C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 387 TFT 12 del 11/04/2023 – Delibera – Procedimento n. 15/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società Polisportiva Catania 1980

Procedimento n. 15/B

DEFERIMENTO A CARICO DI: Società Polisportiva Catania 1980

La Procura Federale con nota Prot. 21282/714 pfi 21 22/PM/ag del 10/03/2023, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la Società Polisportiva Catania 1980, per essere chiamata a rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Bianchetti e Santo Romano, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini: “- sig. Salvatore Bianchetti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Pol. Catania 1980: violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Pol. Catania 1980, consentito, o comunque non impedito, al calciatore sig. Santo Romano di partecipare nella fila della squadra schierata dalla società Pol. Catania 1980 alla gara Atletico Picanello - Pol. Catania 1980 disputata l’11 aprile 2022 e valevole per il Campionato Provinciale Under 15, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 51 del 6 aprile 2022 del Comitato Regionale Sicilia L.N.D.; tale calciatore, inoltre, ha partecipato alla gara appena citata con il nominativo Santi Roma - soggetto sconosciuto agli archivi federali - ma la data di nascita ed il numero di documento di identità indicati in distinta corrispondono a quelli del sig. Santo Romano, così come riportati nella distinta dell’incontro Pol. Catania 1980 – A.S.D. Gymnica Scordia disputato il 4 aprile 2022; - sig. Santo Romano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Catania 1980: violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere lo stesso partecipato nelle fila della squadra schierata dalla società Pol. Catania 1980 alla gara Atletico Picanello - Pol. Catania 1980 disputata l’11 aprile 2022 e valevole per il Campionato Provinciale Under 15, nonostante dovesse scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 51 del 6 aprile 2022 del Comitato Regionale Siciliano L.N.D.; tale calciatore, inoltre, ha partecipato alla gara appena citato con il nominativo Santi Roma - soggetto sconosciuto agli archivi federali - ma la data di nascita ed il numero di documento di identità indicati in distinta corrispondono a quelli del sig. Santo Romano, così come riportati nella distinta dell’incontro Pol. Catania 1980 – A.S.D. Gymnica Scordia del 4 aprile 2022”. L’ufficio Federale provvedeva all’istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia, procedendo all’acquisizione delle documentazioni relative alle gare ed al calciatore ed al conseguente deferimento dei soggetti sopra indicati. Con C.U. 52/AA della F.I.G.C. del 30 agosto 2022 è stato reso noto l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del C.G.S., che prevedeva l’applicazione della sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione ed € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società Polisportiva Catania 1980; Con successivo Comunicato Ufficiale 217/AA del 10 febbraio 2023 della F.I.G.C. è stata resa nota l’intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto dalla società Polisportiva Catania 1980 con la Procura Federale in quanto la società non ha versato l’ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio per adempiere al pagamento. L’Ufficio Federale, inoltre, affermava che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del C.G.S. determina l’aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022). All’udienza del 11/04/2022 il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità della parte deferita e per l’effetto applicare a carico della Società Polisportiva Catania 1980 la sanzione di € 400,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione in classifica, Pena così determinata: P.B. € 300,00 di ammenda aumenta di 1/3. Nessuno è comparso per la parte deferita benché ritualmente convocata. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento, rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati. La Procura Federale ha indicato i mezzi di prova dai quali risulta la violazione dell’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del C.G.S., sicché va affermata la responsabilità della società deferita. Vanno, altresì rideterminate le sanzioni originariamente previste considerato l’aumento di 1/3 rispetto alle sanzioni base conformemente all’orientamento espresso dal Tribunale Federale Nazionale giuste decisioni n. 25 e n. 80 stagione sportiva 2021/2022 . Tutto ciò premesso, rilevato che non sono pervenute note difensive, ritenuto che le condotte degli incolpati sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1, art. 10, comma 6, C.G.S., art. 4, art. 6, 1° e 2° comma del C.G.S., applica a carico della Società Polisportiva Catania 1980 la sanzione dell’ammenda di € 400,00 e punti uno di penalizzazione in classifica. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 e 53 del C.G.S.

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