F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 167/TFN – SD del 2 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 23103/370pf22-23/GC/GR/ff del 28 marzo 2023, depositato il 29 marzo 2023, nei confronti dei sigg.ri Enea Giacomo e Mattana Stefano, nonché nei confronti della società USD Summania – Reg. Prot. 149/TFN-SD

Decisione/0167/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0149/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Paolo Clarizia – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Luca Voglino – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 20 aprile 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23103/370pf2223/GC/GR/ff del 28 marzo 2023, depositato il 29 marzo 2023, nei confronti dei sigg.ri Enea Giacomo e Mattana Stefano, nonché nei confronti della società USD Summania,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 23103/370pf22-23/GC/GR/ff del 28 marzo 2023, depositato il 29 marzo 2023, nei confronti di:

1) Parisotto Alberto, Allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società USD Summania, poi tesseratosi in qualità di Allenatore per la stessa società a decorrere dal 19 settembre 2022:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere, nei mesi di giugno e luglio 2022, ancora svincolato, attività di proselitismo nei confronti del giovane calciatore tesserato per la società ASD Union Torri per la stagione sportiva 2021-2022, sig. Gasparini Alessandro, convincendolo a tesserarsi per la USD Summania (società presso la quale lo stesso Parisotto si è poi trasferito in qualità di allenatore, con tesseramento a decorrere dal 19 settembre 2022) per la stagione sportiva 2022-2023, trasferimento poi effettivamente avvenuto, nonché nei confronti del giovane calciatore tesserato per la società ASD Union Torri per la stagione sportiva 2021-2022, sig. Marotta Andrea, convincendolo a tesserarsi per la USD Summania, trasferimento poi non concretizzatosi; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto attività di Allenatore della squadra appartenenti alla categoria “Under 15 Regionale” dell’USD Summania, pur non essendo tesserato per la stessa società, da luglio 2022 fino al tesseramento avvenuto il 19 settembre 2022, nonché per avere lo stesso preso parte, in qualità di Allenatore, alla gara Città di Bassano - Summania del 18 settembre 2022, valevole per il Campionato Under 15 Regionali CR Veneto, senza essere ancora tesserato per la USD Summania, in quanto il tesseramento è avvenuto in data successiva ossia il 19 settembre 2022; 2) Enea Giacomo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società USD Summania:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 39, let. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38 comma 1 delle NOIF per aver fatto svolgere l’attività di allenatore della squadra appartenente alla categoria “Under 15” dell’USD Summania, a decorrere da luglio 2022, ad un tecnico abilitato “Allenatore UEFA B”, il sig. Parisotto Alberto, senza tesserarlo per la predetta società, da luglio 2022 fino al 18 settembre 2022, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara Città di Bassano - Summania del 18 settembre 2022, valevole per il Campionato Under 15 Regionali - CR Veneto, senza che lo stesso fosse ancora tesserato per la propria società, in quanto il tesseramento del Parisotto è avvenuto in data successiva, ossia il 19 settembre 2022;

3) Mattana Stefano, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società USD Summania:

- della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 39, let. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38 comma 1 delle NOIF per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Bassano-Summania del 18 settembre 2022, valevole per il Campionato Under 15 Regionali - CR Veneto, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società USD Summania nelle quali è indicato il nominativo dell’allenatore Parisotto Alberto, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in quanto il tesseramento del Parisotto è avvenuto in data successiva ossia il 19 settembre 2022;

4) USD Summania, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni poste in essere dal Presidente, sig. Enea Giacomo e dal Dirigente sig. Mattana Stefano, nonché a vantaggio della quale, seppur ancora svincolato all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse dell’USD Summania, il sig. Parisotto Alberto, poi tesseratosi per la stessa società solamente dal 19 settembre 2022.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza del 20 aprile 2023, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Alberto Parisotto hanno depositato una proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale per due mesi di squalifica.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Cristina Zanini, in rappresentanza del sig. Alberto Parisotto, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta, così come congrua fosse la sanzione proposta, con decisione n. 160/TFNSD – 2022-2023 ha dichiarato efficace l’accordo.

Il procedimento è pertanto proseguito nei confronti degli altri deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 20 aprile 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’Avv. Giovanni Greco, il quale, illustrato il deferimento, ne ha domandato l’accoglimento ed ha chiesto irrogarsi a carico dei deferiti le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giacomo Enea, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Stefano Mattana, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per la società USD Summania, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Successivamente ha preso la parola il sig. Giacomo Enea, Presidente della USD Summania, il quale si è riportato al contenuto delle memorie difensive inviate alla Procura Federale, sottolineando che non sarebbero state tenute in alcuna considerazione. Nel merito della vicenda, ha precisato che il sig. Alberto Parisotto si sarebbe limitato a fornire chiarimenti rispetto agli aspetti tecnici dei singoli calciatori, senza dirigere materialmente gli allenamenti. Declina, infine, la responsabilità contestata in ordine al tesseramento del sig. Alberto Parisotto, asserendo che la stessa non gli sia imputabile.

