C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 167 del 27/04/2023 – Delibera – in ordine al reclamo relativo alla gara del Campionato Provinciale Allievi under 17 – presentato dalla A.S. Massafra Calcio, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Taranto – Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del 20/4/2023.

in ordine al reclamo relativo alla gara del Campionato Provinciale Allievi under 17 - presentato dalla A.S. Massafra Calcio, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Taranto - Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del 20/4/2023.

Oggetto: art. 76 comma 2 C.G.S. premesso che - la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Taranto - Comitato Regionale Puglia LND - è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 20/4/2023; - la A.S. Massafra Calcio ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 20/4/2023 alle ore 20.08; - la A.S. Massafra Calcio ha depositato il reclamo – tramite l’avv. Maria Punzi – con PEC del 24/4/2023; - trattandosi dell’ultima partita di campionato, il reclamo doveva essere depositato - presso la segreteria della Corte Sportiva d’Appello Territoriale - nel termine abbreviato, previsto dal Comunicato Ufficiale n. 104/A - pubblicato dalla F.I.G.C. in data 18/1/2023 e dal Comitato Regionale Puglia LND sul C.U. n. 96 del 19/1/2023; - tale termine è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare – ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti, da parte della segreteria della Corte; - pertanto il reclamo doveva essere depositato entro le ore 11.00 del 21/4/2023 e, conseguentemente, la trasmissione effettuata a mezzo PEC il 24/4/2023 deve ritenersi tardiva;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

1) di dichiarare inammissibile il reclamo, poiché depositato in violazione dei termini prescritti nel C.U. n. 104/A – pubblicato dalla F.I.G.C. in data 18/1/2023 e dal Comitato Regionale Puglia LND sul C.U. n. 96 del 19/1/2023; 2) per l’effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

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