C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo della società F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 78 del 16 marzo 2023 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita U.S.D. CASELETTE – F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER disputata in data 12 marzo 2023 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone D

Reclamo della società F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 78 del 16 marzo 2023 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita U.S.D. CASELETTE – F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER disputata in data 12 marzo 2023 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone D

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 18 marzo 2023, preannunciato in data 17 marzo 2023, la società F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica per sei gare effettive all’atleta Rizzi Davide “per condotta violenta nei confronti di un avversario. Dapprima lo colpiva facendolo cadere a terra e successivamente, con palla lontana e giocatore a terra, lo colpiva con tre calci alla schiena costringendolo a ricorrere all’intervento del massaggiatore”. Con il reclamo si invoca la riduzione della squalifica a fronte di una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa da quella descritta nel referto arbitrale. Secondo la reclamante il comportamento del tesserato, per quanto illecito, sarebbe rimasto nei limiti di un fallo di gioco meritevole dell’espulsione dal campo senza sconfinare in un comportamento violento. A riprova di ciò, la reclamante allega una missiva inviata sig. Bertoncello Mattia, il giocatore del Caselette che subiva il fallo, in cui riteneva il provvedimento del giudice sportivo sproporzionato, trattandosi di un normale fallo di gioco. Sia la reclamante che il sig. Bertoncello Mattia affermano inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dal direttore di gara, sul terreno di gioco non avrebbe fatto ingresso il massaggiatore per soccorrere il giocatore infortunato, a riprova dell’assenza di lesioni in capo al medesimo. Il reclamo si conclude ribadendo la legittimità del provvedimento disciplinare adottato dal direttore di gara nell’immediatezza, auspicando tuttavia la concessione delle circostanze attenuanti di cui all’articolo 13, co. II, del C.G.S., al fine di ottenere la riduzione della squalifica inflitta nella misura minima edittale. La circostanza relativa all’ingresso in campo del massaggiatore, negata sia dalla ricorrente che dal giocatore che ha subìto il fatto nella missiva allegata al reclamo, è stata specificatamente descritta nel referto arbitrale, il quale, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Pertanto non vi è motivo di dubitare della veridicità di quanto riportato dall’arbitro. Ciò premesso, proprio esaminando il referto arbitrale, si evince che il sig. Rizzi Davide, a seguito di un contrasto di gioco, che probabilmente riteneva falloso, reagiva contrastando l’avversario in modo irregolare, facendolo cadere a terra e colpendolo con tre calci alla schiena. Tale atteggiamento rappresenta sicuramente un comportamento violento, correttamente sanzionato dal direttore di gara con l’espulsione diretta dal campo, tuttavia, la mancanza di conseguenze lesive in capo all’avversario, unitamente all’ammissione di responsabilità dedotta nel reclamo, inducono a ritenere proporzionata l’applicazione della sanzione minima di cui all’art. 38 C.G.S., ovvero la squalifica per tre giornate.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al giocatore RIZZI DAVIDE a tre gare effettive. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risulta versato.

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