C.R. PUGLIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 166 del 26/04/2023 – Delibera – Deferimento n. 345/pfi22-23/PM/ag a carico della società UG Manduria Sport e del tesserato Giuseppe Vinci

Deferimento n. 345/pfi22-23/PM/ag a carico della società UG Manduria Sport e del tesserato Giuseppe Vinci

nel procedimento promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con nota del 31.3.2023 (Prot. 8183/386 pfi 21- 22/pm/VDB)

nei confronti dei su indicati soggetti deferiti, per rispondere: il Sig. Giuseppe Vinci all’epoca dei fatti Presidente, dotato di poteri di rappresentanza della società U.G. Manduria Sport, della violazione dell’art. 4 comma 1 e dell’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Manduria Sport–Avetrana Calcio disputata in data 30.10.2022 e valevole per il girone B del Campionato Regionale Puglia di Eccellenza, proferito all’indirizzo del calciatore sig. Angelo De Marco, tesserato per la A.S.D. Avetrana Calcio, l’espressione “hai finito di fare il fenomeno”, posizionandosi “faccia a faccia” rispetto allo stesso con fare connotato da un’accentuata aggressività ed impeto, tanto che il già citato calciatore avversario cadeva per terra; la società U.G. Manduria Sport a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Vinci, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. PREMESSA IN FATTO Con atto di deferimento del 31 marzo 2023, la Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. ha promosso il presente procedimento disciplinare ai danni del Sig. Giuseppe Vinci e della U.G. Manduria Sport, in relazione ai capi di incolpazione loro ascritti, sopra riportati. Secondo l’atto di deferimento, al termine della gara U.G. Manduria Sport–Avetrana Calcio, disputata in data 30.10.2022 presso lo Stadio Comunale “N. Dimitri” di Avetrana (TA) e valevole per il girone B del Campionato Regionale Puglia di Eccellenza, il presidente della U.G. Manduria Sport, Sig. Giuseppe Vinci si avvicinava, lungo il percorso che dal terreno di gioco conduce all’area spogliatoi, al Sig. Angelo De Marco - calciatore tesserato per la A.S.D. Avetrana Calcio - proferendo al suo indirizzo l’espressione “hai finito di fare il fenomeno”, posizionandosi, in tale frangente, “faccia a faccia” rispetto allo stesso sig. De Marco, con atteggiamento connotato da impeto e aggressività. La Procura Federale ha concluso che “a seguito di tale episodio, poi, il predetto calciatore cadeva per terra”. A sostegno della dedotta ricostruzione dei fatti l’autorità sportiva inquirente ha richiamato le dichiarazioni rese dallo stesso calciatore sig. Angelo De Marco (“al termine della gara, vinta dalla mia squadra, nel mentre mi dirigevo verso gli spogliatoi, imboccando il vialetto che conduce agli stessi, mi si avvicinava il presidente della società Manduria, sig. Giuseppe Vinci”, riferendo testualmente: “hai finito di fare il fenomeno”, cfr. verbale di audizione del 19.12.2022), confermate dallo stesso Presidente della U.G. Manduria Sport, sig. Giuseppe Vinci (“mi sono avvicinato al portiere dell’Avetrana, De Marco Angelo, che era rimasto per ultimo” e “posto faccia a faccia con il De Marco, ho risposto in maniera volgare”, cfr. verbale di audizione del 11.1.2023) nonché dal sig. Erario Giuseppe Salvatore, dirigente tesserato per la U.G. Manduria Sport (questi, trovatosi “ad una distanza di circa un metro”, ha riferito di aver visto il sig. Giuseppe Vinci ed il sig. Angelo De Marco posizionati “faccia a faccia” ed il predetto calciatore “cadere di lato”, cfr. verbale di audizione del 11.1.2023).

