C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 104 del 07/04/2023 – Delibera – gara del 1/ 4/2023 S.EPER S.DOMENICO D AMICO – MIRABELLO CALCIO

gara del 1/ 4/2023 S.EPER S.DOMENICO D AMICO - MIRABELLO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 103 del 5 aprile 2023 – pag- 2639; letto il referto ed i relativi supplementi rileva che al termine della gara il calciatore PASCARELLA Giovanni (Mirabello Calcio) si avvicinava all’arbitro e, con aria minacciosa, le rivolgeva frasi irriguardose; quindi posava le proprie mani sul petto, spingendola per ben quattro volte e facendola indietreggiare di circa un metro. A questo punto intervenivano i calciatori della società locale per trattenerlo e consentire all’arbitro di allontanarsi. Osserva questo GST La condotta sopra riportata, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste sia dall’art. 35 CGS che dal C.U. n.104/A del 2014. Nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato "intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.."(cfr. Corte Giust. Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/CSA del 3.2017). Del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art 12 comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti..”; Tutto ciò premesso, in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. b) vigente

D E C I D E

1. di revocare la sospensione cautelare inflitta al calciatore PASCARELLA Giovanni (Mirabello Calcio) con il citato CU n. 103; di squalificare il calciatore PASCARELLA Giovanni (Mirabello Calcio) fino a tutto il 1° novembre 2023 con la precisazione che l’entità della sanzione tiene conto della sosta estiva e che detta sanzione NON va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste dall'art.35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

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