C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 20/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. CUMIANA SPORT avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 82 del 30/03/2023 Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla partita G.S.D. TETTI FRANCESI RIVALTA – A.S.D. CUMIANA SPORT, disputata in data 26/03/2023, nell’ambito del campionato di Seconda Categoria, girone E

Reclamo della società A.S.D. CUMIANA SPORT avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 82 del 30/03/2023 Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla partita G.S.D. TETTI FRANCESI RIVALTA – A.S.D. CUMIANA SPORT, disputata in data 26/03/2023, nell’ambito del campionato di Seconda Categoria, girone E

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 1/04/2023 la società A.S.D. CUMIANA SPORT propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che comminava la squalifica per quattro giornate al calciatore RUFFINATO ANDREA per “condotta gravemente irrispettosa nei 53 confronti dell’arbitro concretizzatasi in un contatto fisico. Nello specifico, al termine della gara, il sig. Ruffinato si avvicinava all’arbitro, lo spingeva e gli rivolgeva una frase ingiuriosa”. Con l’atto di impugnazione la reclamante chiede la riduzione della squalifica evidenziando che il proprio giocatore si sarebbe avvicinato all’arbitro e, in quel momento, veniva spinto dai compagni sino a sfiorare involontariamente l’arbitro. Tutto ciò a causa della rabbia al termine della gara, ingenerata dall’aver subito la rete avversaria a tempo ampiamente scaduto. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. A differenza di quanto prospettato nel reclamo, il referto arbitrale descrive chiaramente la condotta del giocatore squalificato come un gesto volontario e offensivo. Ciò posto, la squalifica comminata dal Giudice Sportivo, peraltro contenuta nel minimo edittale previsto dall’art. 36, co. I, lett. b), del C.G.S., risulta proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dal giocatore squalificato

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato dalla società A.S.D. CUMIANA SPORT e, per l’effetto, conferma la squalifica per quattro gare effettive al giocatore RUFFINATO ANDREA. In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone l’addebito della tassa di reclamo alla società, che peraltro non risulta versata.

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