Ha richiamato, infine, quali riscontri documentali dell’ipotesi accusatoria, l’articolo che il quotidiano online “Tuttocampo.it” ha pubblicato il 1.11.2022, unitamente ai comunicati stampa del 31.10.2022 ed 1.11.2022 riprendendoli, rispettivamente, dal profilo Facebook delle società U.G. Manduria Sport ed A.S.D. Avetrana. Con memoria difensiva del 3.3.2023, il sig. Vinci, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della U.G. Manduria Sport, ha contestato le responsabilità ascritte nei capi d’incolpazione, poiché frutto di travisamento dei fatti da parte della Procura Federale, rispetto a quanto emerso dai singoli atti di indagine. Ha richiamato, a conferma, le dichiarazioni rese dal Presidente dell’Avetrana (non in grado di dire “se vi sia stata una reale aggressione o un forte scontro verbale” cfr. verbale di audizione del 19.2.2022), quelle del già citato sig. Erario Giuseppe Salvatore, secondo il quale il Sig. Vinci non ha mai alzato le mani, né colpito al volto il Sig. De Marco, pur essendosi trovato a distanza di circa un metro da loro, nonché quelle del sig. Mariggiò Antonio, dirigente della U.G. Manduria. Ha inoltre riferito che il sig. Angelo De Marco, nel giorno precedente la gara, si rendeva autore di una condotta sgradevole, appostandosi su un palazzo adiacente allo stadio, ove si allenava il Manduria (squadra avversaria da affrontare il giorno dopo), effettuando abusivamente delle riprese dell’allenamento, con l’evidente fine di generare ingiusto vantaggio in favore della propria squadra. Con successiva memoria difensiva del 12.4.2023 gli stessi soggetti deferiti hanno eccepito, in via preliminare, la violazione dell’art. 119 CGS in combinato disposto con l’art. 44 comma 6, per tardiva iscrizione del procedimento e, nel merito, l’infondatezza degli addebiti rivolti al sig. Vinci, deducendo l’inesistenza di qualsivoglia condotta violenta a suo carico. All’udienza del 17 aprile 2023 sono comparsi l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Giulio De Stratis, in rappresentanza della U.G. Manduria Sport e del Presidente sig. Giuseppe Vinci, quest’ultimo comunque personalmente presente. All’esito della discussione, l’Avv. D’Oria ha concluso per l’inibizione di mesi due a carico del Sig. Giuseppe Vinci e per l’ammenda di € 400,00 a carico della società U.G. Manduria Sport. L’Avv. De Stratis ha insistito per il proscioglimento dei soggetti deferiti, chiedendo che gli atti d’indagine siano rimessi nuovamente alla Procura Federale - per quanto di competenza - in ordine al comportamento tenuto dal calciatore dell’Avetrana sig. Angelo De Marco. MOTIVAZIONE IN DIRITTO Deve essere anzitutto delibata l’eccezione preliminare sollevata dai deferiti, con memoria difensiva del 12.4.2023: la Corte ne rileva l’infondatezza. In alcuna tardività può essere incorsa, infatti, la Procura Federale nell’iscrizione, intervenuta l’1.12.2022, della “notizia criminis”, considerato che le indagini federali sono sicuramente scaturite dall’articolo del quotidiano on line “Tuttocampo.it”, pacificamente pubblicato l’1.11.2022 e non dal comunicato del 31.10.2022, pubblicato sulla pagina Facebook dalla società Avetrana Calcio, come invece sostenuto dalla difesa dei deferiti. In senso contrario alle aspettative di questi depongono sia la comunicazione di conclusione delle indagini che l’elenco degli atti del procedimento, presenti nel fascicolo istruttorio, nei quali si fa espresso riferimento all’articolo pubblicato in data 1.11.2022, come “notizia” meritevole di indagine. Poiché l’iscrizione nell’apposito registro dei procedimenti della Procura Federale è stata eseguita, come detto, il giorno 1.12.2022 (sul punto non v’è contestazione), si deve dare atto che il termine limite di 30 gg. - che deve intercorrere tra la data di conoscenza, da parte della Procura, della notizia illecita - e la data dell’iscrizione di questa nel registro federale, previsto dall’art. 119, comma 3, CGS, risulti nella fattispecie pienamente rispettato. Peraltro, si osserva in linea generale, la norma prevede che il termine di 30 gg. decorra dalla ricezione della notizia da parte del Procuratore Federale - o da quando lo stesso Procuratore l’ha acquisita di propria iniziativa, per cui non è detto che la data di conoscenza dell’“illecito” coincida sempre, tout court, con quella della sua iniziale divulgazione. Per quanto innanzi, l’eccezione preliminare non viene ritenuta meritevole d’accoglimento. La Corte è invece approdata ad una diversa conclusione, in ordine alle deduzioni svolte dai soggetti deferiti rispetto ai fatti posti a base del deferimento. Sul punto si osserva che la prospettazione offerta dalla Procura non regge al vaglio degli elementi istruttori dalla stessa acquisiti, non essendo stata raggiunta prova idonea della circostanza che a far cadere per terra il De Marco sarebbe stato proprio un colpo subito dal Vinci. In particolare, nella dedotta ipotesi di responsabilità disciplinare, si è sostenuto che il Vinci si avvicinava al De Marco, lungo il percorso che dal terreno di gioco conduce all’area spogliatoi, proferendo nei suoi confronti l’espressione “hai finito di fare il fenomeno”, posizionandosi “faccia a faccia” con lo stesso, con atteggiamento d’impeto e di aggressività, concludendo che “a seguito di tale episodio, poi, il predetto calciatore cadeva per terra”. Sul punto si richiamano le dichiarazioni rese dall’unico teste presente al momento dei fatti, ovvero il sig. Erario Giuseppe Salvatore il quale, nel corso dell’audizione del 11.1.2023, ha affermato letteralmente: “A quel punto il Presidente Vinci ed il De Marco si sono ulteriormente avvicinati venendo faccia a faccia. Ho visto il De Marco cadere di lato. Posso dire che il Presidente Vinci non ha in alcun modo alzato le mani; tanto posso riferire perché io mi trovavo a distanza di circa un metro. Da quanto ho visto, il Presidente era fermo e non ha alzato le mani. Neanche il De Marco ha alzato mai le mani. Escludo che vi sia stata una spinta da parte del Presidente al De Marco. Ritengo che la caduta del De Marco sia stata una provocazione da parte dello stesso a seguito di quello che il Presidente gli aveva detto”. Tali affermazioni, nella loro chiarezza, elidono in radice il nesso causale tra la caduta, di lato, del De Marco e l’asserito atto violento del Vinci. Né, invero, si può ragionevolmente dubitare della loro attendibilità: la carica rivestita dall’Erario, dirigente U.G. Manduria, non può comportare, in automatico, l’assenza di credibilità delle dichiarazioni rese (sul punto, così Cassazione 21.8.2004, n 16529: “La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie…”). Né sono emersi elementi di prova in contrasto con le affermazioni dell’Erario - che potessero minarne la credibilità. Il Presidente dell’Avetrana Calcio, Avv. Mario De Marco, in sede di audizione del 19.12.2022, ha dichiarato addirittura di non essere a conoscenza personalmente dei fatti verificatisi al termine della gara in quanto era in tribuna, aggiungendo di non sapere neppure se fosse stata ipotizzata una reale aggressione o solo un forte scontro verbale, precisando altresì che il De Marco non ha più parlato di quanto verificato nei giorni successivi, allenandosi regolarmente. Il sig. Mariggiò Antonio, anch’egli dirigente della U.G. Manduria ha dichiarato, in sede di audizione dell’11.1.2023, che dopo la fine della gara era in tribuna ed è sceso verso il campo, senza sapere cosa fosse successo, ricordando unicamente che il De Marco gli avrebbe riferito una frase (“il presidente Vinci non doveva farmi questa cosa”), ma trattasi di dichiarazione alquanto generica. Anche la documentazione medica prodotta dal De Marco (cfr., relazione di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Manduria del 30.10.2022, acquisita in sede istruttoria) non corrobora la tesi dell’aggressione. La diagnosi di dimissione redatta dai medici del Pronto Soccorso (“dolore riferito all’orecchio”), oltre che priva di riscontri strumentali, appare riconducibile - sul piano causale - ad una ridda di ipotesi troppo vasta per poterne estrapolare una sola, con ragionevole certezza, riconducibile alla riferita aggressione. Per altro verso questa Corte ha preso in doveroso esame anche i comunicati pubblicati dalle due società, riconoscendo che in quello del 31.10.2022 dell’U.G. Manduria, viene fatto esplicito riferimento al calciatore De Marco, ma la sibillina affermazione che lo riguarda (“siamo dispiaciuti dell’accaduto nei confronti del calciatore De Marco”), in assenza di ogni specificazione, non corrobora la tesi della Procura Federale.

