F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 204/CSA pubblicata del 27 Aprile 2023 – A.P.S. Reggio Sporting Club/ASD Royal Team Lamezia

Decisione n. 204/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 225/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice-Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 225/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.P.S. Reggio Sporting Club,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 862 del 27.03.2023; 

Visto il reclamo e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 12.04.2023, il dott. Sebastiano Zafarana e uditi l’Avv. Filomena Priolo per la reclamante e l’Avv. Jennyfer Bevilacqua per la società ASD Royal Team Lamezia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 30.03.2023, la società A.P.S. Reggio Sporting Club ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 862 del 27.03.2023 con la quale l’Organo di giustizia, respingendo il ricorso di essa società, ha omologato il risultato di 1 a 8 conseguito sul campo al termine dell’incontro A.P.S. Reggio Sporting Club c/ A.S.D. Royal Team Lamezia del 29 gennaio 2023 valevole per il Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 Calcio a Cinque.

Espone la reclamante A.P.S. Reggio Sporting Club che in data 31.01.2023 aveva presentato ricorso al Giudice Sportivo lamentando che nella distinta n.1827404, della società A.S.D. Royal Team Lamezia era inserita la giocatrice Primavera Concetta, nata il 04/04/1987, matricola 3984667, la quale, nella precedente stagione sportiva 2021/2022 era stata tesserata presso la società "CFS Costa Sur" di Tenerife e che, pertanto, aveva militato nel campionato di serie A2 di calcio 5 femminile organizzato dalla federazione Spagnola.

Deduceva che nel Comunicato Ufficiale n.275/A, All.A), Comma 9, lett b), della FIGC pubblicato in data 27/05/2022 si dava atto che “…le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC…” e, poiché la giocatrice Primavera Concetta risultava, invece, direttamente tesserata dalla ASD Royal Team Lamezia per la stagione in corso, tramite il portale della Divisione di Calcio a 5, il relativo tesseramento doveva considerarsi non valido.

Con il ricorso la A.P.S. Reggio Sporting Club chiedeva pertanto al Giudice Sportivo:   - di accertare la violazione e la mancata applicazione delle normative federali poste in essere dall’ASD Royal Team Lamezia;

per l’effetto ai sensi dell’art.10, comma 6, lett a) del CGS, di comminare la perdita della gara all’ASD Royal Team Lamezia con il risultato di 6-0 in favore della ricorrente società;

-  di annullare eventuali sanzioni disciplinari a carico delle proprie giocatrici e/o dei propri dirigenti adottate nella partita in questione;

- di accertare anche la violazione e la mancata applicazione delle normative federali poste in essere dall’ASD Royal Team Lamezia per le precedenti partite di campionato ed in particolare per la partita di andata tra ASD Royal Team Lamezia- APS Reggio Sporting club disputata in Lamezia in data 23/10/2022.

La A.S.D. Royal Team Lamezia si difendeva producendo memoria e documenti.

Il Giudice Sportivo riservava la decisione in data 01.02.23 e, successivamente, con decisione del 27.03.2023, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 862, a scioglimento della riserva assunta, respingeva il ricorso omologando il risultato di 1-8.

La società A.P.S. Reggio Sporting Club ha pertanto proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, articolando tre distinti motivi di ricorso.

Con il primo motivo la reclamante deduce la violazione dell’art. 49, comma 5 C.G.S., in quanto essa avrebbe appreso soltanto dal Comunicato Ufficiale impugnato che la società Royal Team Lametia si era difesa nel giudizio depositando una memoria che, però, ai sensi della citata norma, avrebbe dovuto trasmettere anche alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 53 C.G.S..

Sicché risulterebbe violato il principio del contraddittorio non avendo potuto la ricorrente replicare alle difese spiegate dalla Royal Team Lamezia, con grave lesione del proprio diritto di difesa.

Con il secondo motivo la reclamante deduce l’invalidità del tesseramento della calciatrice Primavera Concetta per violazione dell’art. 40 delle N.O.I.F., sotto un duplice profilo.

La norma in esame dispone: “I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.”

Sotto un primo profilo deduce che il tesseramento sarebbe invalido perché - anche dopo l’istruttoria espletata dal Giudice Sportivo - non risulterebbe provato che la calciatrice Primavera Concetta fosse in possesso del “certificato di trasferimento internazionale” c.d. “Transfer in entrata” per poter essere validamente tesserata.

Allo stato degli atti, infatti, risulterebbe soltanto il c.d. Transfer in uscita (del 17/02/2022 per disputare in Spagna la stagione 2021/2022), mentre non risulterebbe alcun Transfer in entrata per disputare in Italia la stagione 2022/2023.

