F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 206/CSA pubblicata del 28 Aprile 2023 – Como 1907 S.r.l.

Decisione n. 206/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 228/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Stefano Azzali – Componente

Daniela Morgante – Componente (relatore)

Franco Granato – Rappresentante A.I.A. 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 228/CSA/2022-2023, proposto dalla società Como 1907 S.r.l. in data 07.04.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 123 del 4 aprile 2023;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.04.2023, il Cons. Daniela Morgante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In esito all’incontro Venezia FC - Como 1907 del 1 aprile 2023, con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com.Uff. 123 del 4 aprile 2023 al sig. Filippo Scaglia veniva comminata la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Proponeva reclamo la società Como 1907, in sintesi, invocando il carattere non ingiurioso della parola “scandalo” e la trance agonistica e il malumore creato dalla concessione da parte dell’arbitro di soli 4 minuti di recupero, all’esaurirsi dei quali il tesserato, passando alle spalle dell’arbitro, se ne è lamentato, peraltro proferendo, a detta della reclamante, il verbo “è” in luogo del verbo “sei”, udito e riportato nella frase del rapporto di gara “sei uno scandalo, Serra”. Evidenzia la reclamante il complessivo comportamento tenuto dal tesserato il quale, stupito dell’espulsione, si avvicinava in modo pacato all’Arbitro chiedendo chiarimenti per il cartellino rosso e, una volta, sentita la versione del signor Serra, gli ha fatto presente immediatamente che non aveva rivolto a lui la parola “scandalo” ma al tempo di recupero assegnato, continuando a ripetere la frase «non ho detto questo» e agitando più volte le mani indicando con le dita il numero 4, riferendosi all’evidenza ai minuti di recupero assegnati, come da foto prodotte. Nonostante la percezione che l’arbitro avesse frainteso l’accaduto e pur nel particolare momento della gara, molto importante, il signor Scaglia ha abbandonato il campo rapidamente e senza proteste. Al termine della gara, si è poi recato spontaneamente nello spogliatoio dell’Arbitro e gli ha manifestato le proprie scuse, cercando ancora di chiarire che il termine “scandalo” non era rivolto alla sua persona, bensì alla durata del recupero. Il signor Serra, preso atto delle scuse e delle precisazioni, ha confermato che durante la gara aveva udito la parola come rivolta a lui.

Sottolinea la reclamante che, oltre al carattere non ingiurioso della frase pronunciata dall’atleta, per quanto inopportuna e finalizzata a contestare una legittima decisione arbitrale, sussisterebbero comunque alcune delle circostanze attenuanti tipizzate dall’art. 13 CGS al comma 1, valutabili ai fini della riduzione della sanzione, tra le quali quella annoverata alla lettera e) rappresentata dall’ «aver ammesso la responsabilità». Richiama inoltre il comma 2 del medesimo articolo, ai sensi del quale «Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione» (circostanze attenuanti “generiche” o “innominate”).

Richiama in proposito la reclamante che la Terza Sezione di questa Corte Sportiva d’Appello ha affermato che «le sanzioni devono essere calibrate in ragione della gravità della infrazione, ma anche della personalità dell’agente (allora desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.)» e che «inoltre esse non possono non tener conto dell'imminente conflitto

(agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione» (vedi decisione n.066/CSA/2020-2021). E’ stato anche chiarito che «quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente... il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta nonché il momento di concitazione agonistica in cui gli eventi oggetto di censura si sono verificati» (vedi decisione n. 0102/20192020). E’ stata riconosciuta l’attenuante generica ex art. 13, comma 2, CGS allorquando nell’espressione proferita dall’incolpato nei confronti del Direttore di gara sia riscontrabile «il carattere scarsamente irriguardoso» (decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale n. 018/2020-2021).

In ragione di quanto sopra, nella fattispecie in esame ricorrerebbero gli estremi per l’applicazione dell’art. 13 CGS. In tal senso, il signor Scaglia, già durante la gara, ma anche successivamente alla stessa durante il colloquio negli spogliatoi con l’Arbitro, ha ammesso di aver proferito una frase inopportuna (sebbene diversa da quella riportata nel referto) assumendosi ogni responsabilità a riguardo. Egli, infatti, non ha negato l’addebito, ma ne ha precisato sin da subito i contorni: il calciatore era infatti consapevole che la frase che aveva pronunciato era comunque censurabile e avrebbe potuto condurre alla sua espulsione per somma di ammonizioni. Tuttavia, Scaglia ha voluto ribadire all’Arbitro che in nessun caso avrebbe voluto mancargli di rispetto. Prova di tale consapevolezza è anche la rapida e pacifica uscita dal terreno di gioco dopo l’espulsione da parte del calciatore. Per questo la sanzione irrogata al calciatore sarebbe meritevole di riduzione, ricorrendo l’ipotesi di cui alla lettera e) dell’art. 13, comma 1, CGS, anche nel caso in cui il Collegio dovesse ritenere provata la frase riportata nel Referto.

