C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 20/04/2023 – Delibera – Reclamo della società ASD SPORTING PEGOGNAGA 2004 – Campionato 3° Categoria – Gir. A GARA del 26.03.2023 tra ASD SUSTINENTESE 2010 – ASD SPORTING PEGOGNAGA 2004 C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Mantova datato 30.03.2023

 

Reclamo della società ASD SPORTING PEGOGNAGA 2004 – Campionato 3° Categoria – Gir. A GARA del 26.03.2023 tra ASD SUSTINENTESE 2010 – ASD SPORTING PEGOGNAGA 2004 C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Mantova datato 30.03.2023

La società ASD SPORTING PEGOGNAGA 2004 ha impugnato la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S. di 1°Grado aveva disposto la squalifica per 3 giornate di gara irrogata nei confronti del calciatore Pacchioni Marco. Nel proprio reclamo, la società evidenziava come il tesserato squalificato non avesse mai proferito ingiurie nei confronti del Direttore di gara, non avesse mai minacciato l’arbitro, né che si fosse appropinquato a quest’ultimo con fare intimidatorio costringendolo ad indietreggiare a seguito della notifica del provvedimento di espulsione. Allegava altresì una dichiarazione del capitano della squadra, sig. Luca Gilioli, nella quale lo stesso confermava sostanzialmente le circostanze addotte nel reclamo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, OSSERVA Dal referto di gara, che costituisce fonte privilegiata di prova, emerge inequivocabilmente che il tesserato indicato in epigrafe ha proferito una serie di gravissime ingiurie nei confronti del Direttore di gara ed ha assunto un comportamento di carattere aggressivo, fin quasi a giungere a contatto con l’Arbitro, circostanza quest’ultima scongiurata per merito dell’intervento del sig. Luca Gilioli. La dichiarazione resa da quest’ultimo e prodotta irritualmente in allegato al reclamo non può superare il valore e l’attendibilità che il Codice di Giustizia Sportiva attribuisce agli atti ufficiali di gara. In definitiva, sulla base delle risultanze documentali, la sanzione irrogata appare congrua ai limiti della tenuità a questo Collegio.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale - Rigetta il reclamo; - Dispone l’addebito della tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it