C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 13/04/2023 – Delibera – Reclamo della società S.S.D. CENISIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 82 del 30 Marzo 2023 Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita S.S.D. CENISIA – VIRTUS MERCADANTE S.S.D. disputata il 25 Marzo 2023 nell’ambito del Torneo Under 16 regionali, girone B

Reclamo della società S.S.D. CENISIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 82 del 30 Marzo 2023 Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita S.S.D. CENISIA – VIRTUS MERCADANTE S.S.D. disputata il 25 Marzo 2023 nell’ambito del Torneo Under 16 regionali, girone B

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 31 marzo 2023, la società S.S.D. CENISIA ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina l’ammenda di euro 200,00 alla società e la squalifica del campo per una giornata “per la condotta inqualificabile dei propri dirigenti, seduti sugli spalti della balconata loro riservata, e dell’allenatore della società ai danni dell’arbitro. Nello specifico, il direttore di gara segnala nel proprio referto che - a seguito dell’espulsione comminatagli al minuto 26 del primo tempo di gioco - l’allenatore del Cenisia sig. Secci Christian prendeva posto in tribuna, sulla balconata ove già si trovavano altri dirigenti della squadra non in distinta, e da quel momento sino al termine della partita da tale settore gli venivano rivolti ripetuti e gravi insulti, anche di chiara natura discriminatoria, nonché minacce pronunciate indistintamente dal sig. Secci Christian. Tale condotta veniva reiterata anche dopo il fischio finale della partita, quando l’arbitro passava sotto la suddetta balconata per raggiungere lo spogliatoio assegnatogli. Si rammenta alla società che la stessa è oggettivamente responsabile, in concorso con la responsabilità dei singoli, 1 per le condotte violente, offensive e discriminatorie tenute dai propri dirigenti, soci e tesserati e che, in caso di recidiva, saranno assunti ulteriori provvedimenti, con aggravamento delle sanzioni già comminate”. La reclamante impugna altresì la squalifica fino al 25 agosto 2023 inflitta all’allenatore SECCI CHRISTIAN “per condotta gravemente irrispettosa, offensiva e minacciosa nei confronti del direttore di gara. Nello specifico, il sig. Secci veniva espulso al minuto 26 del secondo tempo di gioco per aver protestato contro l’espulsione di un proprio giocatore per somma di ammonizioni, rivolgendo all’arbitro frasi ingiuriose. Dopo aver abbandonato il terreno di gioco, il tesserato prendeva posto sulla balconata riservata alla dirigenza del Cenisia e da lì, fino al termine della partita, rivolgeva minaccia al direttore di gara nonché, unitamente ai dirigenti ivi presenti, pesanti e ripetuti insulti anche di chiara natura discriminatoria. Detta condotta veniva reiterata anche dopo il triplice fischio finale, quando l’arbitro passava sotto la balconata per raggiungere il proprio spogliatoio: in tale frangente il sig. Secci, oltre a rivolgere proteste ed ingiurie all’ufficiale di gara, si avvicinava con fare minaccioso a quest’ultimo, ma veniva fermato da terzi. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta dell’allenatore e di quanto in particolare disposto dagli artt. 28, co. III, e 36, co. I, C.G.S.”. Nel reclamo, la Società precisa anzitutto che l’espulsione del proprio allenatore è avvenuta al 26º minuto del secondo tempo, anziché del primo tempo, come indicato nel comunicato ufficiale. Peraltro, l’espulsione dell’allenatore era determinata da una protesta legittima, in quanto conseguente alla doppia ammonizione di un giocatore del Cenisia il quale, anziché l’autore, era la vittima del fallo di gioco. In sostanza vi sarebbe stato un errore tecnico dell’arbitro. Inoltre, i presunti insulti discriminatori contenuti nel referto altro non erano che “blande proteste” nei confronti del direttore di gara il quale, a dire della reclamante, al termine della partita si soffermava di fronte alla tribunetta con atteggiamento provocatorio e strafottente dichiarando altresì “non mi faccio prendere per il culo dai nonni”. Questo comportamento determinava una reazione dei sostenitori definita “di natura sportiva”. Si conclude il ricorso negando fermamente che il sig. Secci avrebbe profferito minacce - circostanza definita falsa - nei confronti del