Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 204/CSA del 27 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 862 del 27.03.2023

Impugnazione – istanza: A.P.S. Reggio Sporting Club/ASD Royal Team Lamezia

Massima:… dinanzi al Giudice Sportivo, le norme invocate consentono l’esercizio del diritto di difesa mediante la trasmissione delle controdeduzioni “agli organi competenti”, che ne sono dunque i destinatari, dovendosene inviare contestualmente copia alla controparte a fini di conoscenza e non già di contraddittorio. Quest’ultimo, infatti, non è in alcun modo previsto possa essere (ulteriormente) esercitato dalle parti, né per iscritto, né oralmente. Non v’è stata dunque alcuna lesione del diritto di difesa in danno della reclamante, posto che la decisione del Giudice Sportivo è intervenuta sulla base degli atti e delle sole difese previste dalle norme e facendo pedissequa applicazione della disciplina normativa che regola la fattispecie in esame. Peraltro, l’acquisizione degli atti del giudizio tenutosi dinanzi al Giudice Sportivo ha poi garantito alla reclamante, come dalla stessa ammesso, di avere conoscenza della memoria avversaria e di poter censurare con il reclamo a questa Corte la decisione impugnata anche in relazione ai profili per i quali, ad avviso della reclamante, essa ha erroneamente fatto proprie le difese della Royal Team Lamezia.

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