C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 13/04/2023 – Delibera – Reclamo della A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 80 del 23.3.2023, con il quale veniva comminata la squalifica per tre gare al giocatore BARANTANI Alessandro (gara OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO – VERBANIA CALCIO del 19.3.2023, valida per il campionato di Eccellenza girone A)

Reclamo della A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 80 del 23.3.2023, con il quale veniva comminata la squalifica per tre gare al giocatore BARANTANI Alessandro (gara OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - VERBANIA CALCIO del 19.3.2023, valida per il campionato di Eccellenza girone A)

Con il reclamo in oggetto, la società Oleggio Sportiva Oleggio richiede una riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo al proprio giocatore sig. Barantani Alessandro, adducendo che il comportamento tenuto dal medesimo era dovuto alla concitazione del momento e non era stato comunque ingiurioso né minaccioso; aggiungeva altresì che il sig. Barantani si era dimostrato dispiaciuto ed intendeva scusarsi con il direttore di gara ed in generale con i componenti della classe arbitrale per quanto accaduto. Questa Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene non vi siano motivi per disattendere le risultanze del rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva. Il direttore di gara, infatti, ha riportato nel suo rapporto che il sig. Barantani, dopo aver ricevuto una ammonizione per proteste reiterate e minacciose, continuava con tale atteggiamento e profferiva una ulteriore serie di insulti ed alla notifica del provvedimento di espulsione ritardava l’uscita dal terreno di gioco, continuando a tenere un atteggiamento minaccioso. Non v’è dubbio pertanto che la sanzione comminata dal giudice sportivo al sig. Barantani sia stata sin troppo benevola e commisurata alla gravità del suo comportamento e che le scuse tardivamente rassegnate dal medesimo possano essere tenute in considerazione soltanto al fine di evitare un aggravamento della sanzione. Per tali motivi codesta Corte d’Appello Federale Territoriale

RESPINGE

Il reclamo delle società A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO, con addebito alla ricorrente della relativa tassa.

 

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