C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 386 CSAT 28 del 11/04/2023 – Delibera – Procedimento n. 111/A A.P.D. RIESI 2002 (CL) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Francesco D’Agostino ed avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Simone Fiorenza. Campionato 1^ Cat. Girone “B” Gara: APD Riesi 2002 – Pol. Nicosia del 26.03.2023. C.U. n. 364 del 28.03.2023.
Procedimento n. 111/A
A.P.D. RIESI 2002 (CL) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Francesco D’Agostino ed avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Simone Fiorenza. Campionato 1^ Cat. Girone “B” Gara: APD Riesi 2002 – Pol. Nicosia del 26.03.2023. C.U. n. 364 del 28.03.2023.
Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’A.P.D. Riesi 2002 in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST a carico dei propri tesserati, come in epigrafe riportate, e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda il sig. Fiorenza Simone questi si sarebbe messo solo testa contro testa, senza però mai colpirlo, nei confronti di un calciatore avversario al solo fine di redarguirlo perché questi, dopo avere realizzato una rete, aveva fatto un gestaccio nei confronti del pubblico. Per quanto riguarda poi la sanzione a carico del calciatore Francesco D’Agostino questi, a seguito dell’espulsione per avere commesso un fallo da ultimo uomo, si rivolgeva al direttore di gara dissentendo sulla decisione appena presa senza mai avere avuto un contatto fisico con quest’ultimo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fanno piena prova circa i fatti ed i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 13’ del 2° t. è stato espulso il sig. Simone Fiorenza perché colpiva, con una lieve testata al petto, un calciatore avversario senza recargli alcun danno fisico. Al 26’ del 2° t. è stato espulso il sig. Francesco D’Agostino perché commetteva un fallo da ultimo uomo. Lo stesso, una volta avuta notificata l’espulsione assumeva un comportamento protestarlo nei confronti del direttore di gara ed avvicinatosi a quest’ultimo gli faceva cadere il taccuino su cui stava annotando l’espulsione. In ragione di quanto sopra sebbene la tesi difensiva non trovi pieno riscontro negli atti ufficiali di gara il reclamo deve, comunque, trovare accoglimento in quanto la condotta posta in essere dal calciatore Simone Fiorenza, per come descritta dal direttore di gara, va qualificata come condotta gravemente antisportiva per cui la sanzione va rideterminata ai sensi dell’art. 39 C.G.S. Anche la sanzione a carico del calciatore Francesco D’Agostino va rideterminata nel minimo edittale previsto dal comma 1 lett. b) dell’art. 36 C.G.S. in quanto l’azione posta in essere dallo stesso, sebbene vada qualificata come condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico, questa si è svolta in un unico ed isolato contesto.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto reclamo ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Simone Fiorenza ed in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Francesco D’Agostino. Per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.
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