R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 106 del 21/04/2023 – Delibera – RECLAMO della A.S.D. DIANA (Campionato Prima Categoria – Girone B) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. RAGOGNA – A.S.D. DIANA, disputata il 16.04.2023 (in C.U. n. 103 del 18.04.2023)

RECLAMO della A.S.D. DIANA (Campionato Prima Categoria – Girone B) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. RAGOGNA – A.S.D. DIANA, disputata il 16.04.2023 (in C.U. n. 103 del 18.04.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n. 103 del 18.04.2023 il G.S.T., in relazione a quanto occorso in occasione della gara A.S.D. RAGOGNA – A.S.D. DIANA, su ricorso presentato dall’A.S.D. RAGOGNA, ha deliberato la perdita della gara a carico dell’A.S.D. DIANA con il risultato di 3 a 0 in favore dell’A.S.D. RAGOGNA, comminando altresì la squalifica per una ulteriore giornata al calciatore DANTONI e l’inibizione sino al 16.05.2023 a carico del sig. COIANIS, Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. DIANA, per aver accertato la “non regolarità della posizione del calciatore sig. DIEGO DANTONI che, soggetto a precedente squalifica, non aveva titolo a partecipare alla gara”.

Avverso a tale decisione, l’A.S.D. DIANA ha preannunciato reclamo con PEC di data 18.04.2023, inviata anche alla controparte A.S.D. RAGOGNA; in pari data è stato, poi, inviato a mezzo PEC il formale reclamo, anch’esso inviato alla controparte. Il tutto nell’osservanza della disciplina speciale di abbreviazione dei termini disposta dal C.U. n. 104/a della F.I.G.C. per le ultime 4 giornate del campionato. In sede di reclamo, l’A.S.D. DIANA ha rilevato – sostanzialmente – che il calciatore DANTONI avrebbe correttamente scontato la squalifica di una giornata (conseguente all’ammonizione ricevuta, quale diffidato, nella gara tra l’A.S.D. DIANA e l’A.S.D. MERETO disputatasi il giorno 01.04.2023) nella gara di recupero disputata nella serata del giorno 06.04.2023 (A.S.D. BUIESE – A.S.D. DIANA), di poco successiva alla pubblicazione del C.U. n. 99 del 06.04.2023, inviato alle società nel pomeriggio dello stesso giorno. Un tanto perché, secondo quanto sostenuto dalla reclamante: (i) vigerebbe nel caso di specie il principio dell’automatismo della sanzione (che consentirebbe al calciatore in diffida, destinatario di una ulteriore ammonizione, di saltare la prima gara immediatamente successiva a quella in cui l’ammonizione è stata comminata, scontando – con ciò solo – la squalifica di una giornata); (ii) troverebbe comunque applicazione il principio della immediata esecutività delle sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva, tanto che la mancata partecipazione alla gara disputatasi nella serata dello stesso giorno in cui il C.U., riportante la sanzione gravante sul calciatore, è stato pubblicato varrebbe ad assorbire la squalifica comminata; (iii) vi sarebbe una disparità di trattamento tra il calciatore DANTONI ed il calciatore RIGHINI (espulso dal campo, quest’ultimo, durante la gara disputatasi il giorno 01.04.2023), il quale ha scontato la squalifica, senza alcuna censura sul punto, proprio durante la gara disputatasi il giorno 06.04.2023; (iv) la distinta