C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 13/04/2023 – Delibera – Reclamo della società S.C.D. COLICODERVIESE – Camp. Allievi Regionali U17 – Gir. C GARA del 12.3.2023 – G.S. VERTOVESE – S.C.D. COLICODERVIESE C.U. n. 55 del Comitato Regionale Lombardia datato 16.3.2023

Reclamo della società S.C.D. COLICODERVIESE – Camp. Allievi Regionali U17 - Gir. C GARA del 12.3.2023 – G.S. VERTOVESE – S.C.D. COLICODERVIESE C.U. n. 55 del Comitato Regionale Lombardia datato 16.3.2023

La società S.C.D. COLICODERVIESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato le seguenti sanzioni: al calciatore Sig. Cola Gilles la squalifica sino al 15.3.2028 al Dirigente Sig. Della Torre Gabriele sino al 12.5.2023 (così corretto, con C.U. del CRL n. 56 del 23.3.2023 - cfr. pag. 117- l’errore materiale contenuto nel C.U. in epigrafe, ove il termine della squalifica veniva indicato nel 12.3.2023); il primo per avere dapprima offeso l’Arbitro e, successivamente alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, per averlo colpito con tre pugni al volto (tempia, occhio sinistro e setto nasale) provocando, oltre al naturale dolore nelle zone colpite, infrazione delle ossa nasali, come attestato dal referto di Pronto Soccorso dell’Ospedale A. Locatelli di Piario (BG); il secondo per avere, precedentemente all’occorso, sostenuto altro calciatore della propria squadra che, protestando in modo acceso nei confronti dell’Arbitro, lo insultava applaudendolo ironicamente. Nel proprio dettagliato reclamo deduce una ritenuta eccessività della sanzione inflitta al calciatore Cola Giles, sostenendo in primo luogo che i colpi inferti all’Arbitro non si sarebbero concretizzati in pugni (ossia a mano chiusa), bensì in schiaffi (ossia attingendo l’Arbitro con la mano aperta); argomentando sulla naturale minore potenzialità offensiva della seconda condotta rispetto alla prima, invoca una consistente riduzione della sanzione. L’eccessiva afflittività della squalifica sarebbe comunque desumibile dal raffronto con precedenti di altri Giudici Sportivi relativamente a casi analoghi, che nel reclamo vengono analiticamente riportati. Si deduce poi che, benchè la decisione del Giudice Sportivo faccia riferimento ad “attenuanti” (consistenti non solo nella minore età del responsabile dell’aggressione, ma anche nella sua pronta resipiscenza, manifestata con la richiesta di colloquio e l’invio di scuse alla persona dell’Arbitro), nella dosimetria della sanzione non ne sia stato effettivamente tenuto conto, atteso che la sanzione della squalifica è stata dal primo Giudice applicata nella sua massima estensione temporale. Quanto alla posizione del Dirigente Sig. Gabriele Della Torre, la reclamante sottopone a vaglio critico, anche in questo caso, la misura della sanzione, rilevando come questa appaia sproporzionata rispetto alla squalifica (due giornate) irrogata al calciatore che, nel mantenere un comportamento offensivo nei confronti dell’Arbitro, sarebbe stato “sostenuto” dal Sig. Della Torre. Evidenzia infine che quest’ultimo figurava tra i Dirigenti che prestarono immediato soccorso al Direttore di Gara negli istanti immediatamente successivi all’aggressione dallo stesso patita, dovendosi dunque considerare anche questa successiva proattiva condotta ai fini della determinazione della sanzione. All’udienza del 6 aprile 2023 avanti questa Corte Sportiva d’Appello comparivano personalmente i Sigg.ri Cola Gilles e Gabriele Della Torre, assistiti dagli Avvocati Maurizio Maria Scaccabarozzi e Davide Ursoleo, che si sono riportati ai motivi del reclamo, insistendo nelle rassegnate conclusioni. Il Sig. Cola Gilles ha ribadito il proprio rincrescimento per l’accaduto, reiterando la volontà di scusarsi con l’Arbitro ed insistendo per la riduzione della durata della squalifica, ritenuta eccessivamente afflittiva. Il Sig. Gabriele Della Torre, dal canto suo, ribadiva di essere intervenuto per placare gli animi e di avere comunque assistito il Direttore di Gara sino all’arrivo dell’ambulanza. Esaminati gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, udite le parti interessati ed i loro Difensori ut supra, questa Corte OSSERVA Deve in primo luogo essere disattesa l’argomentazione difensiva che riposi su una differente ricostruzione dinamica della violenta azione lesiva. Anche volendo tralasciare il valore di prova privilegiata che l’ordinamento giudiziale sportivo conferisce al rapporto di gara (cfr. art. 61 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva FIGC) -e constatando