F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 208/CSA pubblicata del 28 Aprile 2023 – Sig. Dimarco Christian

 

Decisione n. 208/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 231/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente 

Paolo Tartaglia – Componente (relatore)

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A. 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 231/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Dimarco Christian in data 11.04.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 215/DIV del 03.04.2023;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.04.2023, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito l’Avv. Mattia Grassani per il reclamante ed il Presidente della società U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l. Sig. Luigi Pinali;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il tesserato Christian Dimarco ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra FIORENZUOLA e TORRES del 01/04/2023, è stata inflitta allo stesso la squalifica per tre gare effettive con la seguente motivazione: “perché a gioco fermo usciva dal terreno di gioco per recuperare il pallone dalla panchina avversaria e scalciava all’altezza dello stinco un avversario seduto in panchina e che tratteneva il pallone tra i piedi provocandogli dolore”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre a due giornate il ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare il ricorrente ha sostenuto la eccessiva severità della sanzione irrogata in quanto non vi sarebbe stato il riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 comma 2 C.G.S. Inoltre la condotta tenuta non si configurerebbe come condotta violenta ma come condotta antisportiva.

Il comportamento tenuto dal ricorrente sarebbe stato causato dalla condotta del calciatore avversario Salvato Alessio il quale, trattenendo il pallone, avrebbe impedito la ripresa rapida del gioco, per di più ingiuriando il ricorrente.

La Corte, sentito il Direttore di gara che ha precisato che non si è trattato di condotta violenta, ritiene di accogliere il ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 2 (due) giornate effettive di gara. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                                        Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

 Fabio Pesce

 

 

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