direttore di gara, e, in replica, alla raccomandazione contenuta nel comunicato ufficiale, si osserva che in trent’anni di attività la società Cenisia non ha mai rivolto frasi discriminatorie e razziale nei confronti di avversari o dirigenti e pertanto “non si può accettare che un direttore di gara getti ombre e dubbi su una società che lotta contro le discriminazioni razziali”. All’udienza del 7 aprile 2023, il sig. Curcio Raffaele, dirigente delegato dal presidente, confermava il contenuto del reclamo precisando che “dal 2018, ovvero da quando è entrato in società, non ha mai assistito a comportamenti discriminatori”. Il dirigente ammetteva che “ci sono state parole fuori luogo da parte di un dirigente, tuttavia, non vi è stato alcun insulto a sfondo razziale”. Conclude la deposizione ammettendo “gli insulti nei confronti dell’arbitro, il quale però ha avuto un atteggiamento di sfida nei confronti dei dirigenti”. In sede di udienza, e pertanto intempestivamente, veniva altresì depositata una memoria sottoscritta dal presidente della società nella quale, sostanzialmente, si ribadisce il contenuto del reclamo, aggiungendo unicamente il nominativo del dirigente, sig. Iannone Natale, presente nella tribunetta che, al passaggio dell’arbitro al termine della partita, avrebbe profferito una frase ingiuriosa. Il referto arbitrale è puntuale nella descrizione degli eventi e pertanto non vi sono elementi per smentirlo, come sostenuto nel reclamo. Peraltro, il direttore di gara indica che l’espulsione dell’allenatore avveniva al 26º del secondo tempo, così come correttamente riportato nel comunicato ufficiale con riferimento alla squalifica dell’allenatore. L’indicazione di un tempo diverso contenuta nel comunicato ufficiale, unicamente con riferimento alla squalifica del campo e all’ammenda alla società, è un evidente errore materiale, non riconducibile al direttore di gara e in ogni caso non in grado di scalfirne la credibilità. Il direttore di gara è altresì preciso nella descrizione degli insulti e delle minacce che gli venivano rivolte dai dirigenti del Cenisia presenti nella tribunetta, sia durante la partita che dopo il triplice fischio finale. Tale precisione si riscontra anche in ordine alla descrizione della condotta tenuta dall’allenatore dopo l’espulsione, tant’è che non vi è motivo di dubitare dell’attendibilità del direttore di gara e della corretta identificazione degli autori della condotta. Non può essere presa in considerazione l’affermazione difensiva relativa all’assenza di simili comportamenti discriminatori nel passato, atteso che, proprio per l’atteggiamento antisportivo complessivo tenuto dai dirigenti all’esterno del terreno di gioco, non esclude che quanto riferito dal direttore di gara sia effettivamente accaduto. Peraltro, aderire alla tesi difensiva significherebbe attribuire falsità alle dichiarazioni dell’arbitro, il quale, invece, ha dimostrato di assoluta affidabilità rispetto alla descrizione dei fatti, in parte ammessa (con riferimento agli insulti) dalla stessa reclamante. Infine, non appare verosimile quanto riferito dalla reclamante in relazione al presunto atteggiamento provocatorio tenuto proprio dall’arbitro, il quale, con ogni probabilità si è fermato di fronte alla tribunetta con l’intenzione di meglio identificare gli autori della spregevole condotta tenuta sia durante la partita che al termine. Per le ragioni sopra esposte il reclamo deve essere rigettato con riferimento alla sanzione pecuniaria e alla squalifica del campo di gioco: provvedimenti che appaiono proporzionati alla gravità delle condotte poste in essere dai dirigenti della società. Con riferimento alla squalifica all’allenatore, invece, considerata l’entità della squalifica minima prevista dall’art. 28 C.G.S., è possibile ritenervi assorbito il disvalore delle condotte ulteriori, e pertanto contenere la squalifica sino al 25 luglio 2023.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta all’allenatore SECCI CHRISTIAN sino al 25 luglio 2023. Respinge nel resto il reclamo, confermando l’ammenda di euro 200,00 nei confronti della società S.S.D. CENISIA e la squalifica del campo di gioco per una gara. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in relazione al contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato.

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