F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 207/CSA pubblicata del 28 Aprile 2023 – Venezia F.C.

Decisione n. 207/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 232/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Stefano Azzali – Componente

Daniela Morgante – Componente (relatore)

Franco Granato – Rappresentante A.I.A.

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 232/CSA/2022-2023, proposto da Venezia F.C. in data 07.04.2023,

 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 123 del 4 aprile 2023;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.04.2023, il Cons. Daniela Morgante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In esito all’incontro Venezia FC - Como 1907 del 1 aprile 2023, con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 123 del 4 aprile 2023 al sig. Paolo Vanoli veniva comminata la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00.

Proponeva reclamo la società Venezia FC, in sintesi, riconoscendo l’errore commesso dal proprio tesserato, ma chiedendone una valutazione più clemente, richiamando il principio di equità ex art 3, co 4, CGS, in considerazione della concitazione, nervosismo e tensione del momento, poiché la squadra di casa aveva appena pareggiato dopo essere stata in svantaggio per tutto il primo tempo, in un contesto di classifica deficitaria per entrambe le squadre, cosicché la protesta del tesserato Paolo Vanoli sarebbe da intendersi come riferibile non strettamente al Direttore di gara, ma alla situazione venutasi a creare.

Chiedeva quindi la riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia.

All’odierna udienza il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è volto a ottenere una riduzione nella misura ritenuta di giustizia della sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00 inflitta al tesserato Paolo Vanoli, in considerazione della situazione di tensione, concitazione, nervosisimo in cui egli ha posto in essere la condotta sanzionata.

La Corte ritiene che la sanzione comminata dal Giudice sportivo sia del tutto congrua alla condotta tenuta dal tesserato, gravemente sprezzante dell’autorità e della persona dell’arbitro, avendo egli, dopo aver visto il cartellino rosso, cercato di entrare sul terreno di gioco continuando a protestare e ad urlare, essendo stato tenuto a stento dai componenti della sua panchina e avendo urlato due volte all’arbitro di essere “un bastardo” mentre abbandonava il recinto di gioco.

La sanzione irrogata dal Giudice sportivo è quindi del tutto congrua alla gravità della condotta posta in essere e va dunque interamente confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                 IL VICE PRESIDENTE

Daniela Morgante                                                Umberto Maiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

 Fabio Pesce

 

 

 

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