C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 20/04/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori RUSSO BENITO, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della VIRTUS MERCADANTE SSDARL, ZARFAOUI OSSAMA, nella sua qualità di calciatore tesserato della ASD CENTROCAMPO, BENSIAH RYAN, nella sua qualità di calciatore tesserato della ASD CENTROCAMPO, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 32, comma 2, CGS, nonché del disposto del punto 2.6 del C.U.n.1 della stagione sportiva 2021-2022; nei confronti della società VIRTUS MERCADANTE SSDARL per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, C.G.S. per la condotta posta in essere dal suo Presidente

Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori RUSSO BENITO, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della VIRTUS MERCADANTE SSDARL, ZARFAOUI OSSAMA, nella sua qualità di calciatore tesserato della ASD CENTROCAMPO, BENSIAH RYAN, nella sua qualità di calciatore tesserato della ASD CENTROCAMPO, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 32, comma 2, CGS, nonché del disposto del punto 2.6 del C.U.n.1 della stagione sportiva 2021-2022; nei confronti della società VIRTUS MERCADANTE SSDARL per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, C.G.S. per la condotta posta in essere dal suo Presidente

Con atto del 9/01/2023, prot. n. 15726/53 pfi22/23/PM/rn, la Procura Federale ha deferito al giudizio di questo Tribunale Federale il signor RUSSO BENITO, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della VIRTUS MERCADANTE SSDARL, nonché i calciatori ZARFAOUI OSSAMA e BENSIAH RYAN, entrambi tesserati all’epoca dei fatti della ASD CENTROCAMPO, per rispondere delle violazioni in epigrafe indicate, per avere svolto, in data 10.06.2022, provini dei predetti calciatori non autorizzati dalla società CENTROCAMPO presso la società VIRTUS MERCADANTE; quest’ultima società per rispondere in via diretta del comportamento ascritto al suo Presidente signor Russo Benito. Il procedimento trae origine da segnalazione della CENTROCAMPO inviata al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta LND, nella quale si lamenta il comportamento scorretto della società VIRTUS MERCADANTE e dei calciatori loro tesserati ZARFAOUI OSSAMA e BENSIAH RYAN, suffragata da copia di uno screenshot scambiato tra il calciatore ZARFAOUI OSSAMA e l’allenatore della CENTROCAMPO signor Volpi Simone, in cui il calciatore ammetteva che sia lui che il compagno BENSIAH RYAN erano andati a fare un provino presso la società VIRTUS MERCADANTE in assenza di nulla osta della CENTROCAMPO. Nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti ed in particolare: 1)Nota del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta LND del 14/06/2022 con allegata segnalazione dell’ ASD CENTROCAMPO dell’11/06/2022; 2) screenshot dello scambio di messaggi tra il signor ZARFAOUI OSSAMA e l’allenatore della CENTROCAMPO Volpi Simone; 3) screenshot dello scambio di messaggi tra il signor BENSIAH RYAN, la di lui madre, e l’allenatore della CENTROCAMPO Volpi Simone; 4) Fogli censimento per le stagioni sportive 2021-2022 e 2022- 2023 delle società CENTROCAMPO e VIRTUS MERCADANTE; 5) estratto storico di tesseramento dei calciatori signori ZARFAOUI OSSAMA e BENSIAH RYAN; 6)modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2022-2023 del calciatore ZARFAOUI OSSAMA per la società VIRTUS MERCADANTE. Sono state inoltre disposte le audizioni dei signori: Piermichele Volpi, Presidente ASD CENTROCAMPO; Michele Onorato, responsabile del settore giovanile VIRTUS MERCADANTE SSDARL; Christian Pasquero, Dirigente accompagnatore VIRTUS MERCADANTE SSDARL; ZARFAOUI OSSAMA, calciatore; Simone Volpi, allenatore ASD CENTROCAMPO. La società VIRTUS MERCADANTE SSDARL ha trasmesso alla Procura Federale memoria difensiva in data 19.12.2022 a mezzo del procuratore Avv. Genny Quercia, negando ogni addebito ed affermando che i due calciatori si erano recati presso l’impianto sportivo Mercadante solo per chiedere informazioni in ordine alla stagione sportiva 2022-2023, essendo loro volontà cambiare società sportiva. L’assunto troverebbe conferma nelle audizioni del signor Onorato, responsabile del settore giovanile VIRTUS MERCADANTE, del signor Pasquero, Dirigente accompagnatore VIRTUS MERCADANTE nonché del calciatore signor ZARFAOUI OSSAMA, le quali rappresenterebbero la sola realtà dei fatti. Le comunicazioni whattsapp acquisite costituirebbero prova inidonea a fondare l’assunto contestato, in quanto sfornite di prova di autenticità e di riscontri testimoniali. Per le ragioni indicate la società VIRTUS MERCADANTE ha dunque richiesto l’archiviazione del procedimento per insussistenza dell’addebito. Nella seduta del 14/04/2023 avanti a questo Tribunale Federale, così rinviata ex artt.110, comma V, C.G.S. e 38 C.G.S. CONI dal 17/03/2023 su istanza del difensore Avv. Jenny Quercia per impedimento professionale, presente l’Avv. Andrea Dellavalle in rappresentanza della Procura Federale, è comparso l’Avv. Jenny Quercia per la società VIRTUS MERCADANTE; nessuno è comparso per i calciatori deferiti signori ZARFAOUI OSSAMA e BENSIAH RYAN, ai quali risulta regolarmente comunicata la fissazione del presente procedimento . Il Procuratore Federale, previa relazione sul