C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 06/04/2023 – Delibera – gara del 26/ 3/2023 DI PO VIMERCATESE – JUVENILIA SPORT CLUB

gara del 26/ 3/2023 DI PO VIMERCATESE - JUVENILIA SPORT CLUB

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 59 del 30.3.2023 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Juvenilia Sc. Dato atto che con nota pec in data 31-3-2023 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Col ricorso la citata società Juvenilia sostiene che la gara è stata giocata in modo irregolare in quanto intorno al minuto 35º del 2º tempo a seguito di fatto di gioco una porta veniva danneggiata provocando ".. pericoloso e completo disallineamento della porta in questione evidentemente non fissata a dovere " a tal fine " .. si procedeva a ripristinare la situazione senza purtroppo riuscire come da fotografie che si allegano ". Rimarcando la pericolosità della situazione chiede che a carico della controparte venga adottata la sanzione della perdita della gara od in via subordinata la ripetizione della stessa. La società Di Po Vimercate non ha fatto pervenire controdeduzioni. Dagli atti di gara risulta che effettivamente al 37º del 2º tempo a seguito di segnalazione veniva effettuato un intervento di ripristino della stabilità e della regolarità della porta tanto che, sentito telefonicamente e con mail del 30-3-2023 ore 13,45 e successiva in data 30-3-2023 ore 15,30 il direttore di gara conferma la sistemazione della situazione sia dal punto di vista della regolarità sia della sicurezza. La tesi prospettata dalla ricorrente non trova dunque riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa con il proprio ricorso hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio, infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva.

PQS

DELIBERA

Di rigettare il ricorso ed omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Di Po Vimercatese - Juvenilia SC.: 3-2. Di addebitare la tassa, se non versata.

 

 

 

 

 

 

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