di gara trasmessa dall’A.S.D. RAGOGNA con il ricorso risulterebbe inutilizzabile, in quanto priva della sottoscrizione del dirigente dell’A.S.D. DIANA e del Direttore di Gara. La Corte, ricevuto il preannuncio di reclamo ed il conseguente reclamo, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 20.04.2023, assegnando alle parti il termine dello stesso giorno, sino alle ore 12.00, per il deposito di eventuali memorie e documenti. L’A.S.D. DIANA, nel rispetto del predetto termine, ha fatto pervenire a mezzo PEC una memoria integrativa in data 19.04.2023, inviandola anche a controparte. In sede di memoria integrativa, l’A.S.D. DIANA, in aggiunta a quanto già osservato in sede di reclamo, ha rilevato che: (i) la disposizione di cui all’art. 19 CGS (principio della immediata efficacia delle sanzioni) avrebbe impedito al calciatore DANTONI di entrare nel recinto di gioco la sera del 06.04.2023, posto che il C.U. con cui è stata irrogata la squalifica del calciatore è stato pubblicato nel pomeriggio dello stesso giorno (con ciò intendendosi che il calciatore non aveva possibilità di partecipare alla gara); (ii) il combinato disposto dell’art. 19 CGS e dell’art. 21 CGS determinerebbe un “immotivato aggravio della pena inflitta”, comportando un effetto preclusivo rispetto alla partecipazione a due gare, anziché una (ossia: quella disputatasi il giorno di pubblicazione del C.U., per effetto dell’art. 19 CGS e quella immediatamente successiva, per effetto dell’art. 21 CGS). L’A.S.D. RAGOGNA, nel rispetto del termine previsto, ha fatto pervenire in data 20.04.2023, alle ore 11.16, una memoria – inviata anche a controparte – con cui ha rilevato di non aver alterato la distinta di gara (allegando, a comprova, la distinta asseritamente ricevuta dal Direttore di Gara a fine partita) ed osservato che la disposizione di cui all’art. 19 CGS serve a disciplinare l’effetto della sanzione solo nel caso di eventuale ricorso, essendo rimessa alla previsione dell’art. 21 CGS l’effettiva decorrenza della sanzione. L’A.S.D. Ragogna ha, quindi, evidenziato che il calciatore DANTONI poteva partecipare, in realtà, alla gara A.S.D. BUJESE – A.S.D. DIANA disputatasi nella serata del 06.04.2023. A tale memoria ha ulteriormente replicato, con messaggio inviato a mezzo PEC, in pari data, alle ore 11.42, l’A.S.D. DIANA, cui è seguita ulteriore replica, (ancora) con messaggio inviato a mezzo PEC alle ore 11.58, da parte dell’A.S.D. RAGOGNA. Le parti non hanno avanzato richiesta di audizione. In via pregiudiziale, si rileva l’inammissibilità delle argomentazioni irritualmente svolte a mezzo PEC, sia dall’A.S.D. DIANA sia dall’A.S.D. RAGOGNA, all’esito del deposito, da parte di quest’ultima, della memoria di data 20.04.2023 (ore 11.16), che la stessa aveva il pieno diritto di depositare. Ed invero, il procedimento sportivo, nel rispetto degli alti principi che lo governano (cfr. art. 44 CGS), attribuisce alle parti il pieno diritto di depositare memorie prima dell’udienza (art. 77, co. 2, CGS), ma non consente certo di replicare irritualmente – a colpi di messaggi via PEC – a quanto riportato nelle predette memorie, trasformando il procedimento in una bagarre.

