C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 27/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. CIRIE’ CALCIO 1946 avverso la comunicazione pubblicata sul C.U. n. 85 del 6/04/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica comminata al sig. Savant Levet Riccardo a seguito della gara A.S.D. CIRIE’ CALCIO – A.C.D. LUCENTO, disputata in data 12/03/2023 nell’ambito del campionato di Under 15 regionale, girone B.
Reclamo della società A.S.D. CIRIE’ CALCIO 1946 avverso la comunicazione pubblicata sul C.U. n. 85 del 6/04/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica comminata al sig. Savant Levet Riccardo a seguito della gara A.S.D. CIRIE’ CALCIO – A.C.D. LUCENTO, disputata in data 12/03/2023 nell’ambito del campionato di Under 15 regionale, girone B.
Con atto inviato a mezzo pec in data 08/04/2023, la società A.S.D. CIRIE’ CALCIO, in persona del vicepresidente Capasso Luca, proponeva reclamo avverso la comunicazione contenuta nel C.U 85 del 6/04/2023 relativa all’errata corrige del C.U. 78 del 16/03/2023 inerente l’inibizione inflitta al sig. Savant Levet. Nello specifico, si correggeva l’articolo del C.G.S. violato: “art. 35” in luogo di “art. 36”. Preliminarmente, si osserva che avverso la decisione assunta dal giudice sportivo e contenuta nel C.U. 78 del 16/03/2023, ovvero quella con l’indicazione errata dell’articolo violato, la Società aveva già proposto reclamo. Tuttavia, considerato che il reclamo veniva proposto dal sig. Savant Levet Riccardo, soggetto inibito a svolgere ogni attività in nome e per conto della società, questa Corte dichiarava inammissibile il reclamo, come da delibera pubblicata sul C.U. 82 del 30/03/2023. Tale pronuncia, peraltro irrevocabile, impedisce ogni ulteriore valutazione di merito. Peraltro, la doglianza principale del reclamo in esame attiene ad una mera comunicazione (“errata corrige”) del Comitato Regionale, relativa al C.U. 78 del 16/03/2023, avverso la quale non è possibile proporre impugnazione. Ciò considerato la Corte Sportiva di Appello dichiara non luogo a provvedere e, contestualmente, dispone l’addebito del contributo di reclamo alla società, che peraltro non risulta versato.
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