C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 06/04/2023 – Delibera – Gara CARIGNANO A.S.D. – SALUZZO

Gara CARIGNANO A.S.D. – SALUZZO

Il Giudice Sportivo Territoriale, - vista la delibera della Corte Sportiva Territoriale pubblicata sul C.U. n. 82 del 30/03/2023, emessa a seguito del reclamo presentato dalla Società ACSD SALUZZO avverso la sanzione della squalifica per tre mesi (sino al 9/06/2023) comminata da questa Giudice a carico del Sig. Davide Vianzino in relazione ai fatti oggetto di referto della gara Asd Polisportiva Carignano - AC Saluzzo 1901, disputata in data 4/03/2023 e valevole per il Campionato Regionale Juniores Under 19, Girone C, s.s. 2022/2023; - visto il contenuto del reclamo presentato dalla Società, come sintetizzato dalla Corte, con il quale si conferma che al termine della partita un proprio tesserato ha tenuto un comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara, ma si dichiara che tale condotta è stata tenuta dal Dirigente accompagnatore Sig. Sergio Bonnin e non dall'allenatore, che si era allontanato subito dopo il triplice fischio senza essere coinvolto in alcun episodio di protesta; - rilevato che la Corte, in accoglimento del reclamo presentato, sentito anche l'arbitro designato per la partita, Sig. Alessandro Zeteniuc, il quale ha ammesso il proprio errore e lo scambio di persona dovuto alla concitazione del momento, ha annullato la sanzione comminata al Sig. Vianzino, rinviando gli atti a questa Giudice per gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti del Sig. Bonnin; - esaminato nuovamente il referto dell'arbitro, e considerate le dichiarazioni di contenuto confessorio contenute nel reclamo della ACSD SALUZZO, che ha dichiarato che il comportamento descritto nel rapporto di gara è da imputarsi al proprio Dirigente accompagnatore, senza contestare nel merito la descrizione dell'episodio come riportata dal direttore di gara;

DELIBERA

- di sanzionare con l'inibizione sino al 6/07/2023 il Sig. Sergio Bonnin, con la seguente motivazione: "Per il comportamento ingiurioso e gravemente minaccioso tenuto a fine gara nei confronti dell'arbitro, giungendo ad affrontarlo faccia a faccia dentro lo spogliatoio arbitrale. Dopo essere stato allontanato da altri dirigenti, il Sig. Bonnin prendeva a calci e pugni la porta del locale riservato al direttore di gara".

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it