C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 13/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. SIRTORESE – Campionato Juniores Provinciali U19 – Gir. B GARA del 18.3.2023 – A.S.D. SIRTORESE – CITTA’ DI CORNATE C.U. n. 36 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 23.03.2023

Reclamo della società A.S.D. SIRTORESE – Campionato Juniores Provinciali U19 - Gir. B GARA del 18.3.2023 – A.S.D. SIRTORESE – CITTA’ DI CORNATE C.U. n. 36 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 23.03.2023

La società A.S.D. SIRTORESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado presso la Delegazione Provinciale di Lecco che ha comminato le seguenti sanzioni: alla A.S.D. SIRTORESE l’ammenda di Euro 150,00 al Dirigente Sig. AIROLDI Jacopo l’inibizione sino al 7.4.2023 al Massaggiatore Sig. PREZIOSA Paolo la squalifica sino al 6.5.2023 al Dirigente Sig. CONTE Gianluca (qualificato come “allenatore” nel Comunicato Ufficiale) la squalifica sino al 22.4.2023 Eccepisce la reclamante la ritenuta “indeterminatezza” ed “illogicità” della decisione adottata dal Giudice Sportivo, che -anche ciò viene dedotto come motivo di doglianza- “pare” essersi fondata unicamente sul rapporto di gara inoltrato dall’Arbitro. Contestando la dinamica dei fatti, richiede l’annullamento o quanto meno la riduzione delle sanzioni impugnate. Esaminati gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte OSSERVA Deve in primo luogo essere disattesa l’eccezione pertinente ad una dedotta insufficienza della motivazione della decisione del Giudice Sportivo, che non riporterebbe le espressioni offensive e discriminatorie utilizzate dai sostenitori, ed al termine della gara anche da alcuni propri calciatori non identificati, nei confronti dell’Arbitro e di giocatori avversari. L’obbligo della motivazione della decisione del Giudice Sportivo, che peraltro a norma del comma 4 dell’art. 38 CGS richiamato dalla stessa reclamante deve essere sintetica, non implica che vengano riportate testualmente le espressioni utilizzate -il che tra l’altro si tradurrebbe in una ulteriore risonanza pubblica delle stesse-, essendo viceversa sufficiente che la decisione con la quale venga inflitta una sanzione faccia riferimento alle ragioni per le quali questa viene adottata. Nel caso che ci occupa, tali espressioni, certamente dal carattere offensivo e discriminatorio, sono dettagliatamente riportate nel referto di gara, cosicché la preliminare eccezione della reclamante deve ritenersi infondata. Con riferimento al merito del ricorso, deve in primo luogo evidenziarsi l’inammissibilità dello stesso, ex art. 137 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per ciò che concerne le sanzioni inflitte ai Signori Airoldi Jacopo e Conte Gianluca, in quanto entrambe di durata inferiore ad un mese. Occorre solamente specificare che il Sig. Gianluca Conte -il cui nominativo veniva riportato nella distinta di gara nella casella riservata ai “tecnici”, ma con una “freccia” che intendeva collocarlo tra i “dirigenti”- deve essere considerato, proprio in ragione della correzione manuale apportata, quale partecipante alla gara in veste di Dirigente, e non di Allenatore.  Più correttamente, quindi, la sanzione a lui irrogata deve essere qualificata come inibizione, e non già come squalifica, richiamandosi ancora una volta il disposto di cui all’art. 137 CGS. Per ciò che concerne le doglianze che mirano a contraddire il contenuto del referto arbitrale, se da una parte occorre rammentare che quel documento costituisce prova privilegiata per la decisione degli Organi di Giustizia Sportiva ex art. 61 comma 1 CGS (cosicché risulta di difficile comprensione l’accenno di doglianza sul fatto che il Giudice Sportivo abbia fondato su ciò la decisione qui gravata), si osserva peraltro come la diversa ricostruzione fattuale dell’occorso si limiti a mera allegazione di parte, in alcun modo in grado di scalfire quanto riferito dall’Ufficiale di Gara. Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA Inammissibile ex art. 137 comma 3 CGS il reclamo per ciò che concerne le posizioni dei Signori AIROLDI Jacopo e CONTE Gianluca. Con riguardo alla posizione del Sig. CONTE Gianluca, riqualifica la sanzione della squalifica sino al 22.4.2023 inflitta dal Giudice Sportivo nella INIBIZIONE sino al 22.4.2023 RIGETTA nel resto il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa. Reclamo della società ASD OLIMPIA CALCIO CADORAGO–Camp. Allievi Reg.U18– Gir. B -GARA del 19.03.2023– PRO OLGIATE / ASD OLIMPIA CALCIO CADORAGO C.U. n. 56 del Comitato Regionale Lombardia datato 23.03.2023 La società A.S.D. OLIMPIA CALCIO CADORAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato la squalifica fino al 03.05.2023 a carico di Starita Massimo, allenatore tesserato per la società reclamante, per avere quest’ultimo, al termine della gara e mentre l’arbitro lasciava l’impianto sportivo, schernito ed offeso il direttore di gara insieme ad altri soggetti. Nel proprio reclamo la Società si limita ad evidenziare che l’allenatore Starita Massimo, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte dal direttore di gara, aveva già abbandonato il centro sportivo prima che l’arbitro uscisse dall’impianto e pertanto ritiene che vi sia stato uno scambio di persona. A conforto della propria tesi, la reclamante ha depositato una dichiarazione sottoscritta da un dirigente a conferma del fatto che l’allenatore Starita Massimo si allontanava dal Centro Sportivo subito dopo avere ricevuto il referto, quindi prima che l’arbitro lasciasse l’impianto. In conclusione, la reclamante chiede l’annullamento della squalifica inflitta al proprio allenatore.  Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara ed i relativi, eventuali, supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. Dal referto, così come dai chiarimenti in dettaglio richiesti dalla Corte al direttore di gara, emerge in modo chiaro ed inequivocabile che l’allenatore Starita Massimo, insieme ad altri soggetti, mentre l’arbitro si avviava verso la sua autovettura alla fine della gara, lo scherniva ed offendeva ripetutamente facendo il verso della scimmia. Il direttore di gara ha inoltre precisato di essere certo dell’identità dell’allenatore Starita Massimo, chiaramente riconosciuto tra i soggetti che lo schernivano. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

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