Ove le parti intendessero confrontarsi su quanto riportato in atti, esse hanno il diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77, co. 4, CGS), comparendo poi dinanzi alla Corte. Nel caso di specie, come detto, tale richiesta non è stata effettuata. Ciò posto, si rileva che la questione posta al vaglio della Corte è sicuramente particolare, tanto che pare opportuno cercare di fare chiarezza sulla portata delle disposizioni che, nel caso di specie, assumono rilievo. Vero è che, per quanto anche rilevato dalla reclamante, la disposizione di cui all’art. 19, co. 2, CGS prevede che “le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive”. E’ altrettanto vero, tuttavia, che tale disposizione assume una valenza di carattere generale, rispetto alla disposizione – di carattere speciale – di cui all’art. 21, co. 1, CGS in base al quale le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori “devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione”. Altrimenti detto, se le sanzioni generalmente intese (e tra esse, a titolo esemplificativo: le ammende, le squalifiche del campo, le penalizzazioni di punti in classifica, etc.) sono applicabili “immediatamente”, le sanzioni che consistano in squalifica di calciatori devono essere applicate dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sul Comunicato Ufficiale. Sussiste, invero, tra le due norme un rapporto di genere a specie, in cui – secondo il principio generale di risoluzione delle antinomie – la disposizione speciale (art. 21 CGS) è destinata a prevalere sulla disposizione generale (art. 19 CGS). L’unica eccezione considerata dalla disposizione di cui all’art. 21, co. 1, CGS è quella di cui all’art. 137, co. 2, CGS, ove si prevede che “il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo”, il quale – in ipotesi – può intervenire ad aggravare la sanzione (si tratta della nota fattispecie, anch’essa citata in sede di reclamo, del c.d. automatismo della sanzione). Laddove la sanzione della squalifica risulti automatica (come nel caso di cui all’art. 137, co. 2, CGS), il Comitato Regionale è ugualmente chiamato a pubblicare nel Comunicato Ufficiale l’elenco dei calciatori espulsi cui essa si applica, ma tale pubblicazione assume natura esclusivamente ricognitiva / quantificativa. Ed invero, l’automaticità del meccanismo sanzionatorio impone che il calciatore squalificato debba scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva a quella in cui ha subito il provvedimento espulsivo, indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione, a tale data, del Comunicato Ufficiale recante la (ricognizione della) sanzione. Ciò che il CGS prevede, in punto di automatismo della sanzione, per il calciatore espulso dal campo, non prevede, invece, per il diverso caso di ammonizione del calciatore in diffida. In tal caso, non versandosi nell’ipotesi di cui all’art. 137, co. 2, CGS (unica forma di automatismo della sanzione considerata dal codice), la sanzione della squalifica non è affatto automatica (con ciò intendendosi: non è automatica per previsione di legge), ma richiede una declaratoria del Giudice Sportivo – avente portata costitutiva – da pubblicarsi sul Comunicato Ufficiale. Di tal ché, riprendendo vigore la disposizione dell’art. 21, co. 1, CGS (recte: non applicandosi l’eccezione di cui all’art. 137, co. 2, CGS), la sanzione dovrà essere scontata a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione sul Comunicato Ufficiale. Le due ipotesi considerate, per altro, non sono nemmeno sovrapponibili, posto che nel caso di espulsione del calciatore dal campo il provvedimento sanzionatorio è di immediata percezione (ed applicazione), tanto che par logico prevedere un automatismo indipendente da un provvedimento del Giudice Sportivo; mentre nel caso di ammonizione del calciatore diffidato (provvedimento che non comporta un’immeditata espulsione dal campo) è comunque imposto un controllo, sulla base delle risultanze ufficiali e sulla base delle evenienze del caso (es.: gara svolta nell’ambito di una fase particolare della competizione; nuove ammonizioni dopo aver raggiunto il primo limite di ammonizioni, etc.). Ad ogni modo, benché la prassi paia suggerire una sorta di automatismo anche nel caso di squalifiche del calciatore in diffida, come pure evidenzia la reclamante, va detto – e la considerazione è dirimente – che il CGS, nella sua attuale formulazione, non prevede, in realtà, alcuna forma di automatismo sanzionatorio sul punto.

