F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 166/TFN – SD del 28 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 23321/315pf22-23/GC/GR/ff del 29 marzo 2023, depositato il 31 marzo 2023, nei confronti del sig. Antonino Chilà – Reg. Prot. 151/TFN-SD

Decisione/0166/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0150/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 20 aprile 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23321/315pf22-23/GC/GR/ff del 29 marzo 2023, depositato il 31 marzo 2023, nei confronti del sig. Antonino Chilà,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 29 marzo 2023, depositato il 31 marzo 2023, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

il sig. Antonino Chilà “allenatore UEFA C iscritto all’Albo del settore tecnico della FIGC, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività comunque rilevante all’interno e nell’interesse della società ASD Pro Cervignano Muscoli ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva)”  per rispondere “della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, apposto in calce alle richieste di svincolo ex art. 109 delle NOIF dei calciatori minorenni Riccardo Braini, Andrej Kulcsar e Dion Lekaj rispettivamente del 1° ottobre 2022, 4 ottobre 2022 e 5 ottobre 2022, all’epoca dei fatti tesserati per la società ASD Pro Cervignano Muscoli, la firma scannerizzata del presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, sig. Giorgio Tellini, omettendo di richiedere a quest’ultimo la preventiva necessaria autorizzazione alla revoca del tesseramento annuale per inattività dei predetti calciatori, e, pertanto, autorizzandone illegittimamente lo svincolo”.

La fase predibattimentale

L’indagine della Procura Federale nasce dalla segnalazione del 20 ottobre 2022, pervenuta a mezzo PEC alla Procura Federale in data 26 ottobre 2022, del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia presso la LND, per la valutazione di eventuali violazioni in ordine alle normative vigenti. In allegato erano trasmesse le comunicazioni pervenute dalla Società ASD Pro Cervignano in relazione al comportamento posto in essere dal sig. Antonino Chilà.

Il 20 ottobre 2022, il Presidente della ASD Pro Cervignano aveva, infatti, trasmesso al Presidente del Comitato Regionale FriuliVenezia Giulia una segnalazione unitamente ai seguenti allegati:

- richiesta di svincolo ex art. 109 delle NOIF del 1° ottobre 2022, sottoscritta dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del calciatore minorenne Riccardo Braini (nato il 30 maggio 2012), all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Pro Cervignano Muscoli;

- richiesta di svincolo ex art. 109 delle NOIF del 4 ottobre 2022, sottoscritta dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del calciatore minorenne Andrei Kulcsar (nato il 13 aprile 2013), all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Pro Cervignano Muscoli;

- richiesta di svincolo ex art. 109 delle NOIF del 5 ottobre 2022, sottoscritta dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del calciatore minorenne Dion Lekaj (nato il 24 marzo 2013), all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Pro Cervignano Muscoli;

- comunicazione del 12 ottobre 2022 di variazione del timbro societario della ASD Pro Cervignano Muscoli inviata dal sig. Giorgio Tellini, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della LND;

- Comunicato Ufficiale n. 34 del 6 ottobre 2022 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della LND.

La Procura ha altresì acquisito i seguenti documenti:

1. fogli censimento della società ASD Pro Cervignano per le stagioni sportive 2021 – 2022 e 2022 - 2023;

2. foglio censimento della società ASD Ancona Lumignacco per la stagione sportiva 2022 –2023;

3. organigramma della società ASD Pro Cervignano Muscoli relativi alle stagioni sportive 2021 – 2022 e 2022 – 2023;

4. scheda di tesseramento del calciatore minorenne Riccardo Braini, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Pro Cervignano Muscoli;

5. scheda di tesseramento del calciatore minorenne Andrej Kulcsar, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Pro Cervignano Muscoli;

6. scheda di tesseramento del calciatore minorenne Dion Lekaj, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Pro Cervignano Muscoli

7. scheda di tesseramento del sig. Antonino Chilà, allenatore UEFA C iscritto all’albo del Settore Tecnico della FIGC, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività comunque rilevante e nell’interesse della società ASD Pro Cervignano Muscoli, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