La decisione

Il procedimento ha tratto origine dalla e-mail del 15 novembre 2022, trasmessa dal CR LND del Veneto, avente ad oggetto un esposto pervenuto dalla ASD Union Torri con il quale si denunciava che il sig. Alberto Parisotto, tecnico responsabile della Rappresentativa della Categoria “Giovanissimi Provinciali” presso la Delegazione Provinciale LND della FIGC di Vicenza nella stagione sportiva 2021/2022, avrebbe posto in essere illecita attività di proselitismo a favore della USD Summania, dove aveva appena assunto il ruolo di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 15 Regionale.

Nel corso delle indagini era accertato dagli uffici federali, senza che tali circostanze siano state contestate dai deferiti, che il sig. Alberto Parisotto, per la stagione sportiva 2022/2023 fosse tesserato, quale tecnico responsabile delle squadre minori del Settore Giovanile, con decorrenza effettiva dal 19 settembre 2022.

Nel caso di specie, dunque, lo svolgimento dell’attività di Allenatore della squadra appartenente alla categoria “Under 15” dell’USD Summania, in occasione della gara contro la società Città di Bassano il 18 settembre 2022 risulta per tabulas. Né del resto la circostanza è stata contestata dai deferiti, che anzi l’hanno ammessa sia in fase di audizione, sia con le memorie presentate innanzi alla Procura Federale.

Né sul punto assumono alcun rilievo le affermazioni dei deferiti secondo le quali soltanto il 17 settembre 2022, il giorno prima della partita, il sig. Alberto Parisotto avrebbe completato gli obbligatori corsi di aggiornamento e che il portale della FIGC, a causa di una interruzione di servizio, non avrebbe consentito l’immissione e la stampa del tesseramento.

Fermo restando che le circostanze dedotte non sono in alcun modo provate, infatti, la decisione di ridursi all’ultimo momento utile prima della partita per completare il tesseramento è imputabile esclusivamente ai deferiti.

Inoltre, il Presidente dell’Unione Sportiva Dilettantistica Summania, alla luce di quanto dallo stesso affermato, era assolutamente consapevole del mancato tesseramento e, pertanto, non avrebbe dovuto consentire o comunque avrebbe dovuto impedire l’utilizzo in occasione della gara Città di Bassano - Summania del 18 settembre 2022, valevole per il Campionato Under 15 Regionali - CR Veneto del sig. Alberto Parisotto in qualità di allenatore, senza che lo stesso fosse ancora tesserato.

Prive di qualsivoglia effetto esimente sono poi le dichiarazioni del sig. Stefano Mattana, Dirigente Accompagnatore della società USD Summania e firmatario della distinta della richiamata gara, secondo le quali si sarebbe limitato a eseguire quanto gli sarebbe stato indicato con la minuta dal Presidente e non sarebbe stato a conoscenza del mancato tesseramento dell’allenatore sig. Alberto Parisotto. Ai sensi dell’art. 61 delle NOIF, il Dirigente Accompagnatore è responsabile della presentazione della distinta di gara all’arbitro prima dell’inizio della partita e di quanto ivi attestato.

Per quanto concerne poi l’ulteriore attività di allenatore Under 15 della Summania USD svolta dal sig. Alberto Parisotto appare del tutto ragionevole che sia iniziata ben prima del 18 settembre 2022, al fine di preparare il campionato e la partita. Comunque, la circostanza che lo stesso abbia svolto tali attività è confermata dalle stesse audizioni tenute dalla Procura, nell’ambito delle quali i giovani calciatori hanno confermato che gli allenamenti/provini sarebbero stati tenuti dal sig. Alberto Parisotto.

Ne discende la responsabilità diretta della Summania USD per le violazioni poste in essere dal Presidente e dal Dirigente Accompagnatore. Ai sensi dell’art. 66, comma 4 delle NOIF, infatti, “iI dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società”.

Le richieste sanzionatorie della Procura Federale non appaiono congrue, tenuto conto della durata e della gravità delle condotte contestate.

Nel caso di specie, infatti, l’omesso tesseramento del sig. Alberto Parisotto non è frutto di un disegno elusivo volto ad aggirare le norme e i requisiti per il tesseramento di allenatori, bensì è dipeso esclusivamente da meri inadempimenti amministrativi ed ha riguardato esclusivamente la prima gara del campionato (e, tutt’al più, la c.d. fase precampionato).

In tale prospettiva, alla luce della durata delle violazioni e della natura formale della violazione (in quanto il sig. Alberto Parisotto era in possesso dei requisiti per essere tesserato), appaiono congrue le seguenti sanzioni:

- per il sig. Enea Giacomo, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per il sig. Mattana Stefano, giorni 15 (quindici) di inibizione;

- per la società USD Summania, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Enea Giacomo, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per il sig. Mattana Stefano, giorni 15 (quindici) di inibizione;

- per la società USD Summania, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

 Così deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 2 maggio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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