Nel caso di specie ricorrerebbero, altresì, ulteriori elementi rilevanti per l’applicazione di attenuanti generiche ex art. 13, comma 2, CGS e segnatamente che:

- il signor Scaglia ha pronunciato la frase a bassa voce, in modo composto, mentre era in prossimità del Direttore di gara, senza livore e senza turbare in alcuno modo l’andamento della gara o il clima della stessa, incorrendo in “colpa lieve”;

- il momento in cui si è tenuta la condotta oggetto di sanzione era uno dei momenti di maggior tensione agonistica della gara, trattandosi dell’ultima occasione a disposizione del Como per pareggiare e “raddrizzare” una gara che, per quasi tutto il primo tempo, l’aveva vista in vantaggio; ciò, peraltro, in un momento importante della stagione sportiva in cui anche un solo punto in una classifica così corta può risultare decisivo per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, che è quello di partecipare ai playoff e guadagnare così l’opportunità di conseguire la promozione in Serie A, cosicché la condotta è occorsa in un particolare «momento di concitazione agonistica»;

- subito dopo l’espulsione il signor Scaglia ha tentato di chiarire la sua posizione con il Direttore di gara in modo assolutamente educato e ne ha rispettato senza alcuna protesta la decisione allontanandosi rapidamente dal terreno di gioco. Al termine della gara il calciatore si è spontaneamente recato nello spogliatoio del signor Serra e si è scusato con lo stesso, ponendo in essere un «comportamento post factum» meritevole di positivo apprezzamento;

- l’episodio oggetto di sanzione si è sviluppato in pochi attimi, non ha avuto strascichi dopo l’irrogazione del provvedimento né ha, in alcun modo, rappresentato il culmine di un comportamento errato protratto nel tempo, bensì il frutto di una istante di frustrazione, ricorrendo quindi l’ipotesi di «unicità di tempo e di luogo della condotta»); - il calciatore, pur avendo già giocato 23 gare (22 di Serie BKT e 1 di Coppa Italia, per un totale di 1994 minuti di gioco) e pur rivestendo il ruolo di difensore centrale, è incorso in sole 3 ammonizioni; quella oggetto del presente procedimento è stata la sua prima espulsione nella stagione sportiva, a dimostrazione della correttezza del giocatore, ricorrendo quindi l’ipotesi di assenza di recidiva e di «personalità dell’agente» contraddistinta da correttezza e lealtà.

Ritiene, pertanto, la reclamante che, anche a ritenere non superabile l’indicazione riportata nel Referto circa la frase pronunciata dal calciatore, la sanzione irrogata al tesserato Filippo Scaglia debba essere comunque ridotta ad una sola gara di squalifica, in applicazione delle attenuanti generiche ex art. 13, comma 2, CGS, chiedendo conclusivamente la riduzione della sanzione della squalifica di due giornate inflitta al tesserato con CU n. 123 del 4 aprile 2023 del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, applicando la sanzione della squalifica per una gara.

All’odierna udienza il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è volto a ottenere la riduzione a una giornata della sanzione della squalifica per n. 2 giornate inflitta al tesserato Filippo Scaglia.

Fermo restando che il referto costituisce piena prova circa la frase pronunciata dal calciatore come ivi riportata, le circostanze attenuanti esposte nel reclamo rendono congrua la riduzione della sanzione da due a una giornata di squalifica.

Rileva in tal senso il complessivo comportamento tenuto dal tesserato il quale, a seguito dell’espulsione comminata a seguito della frase pronunciata, ha abbandonato il campo rapidamente e senza proteste, senza turbare né l’andamento né il clima della gara e, al termine della stessa, si è recato spontaneamente nello spogliatoio dell’Arbitro per manifestargli le proprie scuse e il proprio rispetto e per assumere la propria responsabilità.

La Corte ritiene pertanto congruo alle predette circostanze attenuanti ridurre la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice sportivo a una giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 1 (una) giornata effettiva di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                           IL VICE PRESIDENTE

Daniela Morgante                                                               Umberto Maiello

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

 Fabio Pesce

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