C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 20/04/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società G.S.D. Albereta San Salvi avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il tesserato Imperatrice Elia per tre gare effettive. Campionato Allievi Provinciali – Gara del 25.3.23 – Albereta San Salvi/Sa Piero a Sieve (C.U. n. 46 del 29.3.2023).

Reclamo proposto dalla Società G.S.D. Albereta San Salvi avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il tesserato Imperatrice Elia per tre gare effettive. Campionato Allievi Provinciali – Gara del 25.3.23 – Albereta San Salvi/Sa Piero a Sieve (C.U. n. 46 del 29.3.2023).

Il G.S.T. Territoriale della Toscana nei confronti del calciatore Imperatrice Elia assumeva il seguente provvedimento, in ordine ai fatti verificatisi nel corso della gara di cui in epigrafe: squalifica per tre gare effettive “Espulso per aver offeso un avversario a gioco fermo, alla notifica del provvedimento offendeva il D.G ” . Veniva tempestivamente reclamato dalla società G.S.D. Albereta San Salvi il provvedimento del G.S.T., al fine di ottenere la riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato. La reclamante contesta essenzialmente il fatto che l’invettiva del proprio tesserato che ha causato l’espulsione, fosse diretta all’avversario (nel caso concreto al portiere che stava ritardando la ripresa del gioco), asserendo invece essersi trattato di espressioni rivolte non alla persona ma all’atteggiamento da questi tenuto. Il referto arbitrale è chiaro e riporta precisamente le espressioni udite dal D.G. evidentemente rivolte all’avversario e, successivamente, al Direttore stesso. Con supplemento prontamente reso a questa Corte, il D.G. ribadisce gli eventi come narrati, sottolineando ancora che il destinatario delle espressioni del calciatore Imperatrice è certamente stato il portiere avversario. Il referto gara e il supplemento reso dal DG godono, come noto, di fede privilegiata. Nel caso di specie appaiono, i suddetti documenti, coerenti tra loro e precisi nella descrizione degli eventi. Il reclamo, d’altro canto, non offre argomenti di prova utili a vincere la fede che la Corte deve riporre nei documenti provenienti dal D.G. La sanzione comminata al calciatore della società reclamante, appare equa e proporzionata rispetto agli accadimenti. Il reclamo deve pertanto essere respinto.

P.Q.M.

la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo proposto e dispone l’acquisizione della tassa Delibera depositata in data 16.04.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 110 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana Il Segretario Il Presidente Il relatore Tosi Fabrizio Carmine Compagnini Nicola Boschi la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo proposto.

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