8. verbale di audizione resa in data 13 dicembre 2022 dal sig. Giorgio Tellini, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Pro Cervignano Muscoli;

9. verbale di audizione resa in data 16 dicembre 2022 dal sig. Roberto Spanghero, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di segretario per la società ASD Pro Cervignano Muscoli

10. verbale di audizione resa in data 5 gennaio 2023 dal signor Antonio Chilà allenatore UEFA C, iscritto all’Albo del Settore Tecnico della FIGC, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività comunque rilevante e nell’interesse della società ASD Pro Cervignano Muscoli, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

11. documentazione integrativa pervenuta alla Procura Federale in data 19 gennaio 2023 da parte del sig. Antonino Chilà, a scioglimento della riserva assunta in corso di propria audizione del 5 gennaio 2023.

Ad avviso del Procuratore Federale si configurava una violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, in quanto il Chilà, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, aveva apposto in calce alle richieste di svincolo ex art 109 delle NOIF dei calciatori minorenni Riccardo Braini, Andrej Kulcsar e Dion Lekaj, tesserati per la società ASD Pro Cervignano Muscoli, la firma scannerizzata del presidente sig. Giorgio Tellini, senza la sua preventiva necessaria autorizzazione e, per l’effetto, ne autorizzava illegittimamente lo svincolo.

Il dibattimento

In sede di discussione presenziavano l’Avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Nicola Paolini, in rappresentanza del sig. Antonino Chilà.

L’Avv. Giovanni Greco, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto che venga irroga la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica nei confronti del sig. Antonino Chilà.

L’Avv. Nicola Paolini, in rappresentanza del sig. Antonino Chilà, il quale si è riportato integralmente alle memorie difensive depositate e ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Dalle indagini effettuate dalla Procura Federale, in particolare dalle tre richieste di svincolo e dai tre verbali di audizione rispettivamente del Presidente Signor Giorgio Tellini, del Segretario Roberto Spanghero e del deferito Antonino Chilà, trova conferma il fatto che la firma del Tellini è stata apposta agli svincoli, non da quest’ultimo, ma dal Chilà.

Dai verbali di audizione emerge però come, presso la società, fosse prassi consolidata che il Chilà, (che possedeva i requisiti e le esperienze necessarie per l’incarico), svolgesse, nell’ambito di un rapporto di fiducia, attività di segreteria; aveva infatti ricevuto le credenziali per accedere alla posta elettronica, alla PEC e gli era stata inviata una firma grafica, in formato pdf, da apporre in calce ad eventuali documenti da firmare. Sempre dalla lettura dei verbali si apprende che, nel caso specifico dei tre svincoli oggetto di segnalazione, prima di apporre la firma il Chilà aveva effettivamente chiamato il Segretario Roberto Spanghero per farsi autorizzare.

Risulta, quindi, che fosse uso consolidato e frequente l’utilizzo da parte del Chilà della firma in pdf del Presidente, che veniva dal primo apposta per completare le pratiche amministrative della società; nessuna obiezione era mai stata sollevata in generale. Se da un lato è quindi certo che il Chilà abbia apposto la firma ai tre svincoli, risulta altresì che fosse prassi consolidata che il Chilà utilizzasse tale firma nelle pratiche amministrative per portarle a compimento nell’interesse della società. Dalla sussistenza di questa prassi, la piena e ragionevole convinzione del deferito di essere autorizzato e delegato ad usare la firma.

Del resto, il Chilà, a prova della insussistenza di una sua volontà ingannatoria, avvertì il segretario della società di ciò che andava ad operare, ricevendone assenso nella formula “fai come al solito”; dunque: firma.

Non è, quindi, rinvenibile stato soggettivo neppure colposo, da cui non può che conseguire il proscioglimento del deferito. A ciò si aggiunga che il Presidente Tellini ha affermato, in sede di audizione, che, se preventivamente sentito, avrebbe senz’altro dato autorizzazione allo svincolo dei tre tesserati.

Donde, la corretta interpretazione, da parte del deferito, della delega rilasciatagli.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Antonino Chilà.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giorgia Marina Caccamo                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 20 aprile 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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