F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0093/CFA pubblicata il 28 Aprile 2023 (motivazioni) – ASD Atletico San Lorenzo-Sig. Federico Matteo

 

Decisione/0093/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0109/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0111/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti – Componente

Tommaso Mauceri - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0109/CFA/2022-2023 per revocazione ex art. 63 comma 1, lett. e) C.G.S., presentato dalla ASD Atletico San Lorenzo;

sul reclamo n. 111/CFA/2022-2023 per revocazione ex art. 63 comma 1, lett. e) C.G.S. e “opposizione di terzo” presentato dal Sig. Federico Matteo,

per la revocazione e revisione della decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata con il Com. Uff. n. 278 del 10.03.2023;

visti i ricorsi e i relativi allegati;

visto il decreto presidenziale di riunione degli stessi ex art. 103, comma 3, CGS;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 21 aprile 2023, tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, il Cons. Tommaso Mauceri e uditi l’avv. l’Avv. Pietro De Corato per la A.S.D. Atletico San Lorenzo e l'Avv. Marina Poggi d' Angelo per il Sig. Federico Matteo; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In seguito a un reclamo, proposto avverso il provvedimento, adottato dal giudice sportivo del Comitato Regionale Lazio con Com. Uff. n. 213 LND del 19/01/2023, di squalifica fino al 31 ottobre 2023 di un calciatore con essa tesserato e avverso l’applicazione delle connesse sanzioni amministrative previste dall’art. 35, comma 7, del CGS (gara: Atletico San Lorenzo – Etrurians del 15/01/2023 – campionato seconda categoria), la Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato Regionale Lazio riteneva non soltanto infondate le doglianze dell’associazione sportiva reclamante, ma anche di dover aumentare l’estensione della squalifica irrogata dal giudice sportivo, dato che questo aveva ben inquadrato la condotta violenta del «tesserato della reclamante» nei confronti dell’ufficiale di gara nell’art. 35 CGS., ma aveva errato nel non applicare la sanzione minima edittale di due anni di cui al comma 4 del predetto articolo, sicché la CSA provvedeva alla rideterminazione della squalifica sino al 15 gennaio 2025 «dovendo utilizzare il potere concesso dall’art. 78 CGS che consente l’aggravamento delle sanzioni irrogate», oltre che alla conferma per il resto delle accessorie sanzioni amministrative.

Gli odierni ricorrenti, nel censurare la decisione sotto il profilo dei principi di diritto applicati, con particolare riferimento all’art. 78 del CGS, al principio del contraddittorio e, più in generale, ai principi costituzionali come quelli discendenti dagli artt. 3 e 24 Cost., lamentano, in limine, che la Corte sportiva d’appello sarebbe incorsa in un errore di fatto decisivo, in «un vero e proprio “abbaglio dei sensi"» nel ritenere, sempre secondo i ricorrenti, che «il Sig. Federico fosse un reclamante e potesse essere applicata anche nei suoi confronti la riforma in peius della sanzione».

Con motivi aggiunti, presentati dietro apposita richiesta di rinvio alla prima udienza del 29 marzo 2023, l’ASD Atletico San Lorenzo ha dedotto ulteriori ragioni di revocabilità per la mancata presa in considerazione di prove, istanze e fatti comprovanti l’assenza di qualsivoglia condotta intenzionale e violenta del calciatore ex art. 35 CGS, con conseguente richiesta di riqualificazione della sanzione nel senso della sussistenza di una condotta irriguardosa o, al più, gravemente irriguardosa ex art. 36 CGS.

Per queste ragioni, chiedono la revocazione e la revisione della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente occorre decidere circa l’ammissibilità della domanda di revocazione.

Affinché il ricorso per revocazione ex art. 63, comma 1, lett. e) C.G.S. possa essere ritenuto ammissibile occorre accertare che la Corte sportiva d’appello sia incorsa in un errore di fatto di immediata e oggettiva rilevabilità («un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa») e abbia deciso sulla base di tale errore.

Secondo la tesi della società ricorrente la predetta Corte sarebbe incorsa nell’erronea percezione che anche il giocatore fosse parte in causa, in quanto reclamante insieme alla società, e quindi, esclusivamente in considerazione di tale abbaglio, avrebbe ritenuto di poter aumentare la sanzione della squalifica a carico del giocatore. Sarebbe altresì incorsa nell’erronea percezione dei documenti del giudizio fraintendendo il significato del certificato medico allegato e i fatti risultanti dal referto arbitrale.

