C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 13/04/2023 – Delibera – Gara del 05/04/2023 AURORA SAN FRANCESCO – LISSONE

Gara del 05/04/2023 AURORA SAN FRANCESCO - LISSONE

Si dà atto che a seguito della riserva scritta consegnata al direttore di gara da parte della società Lissone, verificata la irregolarità dell’altezza di entrambe le porte del campo di calcio n° 3 (terreno di giuoco sul quale era programmata la gara) ed a seguito dell’intervento della direzione del Centro sportivo comunale e della Delegazione locale e del CRR Lombardia, peraltro come da accordo verbale tra le due società, la gara si è disputata successivamente sul campo n° 1. Tuttavia la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva intorno al decimo minuto del 2° tempo a seguito di gravissimo atto compiuto da un sostenitore della società Aurora San Francesco nei confronti di un calciatore componente la panchina della società avversaria. Infatti come risulta dal rapporto arbitrale, sentito il direttore di gara e dal supplemento al rapporto inviato a mezzo mail in data 7-4-2023 al “ All’inizio del secondo tempo un ragazzo che identificavo .... Omissis .... come un conoscente del giocatore .... Omissis .... della società Aurora in quanto si parlavano e si chiamavano per nome durante lo svolgimento della gara, iniziava ad insultare fuori dal campo N 1 (lato giostre) la panchina della società Lissone. Dopo aver proseguito per alcuni minuti gli insulti al decimo mi avvicinavo alla panchina per rassicurare dirigenti e giocatori. Il mister del Lissone mi faceva notare che il ragazzo da fuori aveva cercato di aggredire un giocatore infilando un coltello nella panchina perforandola e rischiando per pochi centimetri di colpirlo. Alla mia visione dei fatti sospendevo immediatamente la gara e l’aggressore si arrampicava sulla recinzione provando a tagliarla per entrare in campo placandosi solo al richiamo dell’amico ... omissis.... che lo incitava a fermarsi.”. Lasciando il terreno di gioco l’arbitro veniva avvicinato da persona attribuibile alla società Aurora San Francesco che lo importunava a seguito della sua decisione di sospendere definitivamente la gara. Inoltre nel lasciare Il terreno di gioco, l’arbitro notava il calciatore della società aurora San Francesco, Bonifacio Alessandro Il quale prima aggrediva verbalmente e poi fisicamente con calci e pugni un avversario e subito dopo prendeva per il collo un altro avversario buttandolo a terra.

Per altro come su indicato l’arbitro con supplemento di rapporto in data 7-4-2023 e successivamente con mail del 13-4-2023 ore 14,05 conferma che l’aggressore è un sostenitore conoscente di un calciatore della società Aurora San Francesco in quanto si chiamavano per nome; tutto ciò anche se i dirigenti della citata società attribuivano tale conoscenza solamente al calciatore. Inoltre il direttore di gara afferma con certezza di aver visto il coltello col manico giallo utilizzato per perforare il rivestimento della panchina la cui lama arrivava nei pressi di un calciatore ivi seduto. Si condivide pienamente la decisione arbitrale in ordine alla definitiva sospensione della gara al fine della tutele della incolumità dei calciatori; inoltre per quanto riguarda le sanzioni da assumere non si può non tenere conto del fatto che la presenza del Luna Park oltre la recinzione ed all’esterno del terreno di gioco (che peraltro coincide con la delimitazione con recinzione dell’impianto sportivo), ha reso difficoltoso alla società locale il controllo dell’ordine pubblico che, ai sensi dell’art 26 del CGS che dispone quanto segue: ”Fatti violenti dei sostenitori 1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.”. Inutile quindi fare considerazioni in relazione a quanto accaduto; la portata negativa dell’evento è evidente e certo la responsabilità, come su detto, ai sensi dell’art 26 del CGS è attribuibile alla società Aurora San Francesco. Tuttavia non può non evidenziarsi il fatto che se sempre più spesso si verificano durante le gare episodi violenti le cause di ciò non possono ricercarsi limitandosi alla ristretta cerchia dell’ambiente della società sportive ma con ogni probabilità vanno attribuite più in generale al malessere che, i giovani in particolare, riscontrano nella normale vita sociale. A seguito di questi fatti pur tenendo in considerazione quanto su indicato la gravità dell’episodio è tale da dover essere sanzionata in modo esemplare. Visti gli Artt. 8, 10 e 26 del Cgs.

PQM

DELIBERA

Di squalificare per cinque gare il calciatore Bonifacio Alessandro della società Aurora San Francesco per quanto a lui attribuito. Di comminare alla società Aurora San Francesco la sanzione della perdita della gara per 0-3 nonché l’ammenda di € 500,00. Di comminare alla società Aurora San Francesco la sanzione dell’obbligo di disputare cinque gare a porte chiuse. Di comminare alla società Aurora San Francesco la sanzione della penalizzazione di cinque punti in classifica da scontarsi in modo afflittivo la prossima stagione agonistica ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera g). Quanto sopra per responsabilità in ordine al comportamento violento di un proprio sostenitore.

 

 

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