C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo della società POZZOMAINA S.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 82 del 30/03/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara POZZOMAINA SSD – GSD KL PERTUSA, disputata in data 25/03/2023, nell’ambito del Torneo Under 16 Regionali, girone D
Reclamo della società POZZOMAINA S.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 82 del 30/03/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara POZZOMAINA SSD – GSD KL PERTUSA, disputata in data 25/03/2023, nell’ambito del Torneo Under 16 Regionali, girone D
Con reclamo pervenuto in data 30/03/2023 a mezzo PEC, la società POZZOMAINA SSD propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina l’ammenda di € 50,00 ai danni della stessa, con la seguente motivazione “Per il comportamento dei propri tifosi, che insultavano i sostenitori della squadra avversaria venendo anche al contatto fisico, tanto che successivamente intervenivano sul posto le forze dell'ordine”. 55 Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne chiede la revoca, contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, sostenendo che i comportamenti descritti dall’arbitro sarebbero da attribuirsi ad un genitore della squadra avversaria. Il ricorso è inammissibile. L’art. 137, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva, stabilisce che “Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: [...] d) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica […]”.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello territoriale dichiara l’inammissibilità del reclamo presentato dalla società POZZOMAINA SSD e, per l’effetto, conferma la sanzione dell'ammenda dell’importo di € 50,00. In conseguenza della pronuncia di inammissibilità, si dispone l’addebito della tassa di reclamo, che non risulta versata.
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