Invero, il comunicato dell’Avetrana Calcio del 1.11.2022, pubblicato in risposta al primo, pur se più esplicito nel definire i contorni dell’accaduto (“non possiamo tacere per il gesto di chi si è nascosto dietro l’U.G. Manduria per aggredire il nostro tesserato”) appare curiosamente sconfessato dallo stesso Presidente dell’Avetrana il quale, in sede di audizione del 19.12.2022, ha reso dichiarazioni - sopra evidenziate - di tenore opposto, asserendo di non sapere neppure se i fatti di cui aveva avuto notizia riguardassero una mera lite verbale. Né le dichiarazioni della “parte offesa” possono assumere, nella fattispecie, autonoma rilevanza probatoria. Anzitutto il diritto sportivo, come noto, si ispira al diritto processuale civile, ex art. 2 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni, con applicazione del relativo e rigoroso regime probatorio civilistico, con la conseguenza che le dichiarazioni della parte assumono rilevanza processuale solo se di natura confessoria. Ma, in ogni caso, anche a voler applicare ipoteticamente la diversa regola del regime penale, secondo cui il giudice può assumere come prova della responsabilità dell’imputato la sola testimonianza della persona offesa, questa regola comunque non potrebbe trovare applicazione nel caso in esame, caratterizzato dalla sussistenza di elementi probatori contrari alla sua prospettazione dei fatti (sul punto, cfr. Cass. Pen. n. 19495 dell’11.5.2016). In conclusione il quadro istruttorio delineato non consente di ritenere provata la condotta del Vinci in ordine ai fatti a lui ascritti e, tanto, anche a voler invocare il più elastico criterio di causalità fondato sul “più probabile che non”, alla luce degli evidenziati esiti istruttori. Per quanto innanzi, la Corte ritiene di dovere dichiarare il proscioglimento dello stesso sig. Giuseppe Vinci e, in via assorbente, della U.G. Manduria Sport.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, letto il deferimento della Procura Federale e gli atti di indagine ad esso allegati;

DELIBERA

1) di prosciogliere la società U.G. Manduria Sport ed il tesserato Giuseppe Vinci.

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