restituzione della tassa.

 

Reclamo della società US SCANNABUESE ASD Campionato Juniores Reg.B - Gir. G GARA del 4.3.2023 – U.S. SCANNABUESE A.S.D. – A.S.D. A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO C.U. n. 54 del Comitato Regionale Lombardia datato 09.03.2023 La società U.S. SCANNABUESE A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.di 1°Grado presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato la sanzione della inibizione sino al 28.6.2023 al proprio allenatore Sig. Rando Palladino per avere ripetutamente offeso e minacciato l’Arbitro tanto al momento della sua espulsione dal recinto di gioco quanto a fine gara; nonché per avere, nella prima delle due fasi, assunto un atteggiamento talmente minaccioso in concreto da spingere l’Arbitro con il petto, al punto che il Direttore di Gara si vide costretto a frapporre il proprio braccio per istintiva propria difesa. Lamenta la reclamante in primo luogo una carenza motivazionale della decisione del Giudice Sportivo; in secondo luogo una eccessività della sanzione inflitta in relazione a quello che viene descritto come il reale accadimento. Chiede pertanto l’annullamento o, subordinatamente, la riduzione della squalifica irrogata al Sig. Rando Palladino. Esaminati gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte OSSERVA Deve in primo luogo essere disattesa l’eccezione pertinente ad una dedotta insufficienza della motivazione della decisione del Giudice Sportivo, che non riporterebbe le espressioni offensive e minacciose utilizzate dal sanzionato. L’obbligo della motivazione della decisione del Giudice Sportivo, che peraltro a norma del comma 4 dell’art. 38 CGS richiamato dalla stessa reclamante deve essere sintetica, non implica che vengano riportate testualmente le espressioni utilizzate -il che tra l’altro si tradurrebbe in una ulteriore risonanza pubblica delle stesse, essendo viceversa sufficiente che la decisione con la quale venga inflitta una sanzione faccia riferimento alle ragioni per le quali questa viene adottata. Con riferimento al merito del ricorso, che sostanzialmente prospetta una differente ricostruzione dei fatti come riferiti dall’Ufficiale di Gara, si rammenta che il referto di gara costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una sua inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato. Neppure può condividersi l’argomentazione tendente a sminuire le responsabilità disciplinari conseguenti alla condotta dell’allenatore Sig. Rando Palladino. L’argomentazione secondo cui la dinamica dell’accaduto come descritta nel referto arbitrale sarebbe “incompatibile con la volontà di ledere l’altrui incolumità” non tiene conto del fatto che nel caso contrario, in effetti, la sanzione sarebbe stata determinata in misura radicalmente più afflittiva. Premesso che nel rapporto di gara sono riportate testualmente le reiterate espressioni gravemente offensive pronunciate all’indirizzo dell’Arbitro, la condotta minacciosa posta in essere con il semplice contatto fisico con la sua persona non può non trovare una giusta risposta sanzionatoria, atteso che l’esperienza insegna come nella concitazione della protesta - specie se accompagnata appunto da insulti e minacce, tali da rendere evidente lo stato di alterazione emotiva in chi le pronuncia- il confine tra il semplice contatto fisico e l’aggressione sia estremamente labile. Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento. Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

 il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa.

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