Nessuno dei requisiti di immediata e oggettiva percepibilità, oltre che del carattere decisivo, degli asseriti errori risulta accertabile.

Difatti, non risulta che la Corte sportiva d’appello sia caduta nell’errore di ritenere che anche il giocatore avesse reclamato la decisione del giudice sportivo.

Né del resto risulta da alcun dato oggettivo che la decisione sia stata assunta su tale presupposto anziché su interpretazioni e applicazioni di norme di legge e principi del processo sportivo che, infatti, i ricorrenti contraddittoriamente deducono ma sulle quali, a questa Corte, in assenza di un accertamento di un errore di fatto, è preclusa qualsivoglia considerazione.

Sotto il primo profilo, dell’insussistenza di indici oggettivi ed evidenti dai quali si possa desumere che la Corte sportiva d’appello sia caduta nell’errore di considerare il giocatore alla stregua di reclamante o comunque parte in causa, va considerato che tutto il procedimento e in particolare l’audizione si è svolto con riferimento esclusivo come parte processuale alla società reclamante e giova altresì sottolineare i seguenti passaggi della decisione dai quali risulta che la Corte era ben consapevole che l’unica reclamante era la società A.S.D. “Atletico San Lorenzo”, a cominciare dall’epigrafe: «RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO SAN LORENZO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FEDERICO MATTEO FINO AL 31/10/2023 E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE …

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Atletico San Lorenzo ha avanzato gravame avverso la squalifica fino al 31.10.2023 a carico del calciatore Matteo Federico e delle conseguenti sanzioni amministrative, sostenendo che il tesserato non avesse compiuto alcun atto violento nei confronti dell’arbitro, trattandosi al più di un comportamento gravemente irriguardoso e comunque involontario. … Preliminarmente, risulta che il referto arbitrale descriva compiutamente il comportamento tenuto dal tesserato della reclamante il quale, a seguito di una decisione del direttore di gara, a gioco fermo, giungeva alle spalle dell’arbitro e lo colpiva… È evidente, quindi, che il comportamento del sig. Federico vada inquadrato ... Deve, tuttavia essere applicata la sanzione edittale di cui al comma 4 del predetto articolo, avendo l’azione del calciatore provocato lesione personale attestata da referto medico di struttura sanitaria pubblica, con conseguente squalifica minima di due anni. Dovendo utilizzare, quindi, il potere concesso dall’art. 78 C.G.S che consente l’aggravamento delle sanzioni irrogate e tenuto conto sia del vincolo di continuazione che delle scuse recapitate all’arbitro, la Corte revisiona la decisione del Giudice Sportivo comminando la sanzione sino al 15 gennaio 2025, confermando altresì le accessorie sanzioni amministrative irrogate. …questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA di riformare la sanzione impugnata, applicando al calciatore Federico Matteo la squalifica fino al 15 gennaio 2025, confermando altresì l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.35, comma 7 del C.G.S. e riportate nel C.U. 104/A della F.I.G.C..».

Mentre infatti, con riferimento alla società sportiva, la Corte utilizza il termine «reclamante» tale termine non utilizza mai al plurale né tanto meno con riferimento al calciatore che viene indicato, per l’appunto, con il suo nome e cognome («il Sig. …») ovvero, assai significativamente come «il tesserato della reclamante» ovvero semplicemente come «il calciatore…».

Sotto il secondo profilo - dell’incertezza, cioè, circa la circostanza che l’(asserito) errore di fatto sarebbe stato decisivo - giova notare che la Corte sportiva d’appello, nell’invocare l’art. 78 del C.G.S., reputa che la norma «consente l’aggravamento delle sanzioni irrogate» senza riportare il riferimento (che segue nel testo della norma) «ai reclamanti». In tal modo la Corte mostra di interpretare e applicare l’art. 78 del C.G.S. reputando compatibile con l’interpretazione e applicazione della stessa che l’aumento della sanzione possa riguardare anche un soggetto diverso dalla società sportiva reclamante se si tratta di un tesserato che milita presso di essa.

Di ciò sono ben consapevoli gli odierni ricorrenti che hanno invocato, contestualmente all’ «error in iudicando per errore di fatto revocatorio» anche la «violazione dell’art. 78 del CGS», la «violazione del principio del contraddittorio» la «violazione degli artt. 3 e 24 Cost.».

Così anche il referto dell’ospedale e quello dell’arbitro sono considerati dalla Corte sportiva in modo aderente alla loro oggettiva percepibilità e la lamentata valutazione degli stessi discenderebbe ancora una volta non già da un’erronea percezione del fatto ma da un eventuale (e comunque non accertabile in questa sede) errore di giudizio o di applicazione di norme con riferimento, in particolare, al principio seguito dai giudici per cui il referto dell’arbitro fa piena prova di quanto accaduto senza che ad esso possano essere contrapposte altri elementi indiziari o prove testimoniali.