Sotto altro profilo, il tesseramento sarebbe invalido perché all’atto del suo ritrasferimento in Italia, la calciatrice avrebbe dovuto essere necessariamente tesserata dall’ultima società italiana nella quale aveva militato prima di trasferirsi in Spagna, che nel caso specifico era il Team Scaletta. Dunque, soltanto a partire dalla stagione successiva la calciatrice Primavera Concetta avrebbe potuto trasferirsi in un'altra società italiana, mentre invece essa è stata direttamente tesserata dalla A.S.D. Royal Team Lametia in patente violazione della disposizione in esame.

Con il terzo motivo di reclamo chiede accertarsi e dichiararsi la responsabilità oggettiva della Royal Team Lamezia per l’irregolare tesseramento della citata calciatrice, in applicazione dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Conclude pertanto la reclamante chiedendo, in riforma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo, la comminatoria alla società Royal Team Lametia della punizione sportiva della perdita della gara del 29.01.2023 con il punteggio di 6–0 ed inoltre analoga sanzione anche con riferimento alla gara di andata disputata, sempre tra le due società, presso la struttura di Lamezia, in data 23.10.2022.

Ha controdedotto la società Royal Team Lamezia con memoria del 6 aprile 2023 eccependo preliminarmente:

- l’inammissibilità, per violazione dell’art. 67, commi 1 e 2, C.G.S., della domanda con la quale la A.P.S. Reggio Sporting Club ha chiesto a questa Corte la c.d. “vittoria a tavolino” anche con riferimento alla gara di andata disputata tra le due società il 23.10.2023;

- l’inammissibilità e/o infondatezza del terzo motivo di reclamo della A.P.S. Reggio Sporting Club per violazione dell’art.71, comma 4, C.G.S. in quanto domanda nuova mai formulata con il ricorso al Giudice Sportivo.

Nel merito chiede dichiararsi il reclamo infondato deducendo quanto segue.

Con riferimento al primo motivo di reclamo che, sebbene l’art. 49, comma 5, C.G.S. preveda che controparte debba trasmettere le proprie memorie anche alla parte avversa, detta norma andrebbe letta in combinato disposto con l’art. 67, comma 7, C.G.S., in virtù del quale l’istante e gli altri soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, “possono” far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia, sicché, trattandosi di giudizio di tipo cartolare, il Giudice Sportivo decide sulla base degli atti depositati senza udienza e il mancato invio a controparte di copia della memoria di costituzione, causato da mero errore materiale, non avrebbe determinato alcuna compressione e/o violazione del diritto di difesa della reclamante.

Infine, con riguardo al secondo motivo di reclamo, la Royal Team Lamezia contesta che vi sia stata violazione dell’art. 40 N.O.I.F., come acclarato dal Giudice Sportivo, sostenendo di essersi legittimamente affidata alle risultanze dei tabulati federali circa la regolarità del tesseramento e dello status del calciatore, evidenziando peraltro come questa Corte Sportiva di Appello sia in ogni caso incompetente pronunciarsi sulla eventuale sussistenza o meno della “invalidità del tesseramento della Calciatrice ai sensi dell’art. 40 NOIF”, come richiesto dalla reclamante, essendo tali accertamenti di esclusiva competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

In ogni caso, e senza recesso dalle superiori difese, l’eventuale revoca del tesseramento avrebbe luogo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 comma 1, lettera a), a partire dal quinto giorno successivo alla comunicazione di revoca, con la conseguenza che la Calciatrice risulterebbe in posizione regolare nella data del 29/01/2023 in cui si è svolta la gara per cui è reclamo.

Conclude pertanto per il rigetto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo deve essere respinto per le ragioni appresso specificate.

Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione proposta dalla Royal Team Lamezia deve dichiararsi l’inammissibilità della domanda con la quale la reclamante invoca la c.d. vittoria a tavolino anche per la gara di andata, disputata tra le due società in data 23.10.2022, stante la tardività dell’impugnazione.

Nel merito, con riferimento al primo motivo, la reclamante deduce la compromissione del proprio diritto di difesa per violazione dell’art. 49, comma 5, C.G.S., il quale prevede che “5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53”. Lamenta che nel giudizio dinanzi al Giudice Sportivo la Royal Team Lamezia era tenuta a trasmetterle la propria memoria difensiva e che a cagione di tale omissione risulterebbe violato il principio del contraddittorio non avendo potuto la ricorrente replicare alle difese spiegate dalla Royal Team Lamezia, con grave lesione del proprio diritto di difesa.