Posta tale premessa, si rileva, in tutta conseguenza, che la sanzione della squalifica del calciatore DANTONI, ammonito in condizione di diffida, è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 06.04.2023, trasmesso alle società lo stesso giorno alle ore 15.16. In applicazione della disposizione di cui all’art. 21, co. 1, CGS, la squalifica doveva essere scontata a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione (i.e.: a partire dal giorno 07.04.2023). Il fatto, quindi, che il calciatore DANTONI non abbia partecipato alla gara disputatasi nella serata del giorno 06.04.2023 non vale ad assorbire la giornata di squalifica comminata. Ne deriva che la partecipazione dello stesso calciatore alla successiva gara disputata in data 16.04.2023 è da reputarsi irregolare, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo nella decisione oggetto di impugnazione. Per quanto occorrer possa, si osserva che, contrariamente a quanto rilevato dalla reclamante, una “ragionevole motivazione” del diverso trattamento riservato al calciatore RIGHINI in realtà sussiste ed essa risiede nel fatto che quest’ultimo è stato espulso dal campo nella gara immediatamente precedente a quella disputata il giorno 06.04.2023 e che, per effetto del richiamato automatismo della sanzione di cui all’art. 137, co. 2, CGS, lo stesso ha correttamente scontato la squalifica nella prima gara disputata dopo il provvedimento espulsivo (e ciò indipendentemente dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della sanzione). Ciò che vale per il calciatore espulso dal campo, come detto, non vale tuttavia per il calciatore in diffida che riceve l’ammonizione. Non vi è, per altro, alcun pericolo di “immotivato aggravio della pena inflitta” – come prospettato dalla reclamante in sede di memoria integrativa – posto che le disposizioni di cui all’art. 19 e all’art. 21 CGS non si applicano congiuntamente, ma che, nel caso di specie, si applica solo la disposizione di cui all’art. 21 CGS per effetto del richiamato principio di specialità. In altri termini, essendo il C.U. n. 99 del 06.04.2023 stato pubblicato nel pomeriggio, il calciatore DANTONI ben avrebbe potuto partecipare alla gara disputata nella serata dello stesso giorno, considerato che la squalifica, per effetto della disposizione dell’art. 21 CGS (unica applicabile), doveva e poteva essere scontata solo dal giorno successivo. Non si ritiene di poter attribuire rilievo alcuno, infine, alle considerazioni svolte in merito alla mancata sottoscrizione da parte del dirigente dell’A.S.D. DIANA e del Direttore di Gara della “distinta di gara” allegata al ricorso dell’A.S.D. RAGOGNA, posto che i fatti su cui si fonda la decisione sono incontroversi e pacificamente ammessi anche dalla stessa reclamante (la descrizione dei fatti, rispetto a quanto accaduto, è riportata chiaramente in sede di reclamo dall’A.S.D. DIANA; cfr. pag. 2, ultimo paragrafo; gli stessi fatti erano stati riportati, in sede di ricorso al G.S.T., dall’A.S.D. RAGOGNA e, sul punto, l’A.S.D. DIANA non ha ritenuto di svolgere alcuna difesa). Rimane il fatto che agli organi di giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 50, co. 3, CGS, sono demandati “i più ampi poteri di indagine e di accertamento” (anche di acquisizione documentale) e che il G.S.T., comunque, ha dato atto, nella sua decisione, di aver esaminato gli atti di gara (ufficiali) ed i relativi allegati. Quanto alle sanzioni comminate dal G.S.T., si rileva che la sanzione della perdita della gara è espressamente prevista dall’art. 10 CGS nel caso in cui, come quello di specie, si facciano partecipare alla gara calciatori squalificati o che non abbiano titolo per prendervi parte. Non si può ritenere, invero, che il calciatore DANTONI abbia scontato la squalifica di una giornata (precedentemente comminata) non disputando la gara del 06.04.2023 e ciò per il fatto che, a quella data, la squalifica comminata non era ancora scontabile; di tal ché pare corretta non solo la sanzione della perdita della gara, ma anche l’irrogazione di una ulteriore giornata di squalifica al calciatore. La responsabilità del dirigente sanzionato, accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. DIANA, consegue poi, ex art. 9 CGS, al fatto di aver consentito l’inserimento in lista e la partecipazione alla gara di un calciatore che non aveva titolo a prendervi parte.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello, ritenutane l’infondatezza: - rigetta il reclamo confermando, per l’effetto, le decisioni assunte dal G.S.T. nel proprio provvedimento; - dispone il definitivo addebito del contributo. Motivazioni contestuali al dispositivo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it