C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D.C. MARENE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 78 del 16 Marzo 2023 Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D.C. MARENE – A.S.D. MURAZZO disputata in data 12 Marzo 2023 nell’ambito del campionato di Prima Categoria, girone F

 

Reclamo della società A.S.D.C. MARENE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 78 del 16 Marzo 2023 Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D.C. MARENE – A.S.D. MURAZZO disputata in data 12 Marzo 2023 nell’ambito del campionato di Prima Categoria, girone F

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 17 marzo 2023, preannunciato in pari data, la società A.S.D.C. MARENE ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica per sei gare effettive all’atleta Mondino Ilario “per condotta violenta: colpiva deliberatamente un avversario con una forte gomitata al volto facendogli sanguinare la bocca e costringendolo ad uscire definitivamente dal campo, in quanto non più in grado di proseguire il gioco”. Con il reclamo si invoca la riduzione della squalifica alla luce della involontarietà del gesto. Secondo la reclamante, il giocatore Mondino veniva trattenuto vistosamente trattenuto dall’avversario in fase di partenza quando, per divincolarsi, sbracciava e colpiva con il polso l’avversario sul labbro provocando il sanguinamento. Considerando corretto il provvedimento disciplinare adottato dall’arbitro, la reclamante evidenzia come il giocatore espulso ha immediatamente chiesto scusa all’avversario prima che lasciasse il terreno di gioco, tant’è che i componenti della squadra ospite non accennavano alla benché minima reazione. Il referto arbitrale descrive unicamente una “gomitata sulla bocca dell’avversario”, oltre alla lesione ed alla conseguente sostituzione del giocatore. Orbene, a prescindere dalla regione dell’arto (gomito o polso) che ha colpito l’avversario, la sintesi del referto arbitrale appare compatibile con la ricostruzione offerta nel reclamo. Infatti, sarebbe difficile immaginare un colpo (involontario) con il gomito all’altezza bocca dell’avversario se non durante un’azione di gioco. La tesi della involontarietà del gesto – sicuramente scomposto e pericoloso, anche alla luce delle conseguenze provocate – appare più verosimile alla dinamica dei fatti. Ciò posto, la sanzione adottata dal giudice di primo grado merita di essere rivalutata attraverso il ridimensionamento della squalifica che può contenersi nella misura di tre gare effettive.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al giocatore MONDINO ILARIO a tre gare effettive. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risulta versato.

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