C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 20/04/2023 – Delibera – Reclamo del tesserato Landolfi Andrea – Campionato 2° Categoria – Gir. P GARA del 26.03.2023 tra ASD 1908 CORSICO RD – ASD ORATORIO SANTA CECILIA C.U. n. 37 della Delegazione Provinciale di Milano datato 30.03.2023

Reclamo del tesserato Landolfi Andrea - Campionato 2° Categoria – Gir. P GARA del 26.03.2023 tra ASD 1908 CORSICO RD – ASD ORATORIO SANTA CECILIA C.U. n. 37 della Delegazione Provinciale di Milano datato 30.03.2023

Il sig. LANDOLFI ANDREA, tesserato per la società ASD 1908 Corsico RD, ha impugnato la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S. di 1°Grado ne aveva disposto l’inibizione fino al 31/12/2023 poiché “allontanato per varie proteste e frasi ingiuriose nei confronti dell’Arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di togliere dalle mani dell’arbitro il cartellino, strattonandolo. Rivolgeva poi al medesimo frasi gravemente minacciose. Nonostante venisse bloccato da alcuni calciatori continuava a rivolgere al direttore di gara frasi gravemente minacciose. A fine gara entrava nella zona spogliatoi tentando di aggredire un calciatore avversario, non riuscendovi perché fermato in tempo. Uscito dal terreno di gioco reiterava insulti e minacce nei confronti dell’Arbitro. La sanzione comminata tiene conto del periodo di sosta estivo”. Con articolato reclamo, il tesserato, nel confermare (porgendo altresì le proprie scuse) quasi integralmente i fatti descritti dal Direttore di gara nel referto, ne forniva un’interpretazione difforme rispetto a quella del Giudice di prime cure, rappresentando di non aver assunto una condotta violenta secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza federale e che il suo comportamento dovesse piuttosto essere ascritto alla fattispecie della condotta gravemente irriguardosa. Infine, richiamando il principio di afflittività della sanzione, il reclamante sosteneva l’illegittimità del provvedimento del GS che ha determinato la sanzione anche sulla base del periodo estivo nel quale non si disputano partite di campionato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, OSSERVA Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta al reclamante risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, e conseguentemente, stanti anche le pacifiche ammissioni contenute nel reclamo, che il sig. Landolfi ha realizzato una condotta nei confronti dell’Arbitro che assume senz’altro rilevanza ai fini disciplinari. Il reclamante ha eccepito l’errata qualificazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo, nonché l’eccesiva gravosità della sanzione irrogata chiedendo, per l’effetto, in via principale l’annullamento della sanzione inflitta, e comunque l’attenuazione della stessa. In particolare, questa Corte, ricostruita la dinamica fattuale dell’episodio, ritiene che la condotta perpetrata dal tesserato della società Asd 1908 Corsico Rd debba essere configurata come gravemente antisportiva, ai limiti della condotta “violenta”, nell’atteggiamento assunto. La vicenda si è infatti svolta in una sequenza di episodi, una sorta di continuazione di fatti e condotte che inizia in campo con minacce, ingiurie, tentativo di sottrazione del cartellino rosso e strattonamento nei confronti dell’Arbitro, e prosegue negli spogliatoi con aggressione – sebbene sedata – sia di un giocatore della squadra avversaria che nuovamente nei confronti del Direttore di gara. Tale sequenza, confermata dal direttore di gara, che consta per altro anche di un contatto fisico quanto meno impetuoso, conferma un atteggiamento assolutamente “violento” nei fatti, esagerato e privo di qualsivoglia forma di self control. Per quanto concerne la determinazione della misura delle sanzioni, le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva precisano che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Il C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai soggetti tesserati delle società sportive nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Nello specifico l’articolo 9 C.G.S. stabilisce che possa essere comminata ai Dirigenti, ai soci e ai tesserati della società la sanzione della inibizione. Ai sensi dell’articolo 35 C.G.S. costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, ex art. 35 C.G.S., sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione. La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF) Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva o “gravemente irriguardosa” di cui al comma 1 dell’art. 36 CGS, poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un “comportamento meramente negligente e/o imprudente”, che si incardina tra la particolare tenuità dell’offesa arrecata, e l’intimidazione e/o offese gravi. Nel caso de quo appare evidente come la condotta posta in essere dal Sig. Landolfi Andrea debba essere qualificata “a metà” tra la gravemente irriguardosa e la violenta ed è per ciò che appare non correttamente applicata l’inibizione di 9 mesi. Particolare valore hanno avuto le dichiarazioni rese dal Direttore di Gara, il quale, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato quanto riportato nel referto presente in atti. La condotta posta in essere dal Sig. Landolfi, nel suo complesso, consta, infatti, di offese e ripetuti atti intimidatori, del tentativo di sottrazione di un cartellino e finanche in un contatto fisico caratterizzato da uno strattonamento, nonché nella perpetrazione di atteggiamenti aggressivi sia nei confronti di un giocatore avversario che dell’arbitro al termine della gara. Purtuttavia, la condotta posta in essere dal reclamante, sebbene connotata da rilevante gravità, non appare a questo Collegio meritevole di essere sanzionata con un’inibizione di 9 mesi. Infatti il rilievo del reclamante circa l’afflittività dell’inibizione a tempo risulta confacente con i principi sottesi al C.G.S. ed alla giurisprudenza federale: tener conto del periodo estivo ai fini della determinazione dell’inibizione di un dirigente, significa privarlo della possibilità di svolgere una serie di attività ulteriori che esulano dal campo e che possono ben essere svolte anche nel corso del periodo di fermo tra i campionati a cavallo tra due stagioni sportive consecutive.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale - Accoglie il reclamo e dispone la riduzione della sanzione dell’inibizione fino al 31.10.2023; - Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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