Rileva al riguardo la Corte che, dinanzi al Giudice Sportivo, le norme invocate consentono l’esercizio del diritto di difesa mediante la trasmissione delle controdeduzioni “agli organi competenti”, che ne sono dunque i destinatari, dovendosene inviare contestualmente copia alla controparte a fini di conoscenza e non già di contraddittorio. Quest’ultimo, infatti, non è in alcun modo previsto possa essere (ulteriormente) esercitato dalle parti, né per iscritto, né oralmente. Non v’è stata dunque alcuna lesione del diritto di difesa in danno della reclamante, posto che la decisione del Giudice Sportivo è intervenuta sulla base degli atti e delle sole difese previste dalle norme e facendo pedissequa applicazione della disciplina normativa che regola la fattispecie in esame. Peraltro, l’acquisizione degli atti del giudizio tenutosi dinanzi al Giudice Sportivo ha poi garantito alla reclamante, come dalla stessa ammesso, di avere conoscenza della memoria avversaria e di poter censurare con il reclamo a questa Corte la decisione impugnata anche in relazione ai profili per i quali, ad avviso della reclamante, essa ha erroneamente fatto proprie le difese della Royal Team Lamezia.

Con riferimento al secondo motivo di reclamo - con il quale la reclamante deduce l’invalidità del tesseramento della calciatrice Primavera Concetta per violazione dell’art. 40 delle N.O.I.F. - questa Corte rileva come il Giudice Sportivo abbia correttamente deciso con motivazione ineccepibile.

Infatti, in disparte quanto si dirà appresso sulla completezza degli accertamenti istruttori compiuti, il Giudice Sportivo ha sul punto correttamente evidenziato come “La giurisprudenza sportiva ha costantemente e ripetutamente chiarito, in fattispecie analoghe, che lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalle condizioni che lo legittimano, solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400, con la conseguenza che da tale momento quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale, ciò rispondendo ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni (cfr. ex multis le decisioni n. 112/CSA/2022- 2023 e n. 259/CSA/2021-2022)”.

Va qui aggiunto – come peraltro eccepito dalla difesa della Royal Team Lamezia - che ogni questione relativa alla regolarità del tesseramento ed allo status del calciatore è di competenza esclusiva della Sezione Tesseramenti del T.F.N.

Stante la piena condivisibilità della motivazione adottata dal Giudice Sportivo, va quindi rilevato che per ragioni di economia processuale non sarebbe di alcuna utilità sospendere il procedimento ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S., al fine di investire il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti della valutazione circa la regolarità del tesseramento della calciatrice Primavera Concetta presso la società Royal Team Lametia. 

E difatti, ove in ipotesi il T.F.N. dovesse ritenere viziato ab origine il tesseramento in Italia della predetta calciatrice (per mancanza del transfert internazionale e/o per violazione della disposizione che impone di tesserarsi presso l’ultima società italiana nella quale aveva militato prima del trasferimento all’estero), con effetti invalidanti sul tesseramento, tale decisione comporterebbe la revoca, ex art. 42 N.O.I.F., del tesseramento in favore della società Royal Team Lametia che, in quanto adottata non già per violazione alle disposizioni di cui all’art. 40, commi 1, 2 e 3” N.O.I.F., bensì in forza della generale previsione del comma 1, lett. a) della norma medesima, avrebbe “… effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

Sicché detta revoca del tesseramento – ove anche in tesi fosse disposta dal T.F.N. - non potrebbe in alcun modo incidere sul risultato della partita disputata il 29.01.2023 stante la sua pacifica irretroattività, potendo divenire al contrario efficace, ai sensi dell’art.42, comma 1, lett. a), N.O.I.F., solo successivamente alla decisione del T.F.N. e del consequenziale provvedimento della Divisione Calcio a 5.

Quanto al terzo motivo, con il quale la reclamante invoca l’accertamento della responsabilità oggettiva della società Royal Team Lamezia ai fini della perdita della gara, deve rilevarsi – in disparte ogni questione circa l’eccepita novità della relativa domanda in appello - come detto accertamento presupponga il previo accertamento della irregolarità del tesseramento che, come già rilevato, è sottratto alla competenza di questa Corte e il cui accertamento incidentale nel corso del giudizio non sortirebbe alcuna utilità in favore della reclamante.

Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi il reclamo va rigettato.

Ritiene tuttavia la Corte che la vicenda in esame presenti dei profili di perplessità in ordine alla presunta violazione dell’art.40 quinquies delle N.O.I.F., che l’istruttoria disposta dal Giudice Sportivo non ha del tutto dissipato e che meritano di essere definitivamente chiariti.

Sotto un primo profilo la Corte ritiene che la corrispondenza intrattenuta dall’ufficio del Giudice Sportivo con l’ufficio tesseramenti non abbia chiarito in modo inequivocabile la regolarità del tesseramento della calciatrice Primavera Concetta, laddove lo scambio di mail sembra fare riferimento unicamente all’esistenza di un certificato di internazionale di trasferimento in uscita della calciatrice (dall’Italia verso la Spagna).

Sotto altro profilo sembra sussistere la violazione dell’art. 40 quinquies comma 4 delle N.O.I.F. nella parte in cui dispone che “4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.”.

Appare pertanto opportuno disporre la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti del caso e per le eventuali iniziative che riterrà di adottare.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’ulteriore seguito di competenza. 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                   Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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