Nessuno dei lamentati errori di fatto è in alcun modo verificabile oggettivamente e la decisione verte per l’appunto sugli altri principi evocati dai ricorrenti la cui disamina, tuttavia, in difetto di ammissibilità della domanda di revocazione, è preclusa a questa Corte.

La questione decisiva è, in realtà, di diritto e, in particolare se, in applicazione dell’art. 78 del CGS e dei principi sul giusto processo sportivo, in caso di reclamo della società sportiva per la riduzione della squalifica dell’atleta, il giudice federale si debba limitare ad accoglierla o respingerla ovvero possa anche provvedere ad aumentare la squalifica là dove risulti inferiore al minimo edittale nonostante l’assenza in giudizio del diretto interessato.

È, anche in tal caso, una questione di interpretazione e applicazione di regole dell’ordinamento sportivo sulla quale è precluso a questo Collegio prendere posizione in questa sede e non risulta invece invocabile la revisione per mancata o erronea considerazione di un fatto decisivo secondo quanto prevede l’art. 63, comma 1, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva.

Quanto affermato risulta essere in linea con i consolidati orientamenti di questa Corte in ordine alla distinzione tra errore di fatto revocatorio e errore di diritto e sull’azione di revocazione in genere, orientamenti a loro volta in linea con quelli della Cassazione e del Consiglio di Stato, di certo rilevanti considerato che i principi processuali del diritto sportivo vanno interpretati e integrati alla luce di quelli del processo civile e amministrativo.

In particolare è stato affermato che la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione per l’errore di fatto (art. 63, comma 1, lett. e) deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato senza che l’errore di fatto possa coinvolgere l’attività valutativa del Giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività sicché non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio o in una falsa percezione di norme, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto. E’ stato altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Corte di giustizia federale, Sez. IV, n. 274/2009-2010; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 8/2010-2011; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 191/2010-2011; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 271/2010-2011; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 14/2011-2012; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 197/2011-2012; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 296/20112012; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 38/2012-2013; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 52/2014-2015; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 6/2015-2016; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 8/2015-2016; Corte federale d’appello, Sez. I., n. 6/20192020; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/2021-2022).

Giova anche richiamare il principio secondo il quale la revocazione è un rimedio di carattere eccezionale e non un ulteriore grado di giudizio che l’ordinamento non contempla (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/2021-2022).

Quanto alla giurisprudenza della Cassazione sul procedimento civile in genere, che com’è noto contribuisce a conformare il processo sportivo, ricordiamo come essa sia unanime nel definire l’errore di fatto revocatorio come falsa percezione di ciò che emerge dagli atti del giudizio, «svista materiale immediatamente rilevabile» (Cass., sez. un., 28.5.2013, n. 13181; Cass., 15.1.2009, n. 844; Cass., 25.5.2004, n. 10027,; nello stesso senso la giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, sez. VI, 5.3.2013, n. 1316) che deve avere ad oggetto un fatto decisivo (Cass., 25.5.1992, n. 632). La giurisprudenza individua la distinzione tra l’errore di fatto revocatorio e l’errore di giudizio, denunciabile ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nel fatto che, pur essendo entrambi rilevabili ex actis, il secondo si qualifica rispetto al primo in quanto relativo all’attività ermeneutica e valutativa del giudice (Cass., 19.2.2009, n. 4056; Cass., 19.2.2009, n. 3365; Cass., sez. un., 2.4.2003, n. 5150; Cass. civ., SS.UU., 24 novembre 2020, n. 26674; nel contesto della giurisprudenza amministrativa cfr.: Cons. Stato, sez. V, 30.8.2013, n. 4319; Cons. Stato, ad. plen., 24.1.2015, n. 5). In particolare, il “ricorso per revocazione deve ritenersi inammissibile qualora il fatto sul quale si pretende di fondare l’errore revocatorio, in realtà, sia stato proprio il punto decisivo sul quale il Collegio ha fondato la propria decisione” (così Consiglio di Stato Sezione V, 13/02/2019, n.1028; Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2020, n. 1251; Sez. IV, 21 aprile 2022, n. 3022; Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 431).

I reclami in revocazione, pertanto, vanno dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami per revocazione in epigrafe, li dichiara inammissibili.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Tommaso Mauceri                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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