C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 26/04/2023 – Delibera – Reclamo del 07.04.2023 S.S.D. CITTA’ DI ISERNIA S.LEUCIO Decisione GST C.U. N. 103 del 05.04.2023 CR MOLISE R.G. Prot. n. 12/2022-2023 – CSAT

Reclamo del 07.04.2023 S.S.D. CITTA’ DI ISERNIA S.LEUCIO Decisione GST C.U. N. 103 del 05.04.2023 CR MOLISE R.G. Prot. n. 12/2022-2023 - CSAT

Decisione

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

a seguito del reclamo numero n. 12/2023-csat proposto dalla società Città di Isernia San Leucio in data 07.04.2023, avverso la decisione del G.S.T. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.103 del 05.04.2023 – Squalifica per tre gare effettive del calciatore Di Palma Daniel attesa “condotta violenta nei confronti di un avversario” – Gara Campionato Under 17 del giorno 01.04.2023 S.S.D. Città di Isernia San Leucio - ASDPOL Alto Casertano. ha pronunciato il seguente DECISIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo indicato in epigrafe ed esaminati gli atti, osserva quanto segue: Nel ricorso de quo la ricorrente mette in evidenza fra le altre, che la sanzione inflitta al proprio tesserato appare sproporzionata rispetto ai fatti accaduti, soprattutto con riferimento al fatto che i giocatori dell’Alto Casertano Di Laora Aniello e Caldarelli Giovanni “avevano spintonato, strattonato, gettato per terra e colpito mentre era riverso con calcio “ il proprio tesserato Daniel Di Palma nonostante il loro grave comportamento che sicuramente il Di Palma non aveva tenuto. Quanto eccepito dalla ricorrente risulta fondato per le seguenti motivazioni. Nel referto di gara alla voce calciatori espulsi, per il Di Palma si legge testualmente: “Il ragazzo a seguito di un calcio volontario dall’avversario, ha reagito colpendolo con pugni e schiaffi”. L’assunto arbitrale però, è risultato erroneo, forse frutto di mera disattenzione, atteso che l’aggressione sopra descritta il Di Palma l’ha subita e non di certo effettuata. Infatti, il direttore di gara, alla voce “eventuali incidenti” nel descrivere i fatti di cui sopra scrive testualmente: “E’ scoppiata una rissa al 4’ del secondo tempo regolamentare – il giocatore n. 17 della squadra ospite (Di Laora Aniello Carmine dell’Alto Casertano), ha dato un calcio volontario sulla gola al n. 4 della squadra di casa (Daniel Di Palma). Mentre i ragazzi e l’arbitro cercavano di allontanarli lui (Di Laora) ha continuato a rincorrerlo tirandogli pugni e schiaffi sul volto insieme  della squadra ospite (Caldarelli Giovanni), mentre il giocatore n. 4 di casa reagiva facendo testa a testa e minacciandolo mettendo a segno anche lui qualche pugno”. Risulta evidente e fondata la eccepita sproporzione della sanzione irrogata al Di Palma, tenendo conto che anche gli aggressori della squadra ospite sono stati puniti con tre gare di squalifica e che, soprattutto, il loro comportamento è risultato di gran lunga più scorretto, comportamento che meritava più cospicua sanzione. Le circostanze sopra evidenziate giustificano una riduzione della squalifica da tre a due giornate effettive inflitta al calciatore Di Palma Daniel, il quale ha comunque reagito all’aggressione subita.

P.Q.M.

a Corte sportiva di appello, in parziale accoglimento del reclamo indicato in epigrafe e proposto dalla SSD Città di Isernia San Leucio, decide di ridurre la squalifica irrogata al calciatore Daniel Di Palma, da tre gare effettive a due giornate di squalifica. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia sportiva di II Grado. Motivi riservati nei termini del Codice di Giustizia Sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it