che l’anzidetto documento ufficiale parla di “pugni” e non di “schiaffi”- disquisire di una minore portata lesiva del colpo inferto a mano aperta rispetto a quello apportato con il pungo chiuso pare privo di rilevanza, a fronte di una constatata lesione all’integrità fisica (e fors’anche psicologica) nella persona del Direttore di Gara che, come certificato dal referto di Pronto Soccorso, ha riportato l’infrazione delle ossa nasali ed una prognosi di guarigione di quindici giorni salvo complicazioni. Anche ammettendo in ipotesi -ed in contrasto con quanto riportato nel documento ufficiale di gara- che l’azione violenta sia stata apportata con le mani aperte, la sua portata lesiva deve essere valutata non già ex ante sulla base di una previsione astratta, bensì ex post, valutando quali conseguenze in concreto abbia determinato. L’argomentazione difensiva, pertanto, non può essere condivisa. Neppure coglie nel segno il reclamo laddove cerca di sostenere l’eccessività della sanzione, raffrontandola a quelle che vennero inflitte in casi che si assumono analoghi. Premesso che il raffronto necessiterebbe la completa conoscenza degli atti  procedimentali di ogni singolo precedente evocato, la censura presuppone una valutazione comparativa di situazioni diverse che, se certamente è causa di inammissibilità nella fase di legittimità, non può neppure costituire, in mancanza di sufficiente prova di evidente ed immotivata discrasia, fondamento per una ragionata valutazione di merito, nel senso auspicato dalla reclamante (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport Sez. Un. 2.4.2021 n. 30). Quanto alle attenuanti cui fa riferimento il Giudice Sportivo nella decisione impugnata (minore età del responsabile, resipiscenza, manifestazione di scuse e rincrescimento) ritiene questa Corte che, attesa la rilevante gravità della condotta in esame, queste non consentano comunque una riduzione della durata della squalifica inflitta. In mancanza delle anzidette attenuanti, infatti, la sanzione irrogata avrebbe potuto essere accompagnata da ulteriori provvedimenti afflittivi, quali quelli previsti dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (e non vi è dubbio che la fattispecie qui in esame vada valutata come “di particolare gravità”, come infra), o dalla lettera g) del medesimo primo comma della norma. Quanto alla “particolare gravità” della condotta giudicanda, questa va così inquadrata non solo per le oggettive conseguenze lesive riportate dal Direttore di Gara (di cui si è dianzi detto), ma anche per la reiterazione dei colpi inferti: tre pugni al volto, non un gesto istintivo, esecrabile, ma potenzialmente dettato da un incontrollato impulso. A ciò si aggiunga che, se il Giudice Sportivo ha considerato circostanza attenuante la minore età del responsabile dell’atto violento, ai fini dell’inquadramento di questo nei casi di “particolare gravità” deve a propria volta essere considerata la altrettanto giovane età dell’Arbitro aggredito, diciannovenne, come risulta dal verbale di Pronto Soccorso in atti. Venendo ora ad esaminare la posizione del Dirigente Sig. Gabriele Della Torre, ancora una volta non può condividersi -in parte per le ragioni già esposte- il motivo di doglianza che riposi sulla comparazione con la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore della propria squadra che si rese responsabile di comportamento offensivo nei confronti dell’Arbitro ed al quale il Dirigente ebbe a dare supporto. Le circostanze successivamente determinatesi -ma ampiamente prevedibili secondo la comune esperienzadimostrano che proprio il supporto di persone adulte, con il ruolo di Dirigenti, nella condotta irriguardosa, offensiva, talvolta minacciosa, nei confronti dell’Arbitro, contribuisce ad alimentare quel clima di tensione, di convincimento di poter travalicare quei limiti che, fortunatamente, non sempre vengono oltrepassati. Neppure può essere condiviso il motivo di gravame che riposi sul comportamento del Dirigente Della Torre nell’assistere l’Arbitro dopo che questo era stato fatto oggetto della violenta aggressione di cui innanzi si è detto. Tale condotta rientra infatti nei doveri comportamentali dei Dirigenti di entrambe le Società partecipanti alla gara; ed anzi la sua omissione avrebbe integrato una differente ed ulteriore violazione disciplinarmente rilevante. Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento e la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa.

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