C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 20/04/2023 – Delibera – Gara Casellina – Casalguidi ( 1-0) del 25/03/2023. Campionato Juniores Regionali, in C.U. n.71 del 30/03/2023.

Gara Casellina – Casalguidi ( 1-0) del 25/03/2023. Campionato Juniores Regionali, in C.U. n.71 del 30/03/2023.

Reclama la società Casellina avverso l’ammenda di €. 600,00 inflitta dal G.S. “Per accensione di un fumogeno all’interno dell’impianto sportivo. Il tutto senza conseguenze. Recidiva.” La reclamante dubita del fatto il quale, se veramente accaduto, lo si deve riportare ad una zona esterna all’impianto sportivo. Rileva come lo stesso sia molto vicino ad una strada pubblica per cui l’accensione del materiale pirotecnico potrebbe essere avvenuta in quel luogo. Evidenzia come da parte della società è stata messa in atto una campagna di sensibilizzazione volta ad educare alla disciplina sportiva. Chiede l’annullamento della sanzione con ogni conseguenza relativa. Chiede infine di essere presente all’udienza di discussione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto evidenziato in prime cure, sostenendo nello specifico che l’accensione del fumogeno, pur non avendo causato alcun disturbo alla gara, è avvenuta all’interno dell’impianto sportivo. Precisa infine che il fumogeno è stato acceso da un sostenitore della società Casellina chiaramente riconoscibile in quanto collocato nel settore dei tifosi della predetta società.

All’udienza del 14/04/2023 il Presidente della società Casellina, dopo essere stato edotto del supplemento di rapporto del D.G., ha confermato sostanzialmente le tesi indicate nel reclamo. La Corte Sportiva Territoriale di Appello esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. Quanto affermato e riportato dall’arbitro appare assolutamente concordante in entrambi i suoi scritti, per cui non vi è motivo di approfondire il presente giudizio in tema di an debeatur. La violazione del dettato di cui all’art. 25 comma 3 del C.G.S. appare pertanto chiara e inequivocabile. In punto di quantificazione della sanzione il Collegio concorda con quanto indicato dal G.S. trattandosi di recidiva.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello respinge il reclamo e dispone il trattenimento della tassa relativa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it