C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 27/04/2023 – Delibera – Reclamo della società USD LIBARNA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 85 del 06/04/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD POL. FRUGAROLESE – USD LIBARNA, disputata in data 02/04/2023, nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone G

Reclamo della società USD LIBARNA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 85 del 06/04/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD POL. FRUGAROLESE – USD LIBARNA, disputata in data 02/04/2023, nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone G

Con reclamo pervenuto a mezzo PEC in data 08/04/2023, regolarmente preannunciato in data 07/04/2023, la società USD LIBARNA propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica fino al 02/06/2023 all’allenatore sig. MARLETTA FABIO con la seguente motivazione: “Al termine della partita apriva il cancello che delimita la zona spogliatoi al fine di aggredire un sostenitore avversario. Pur non riuscendo nell’intento di colpirlo, la sua condotta creava una mass confrontation fra giocatori e persone non in distinta, placata solo dall’intervento delle forze dell’ordine”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione al minimo sostenendo che non corrisponde al vero quanto affermato nel  referto arbitrale e che il sig. Marletta sarebbe intervenuto in difesa della moglie, aggredita verbalmente da alcuni tifosi di casa mentre si trovava sugli spalti, gesticolando senza alcuna intenzione di colpire altre persone. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Preliminarmente si osserva come il contenuto del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisca piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e non possa essere superato dalle semplici dichiarazioni delle parti. Nel caso di specie, il referto arbitrale ripercorre in maniera puntuale la motivazione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione impugnata. Si legge invero nel rapporto arbitrale che al termine della gara l’allenatore della squadra ospite, aprendo il cancello verso le tribune, si avvicinava minacciosamente a un sostenitore della squadra di casa e provava a colpirlo con un pugno, non riuscendo nell’intento solo perché trattenuto da giocatori e dirigenti presenti. Si originava una mischia tra le opposte tifoserie e i giocatori di entrambe le società, poi sedata. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo nel caso di specie appare equa, commisurata al comportamento tenuto dall’allenatore della società reclamante e conforme a quanto disposto dall’art. 39 Codice di Giustizia Sportiva in tema di condotta gravemente antisportiva, aggravata dal tentativo di colpire un soggetto avversario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato dalla società USD LIBARNA e conferma la squalifica del sig. MARLETTA FABIO fino al 02/06/2023. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito del contributo di reclamo, che non risulta versato.

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