C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 20/04/2023 – Delibera – Reclamo del SIG. ROSSINI ANDREA GIOVANNI – Campionato Allievi Provinciali U17 – Gir. B GARA del 19.3.2023 –A.P.D. CORONA –U.S. MONTODINESE A.S.D. C.U. n. 37 della Delegazione Provinciale di Cremona – datato 23.03.2023

 

Reclamo del SIG. ROSSINI ANDREA GIOVANNI – Campionato Allievi Provinciali U17 - Gir. B GARA del 19.3.2023 –A.P.D. CORONA –U.S. MONTODINESE A.S.D. C.U. n. 37 della Delegazione Provinciale di Cremona – datato 23.03.2023

Il Sig. Andrea Giovanni ROSSINI, calciatore minorenne tesserato per la Società U.S. MONTODINESE A.S.D., ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado presso la Delegazione Provinciale di Cremona che gli ha comminato la sanzione della squalifica per sette giornate (sanzione così ridotta per la minore età del giocatore) per “comportamento offensivo e frasi gravemente oltraggiose nei confronti di un calciatore avversario”. Il riferimento da parte del Giudice Sportivo alla previsione di cui all’art. 28 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva evidenzia che la sanzione adottata è conseguente ad una condotta ritenuta di contenuto discriminatorio nei confronti dell’avversario. Nel proprio reclamo il calciatore riconosce di avere proferito nei confronti del proprio avversario la frase esattamente come riportata dall’Arbitro nel proprio rapporto di gara; ma, pur riconoscendo la gravità e l’offensività della stessa, ne contesta la portata e l’intento discriminatori, in quanto egli, pur intendendo nella concitazione dello scontro di gioco offendere l’avversario, non poteva essere a conoscenza dei suoi orientamenti sessuali. Cosicché, in tesi difensiva, verrebbe a mancare l’intenzionalità discriminatoria, limitandosi la frase pronunciata ad esprimere una forma di grave e biasimevole ingiuria. Esaminati gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte OSSERVA Il reclamo in esame deve essere dichiarato irricevibile e comunque inammissibile perché tardivo. In primo luogo si osserva che l’art. 48 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo”. E’ giurisprudenza costante degli Organi di Giustizia Sportiva federali che il mancato versamento del contributo, conformemente all’inequivoco tenore letterale della disposizione citata, renda irricevibile il ricorso (cfr. CSA FIGC 22.11.2021 n. 78). Lo stesso Collegio di Garanzia del CONI, con decisione financo meno rigorosa quanto alla tempistica, pone però come limite temporale invalicabile quello dell’inizio del procedimento per il versamento del prescritto contributo (cfr. Collegio di Garanzia CONI 21.6.2019 n. 46). Nel caso in esame, nessun versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva è stato documentato; con la conseguenza che il reclamo deve essere dichiarato irricevibile. A ciò si aggiunga che deve pure essere rilevata la tardività del reclamo, inoltrato entro il termine dei cinque giorni successivi al ricevimento della copia del rapporto di gara (ex art. 76 comma 5 CGS), richiesto con preannuncio di reclamo del 27.3.2023. Ma è proprio quest’ultimo ad essere tardivo, essendo stato inoltrato senza il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, così come previsto dall’art. 76 comma 2 CGS). L’irricevibilità e tardività del reclamo comporta però comunque l’addebito della relativa tassa che necessariamente deve essere posta a carico del tesserato.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

irricevibile e comunque inammissibile in quanto tardivo il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa a carico del tesserato.

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