fatto, osservava che dovevano ritenersi provate le condotte contestate e la responsabilità degli incolpati sulla base delle prove raccolte, in particolare i messaggi via whatsapp scambiati tra i calciatori e l’allenatore, e chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 2 di inibizione nei confronti del signor RUSSO BENITO, Presidente e legale rappresentante della VIRTUS MERCADANTE, 2 giornate di squalifica nei confronti del signor ZARFAOUI OSSAMA; 2 giornate di squalifica nei confronti del signor BENSIAH RYAN; 500,00 euro di ammenda nei confronti della società VIRTUS MERCADANTE. L’Avv. Quercia richiamava il contenuto della memoria difensiva ed osservava che i calciatori incolpati sono minori che non comprendono la lingua italiana, pertanto richiedeva il proscioglimento della società assistita. MOTIVI DELLA DECISIONE L’istruttoria eseguita consente di ritenere sussistente i fatti di cui all’incolpazione; dagli atti contenuti nel fascicolo emerge infatti come i due calciatori, all’epoca dei fatti tesserati per la società ASD CENTROCAMPO, in uno scambio di messaggi telefonici con l’allenatore della loro squadra, signor Volpi Simone, abbiano confermato, rispettivamente in data 11/06/2022 e 12/06/2022, di avere effettuato in data 10/06/2022 un provino presso l’impianto sportivo Mercadante senza aver ottenuto il nulla osta della società di appartenenza. Tali conversazioni appaiono molto chiare ed univoche: quanto al signor ZARFAOUI OSSAMA egli afferma:” ieri sono andato a fare la prova” ed alla domanda: ”senza nulla osta? Bravi. Mercadante?” risponde: “si” confermando anche l’effettuazione del provino da parte del compagno di squadra BENSIAH RYAN; quanto a quest’ultimo calciatore, è stata prodotta agli atti una conversazione tra la madre dello stesso e l’allenatore che evidenzia un contrasto circa il mancato pagamento della retta e l’insistenza della stessa per il rilascio del nulla osta al figlio; risulta poi, in data 12/06/2022, il messaggio del giocatore che afferma: “buongiorno mister ho saputo che lei ha parlato con Yassin (il calciatore ZARFAOUI OSSAMA è registrato nella rubrica dell’allenatore come Yass..) per la questione che siamo andati a fare la prova. Lo so che non è giusto che sono andato senza nulla osta però io lo chiesto due volte e lei non ha voluto darmelo quindi io per non stare fermo ho deciso di andare a fare la prova.” Tali conversazioni sono state confermate dall’allenatore che ha anche spiegato che diversi ragazzi volevano andare a giocare in altre squadre e tra queste il Mercadante. Il signor Onorato, responsabile del settore giovanile VIRTUS MERCADANTE ed il signor Pasquero, Dirigente accompagnatore VIRTUS MERCADANTE hanno negato che i calciatori incolpati avessero effettuato il provino in assenza di autorizzazione, essendo però possibile che fossero passati presso la società per informarsi sulla stagione successiva; il signor Pasquero ha dichiarato che il calciatore ZARFAOUI OSSAMA dal luglio 2022 è tesserato con la società MERCADANTE. Il calciatore ZARFAOUI OSSAMA, nell’audizione del 02/10/2022, ha dichiarato di essersi recato il 10/06/2022 con un suo compagno di nome Ryan presso la società Mercadante per fare il provino ma che il signor Onorato Michele gli aveva richiesto di tornare con il nulla osta della società e la visita medica; di avere pertanto eseguito il provino nel mese di luglio dopo essersi svincolato il 30/06/2022 dalla CENTROCAMPO e di essersi poi tesserato con la VIRTUS MERCADANTE in agosto; circa i messaggi telefonici scambiati con l’allenatore ha dichiarato di non avere ben capito il loro contenuto e di essersi limitato a rispondere “si” per quanto riguardava la volontà di cambiare società. Dalla documentazione in atti risulta altresì il passaggio alla VIRTUS MERCADANTE di altri quattro calciatori della CENTROCAMPO. Da quanto sopra emerge come le conversazioni tra i calciatori e l’allenatore siano state contestate soltanto quanto all’interpretazione del loro contenuto, con argomentazioni generiche e poco credibili; anche l’affermazione della mancanza di comprensione della lingua italiana da parte dei calciatori appare chiaramente smentita dal tenore delle conversazioni e dall’audizione resa. I calciatori non sono comparsi a seguito delle regolari convocazioni fissate né hanno svolto specifiche difese. Per quanto sopra esposto si ritiene pertanto fondata l’incolpazione e congrua la sanzione richiesta dal Procuratore Federale nei confronti dei deferiti signori RUSSO BENITO, ZARFAOUI OSSAMA e BENSIAH RYAN; conseguentemente fondata appare altresì la responsabilità della società VIRTUS MERCADANTE SSDARL a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del suo Presidente signor RUSSO BENITO, nei confronti della quale si ritiene equa l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 350,00 .

P. Q. M.

Il Tribunale Federale dichiara la responsabilità dei deferiti con applicazione delle sanzioni come di seguito precisate: signor RUSSO BENITO, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della VIRTUS MERCADANTE SSDARL: mesi 2 di inibizione; signor ZARFAOUI OSSAMA: 2 giornate di squalifica; signor BENSIAH RYAN: 2 giornate di squalifica; società VIRTUS MERCADANTE SSDARL: euro 350,00 di ammenda.

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