C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 13/04/2023 – Delibera – Reclamo della società S.S.D. CITTA’ DI VIGEVANO – Camp. Juniores Regionali U19 – Gir. E GARA del 18.03.2023 tra ASD ACCADEMIA PAVESE S.GENESIO / SSD CITTA’ DI VIGEVANO C.U. n. 56 del Comitato Regionale Lombardia datato 23.03.2023

Reclamo della società S.S.D. CITTA’ DI VIGEVANO – Camp. Juniores Regionali U19 – Gir. E GARA del 18.03.2023 tra ASD ACCADEMIA PAVESE S.GENESIO / SSD CITTA’ DI VIGEVANO C.U. n. 56 del Comitato Regionale Lombardia datato 23.03.2023

La società S.S.D. CITTA’ DI VIGEVANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato la squalifica fino al 03.05.2023 a carico di Semer Mejri, calciatore tesserato per la reclamante, per avere quest’ultimo, successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, offeso ed insultato ripetutamente l’arbitro e per avere sputato verso il direttore di gara mentre si allontanava dal campo per l’espulsione subita. Nel proprio reclamo la Società, dichiarando che la ricostruzione operata dall’arbitro risulta veritiera solo in parte, evidenzia che il calciatore Mejri si limitava a protestare in modo energico per un’espulsione che riteneva immotivata ma non poneva in essere nessun tipo di minaccia e non sputava in direzione dell’arbitro. In conclusione, la reclamante chiede la rimodulazione della sanzione comminata in funzione di quanto effettivamente accaduto. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara ed i relativi, eventuali, supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. Dall’analisi del rapporto del direttore di gara e dai chiarimenti richiesti dalla Corte relativi alla dinamica dell’evento, emerge in modo chiaro e dettagliato che il calciatore Mejri Semer, dopo la notifica dell’espulsione, si avvicinava al direttore di gara con fare intimidatorio insultandolo, ed in seguito, mentre si allontanava dal terreno di gioco, sputava in direzione dell’arbitro, senza colpirlo, reiterando varie offese. Il reclamo non fornisce alcun elemento atto a contestare la descrizione dei fatti operata dal direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

 il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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