C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 27/04/2023 – Delibera – Gara del 13.3.2023 fra G.S. Bellaria Cappuccini (ospitante) vs S.S.D. Pro Livorno Sorgenti (ospitata) disputata in Pontedera, viale Europa, Campo Nuovo Orsini Bellaria – risultato 1-1.Reclamo della S.S.D. Pro Livorno Sorgenti avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 69 del 23.3.23.

Gara del 13.3.2023 fra G.S. Bellaria Cappuccini (ospitante) vs S.S.D. Pro Livorno Sorgenti (ospitata) disputata in Pontedera, viale Europa, Campo Nuovo Orsini Bellaria – risultato 1-1.Reclamo della S.S.D. Pro Livorno Sorgenti avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 69 del 23.3.23.

Il G.S.T. per la Toscana disponeva di comminare alla reclamante le seguenti sanzioni: - ammenda di euro 300,00; - gara persa con il risultato di 0-3 ex art. 10, comma 6, lett. A) con riferimento alla gara da essa disputata in data 13.3.23 con G.S. Bellaria Cappuccini; - un’ulteriore giornata di squalifica al calciatore Tommaso Lucarelli in aggiunta a quelle già riportate nel C.U. n. 67 del 16.3.23; - inibizione fino al 8.4.23 al dirigente accompagnatore della S.S.D. Pro Livorno, Signor Riccardo Vinai. La reclamante, infatti, risulta aver impiegato nella detta gara disputata il 13.3.2023 il giocatore Tommaso Lucarelli in posizione irregolare in quanto in regime di squalifica automatica perché espulso dal campo nella precedente gara ufficiale del 8.3.23 S.S.D. Pro Livorno Sorgenti / Atletico Maremma. Sostiene S.S.D. Pro Livorno Sorgenti a fondamento della propria impugnazione di aver commesso, in buona fede, un errore materiale nella compilazione della distinta di gara. Nella detta squadra militerebbero infatti due calciatori con il medesimo nome Tommaso Lucarelli, il primo nato a Livorno il 21.3.2005 ed il secondo nato a Cecina il 27.8.2005. In occasione della gara S.S.D. Pro Livorno Sorgenti / Atletico Maremma disputata il giorno 8.3.23 sarebbe stato espulso e, quindi, sanzionato con la squalifica automatica per un turno, il calciatore Tommaso Lucarelli, nato a Cecina il 27.8.2005. Tanto è vero che quest’ultimo, secondo la reclamante, non avrebbe preso parte poi alla partita G.S. Bellaria Cappuccini / S.S.D. Pro Livorno Sorgenti giocata, appunto, il 13.3.23 ove, invece, sarebbe sceso in campo il calciatore Tommaso Lucarelli, nato a Livorno il 21.3.2005. Il dirigente accompagnatore della squadra, Signor Riccardo Vinai, tuttavia, avrebbe compilato erroneamente la distinta di gara, inserendovi i dati del giocatore Tommaso Lucarelli, nato a Cecina il 27.8.2005 che non vi avrebbe preso parte e non quelli di Tommaso Lucarelli, nato a Livorno il 21.3.2005 che, invece, vi avrebbe partecipato. Vengono allegati al reclamo una dichiarazione del titolare di Divertimparando, istituto parascolastico, unitamente ai registri presenze di quest’ultimo, che attesterebbero la presenza del calciatore Tommaso Lucarelli, nato a Cecina il 27.8.2005 a lezione presso i suoi locali proprio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 quando si disputava la partita: si deduce altresì, infine, che il calciatore Tommaso Lucarelli, nato a Livorno il 21.3.2005, correttamente impiegato nella gara del 13.3.23, sarebbe anche stato espulso dal DG e, quindi, potrebbe essere facilmente riconosciuto da quest’ultimo in caso di supplemento. Infine, la reclamante, in via istruttoria: - allega fotografie e relativi documenti dei due calciatori; - chiede di essere udita; - chiede che siano sentiti il DG ed il titolare di Divertimparando, indicandone le circostanze; - chiede che vengano disposti ulteriori accertamenti dalla Procura Federale con riferimento alla gara del 13.3.23 al fine di mettere in luce il corretto impiego del calciatore. All’udienza del 14.4.23, presente il Presidente della società reclamante, questi si riportava al reclamo e ribadiva l’errore materiale commesso dal dirigente accompagnatore. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale convocava all’udienza del 21.4.2023 il DG ai fini di un approfondimento istruttorio. Il reclamo viene respinto. Alla gara disputata in data 8.3.2023 S.S.D. Pro Livorno Sorgenti / Atletico Maremma, secondo la distinta di gara, risultano aver partecipato entrambi i calciatori Tommaso Lucarelli, sia quello nato a Cecina il 27.8.2005, sia quello nato a Livorno il 21.3.2005. In occasione di detta gara, è stato espulso Tommaso Lucarelli nato a Cecina il 27.8.2005 (maglia n. 2) e detto calciatore, pertanto, non avrebbe potuto prendere parte alla successiva gara del 13.3.23 G.S. Bellaria Cappuccini / S.S.D. Pro Livorno Sorgenti. Verificando, tuttavia, la distinta di gara di tale ultima partita, si rileva che vi ha preso parte proprio il giocatore Tommaso Lucarelli nato a Cecina il 27.8.2005 che, precedentemente espulso, evidentemente non poteva prendervi parte. A discolpa di quanto occorso non può essere condivisa la tesi di parte reclamante dell’errore nella compilazione della distinta di gara. Il DG, infatti, interrogato da questa Corte in merito alle modalità adoperate per l’identificazione dei calciatori, ha risposto, senza esitazione, di avere a sua disposizione prima della chiama i cartellini dei calciatori con le fotografie, di chiamarli poi per nome e cognome e di controllare la corrispondenza di quest’ultimi con la fotografia sul tesserino e di aver adoperato tali modalità anche in occasione dell’identificazione del calciatore Tommaso Lucarelli. Ha precisato altresì, con riferimento a quest’ultimo, di aver controllato, come è solito fare, la corrispondenza del numero riportato sulla distinta con il numero riportato sul tesserino, così come di aver verificato che, durante la chiama, il calciatore aveva proprio il volto di quello riportato sulla fototessera. Ha infine aggiunto che il calciatore espulso in occasione della gara del 8.3.23 era Tommaso Lucarelli con la maglia n. 2 ed ha riferito di non essere in grado adesso di riconoscere la fisionomia del calciatore Lucarelli attraverso la visione della sua fotografia. Ciò detto, alla luce di quanto dichiarato in atti dal DG, privo di incertezze sul punto, ed in ossequio alla fede privilegiata attribuita ex art. 61 CGS ai rapporti ed ai supplementi degli ufficiali di gara, non vi sono ragioni per accogliere le istanze istruttorie di parte reclamante. Apparendo, del resto, perfettamente conformi le modalità di identificazione riportate dal DG a quanto indicato nell’art. 71 NOIF nonché nella Regola n. 3 del Giuoco del Calcio, non residuano dubbi in merito all’effettiva partecipazione alla gara del 13.3.23 del calciatore precedentemente espulso, Tommaso Lucarelli nato a Cecina il 27.8.2005.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e per l’effetto conferma le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, con addebito della tassa di reclamo.

 

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