C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 27/04/2023 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 73 del 06.04.2023 Esito gara del 18.03.2023 (1-5) Pisa Sc 1909/Livorno Calcio Femminile Reclamo ASD Livorno Calcio Femminile Propone rituale reclamo l’A.S.D. Livorno Calcio Femminile avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel C.U. n. 73 del 06.04.2023, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal Pisa SC, è stata inflitta a carico dell’ASD Livorno Calcio Femminile la punizione sportiva della perdita con il risultato di 0-3 della gara del 18.03.2023, disputata tra le richiamate compagini societarie.

Oggetto: C.U. n. 73 del 06.04.2023 Esito gara del 18.03.2023 (1-5) Pisa Sc 1909/Livorno Calcio Femminile Reclamo ASD Livorno Calcio Femminile Propone rituale reclamo l’A.S.D. Livorno Calcio Femminile avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel C.U. n. 73 del 06.04.2023, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal Pisa SC, è stata inflitta a carico dell’ASD Livorno Calcio Femminile la punizione sportiva della perdita con il risultato di 0-3 della gara del 18.03.2023, disputata tra le richiamate compagini societarie.

Questa la decisione impugnata: “Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 69 del 23.03.2023; - all’esito della gara del campionato Under 15 Femminile a 9, Pisa /Livorno, disputata in Pisa il 18 marzo 2023 e terminata con il punteggio di 1-5, la società ospitante si rivolge, in termini, a questo Giudice Sportivo denunciandone l’irregolarità e chiedendo una diversa soluzione positiva in sede disciplinare. In particolare, lo S.C. Pisa addebita al sodalizio avversario di aver effettuato nel corso dell’incontro sostituzioni senza osservare la normativa in vigore. In via preliminare la reclamante produce documentazione attestante il tentativo di notifica a mezzo Pec, con esito negativo, del preannuncio del reclamo alla A.S.D. Livorno Calcio Femminile. Tale esito negativo non risulta addebitabile a responsabilità della reclamante, la quale ha correttamente individuato l’indirizzo Pec asdlivornocalciofemminile@legalmail.it dal portale della LND dove le società avevano l’onere di indicare l’indirizzo PEC in cui ricevere le comunicazioni. Da un riscontro testuale dell’indirizzo riportato nell’avviso di mancata consegna del preannuncio, che sarebbe avvenuto il 19.03.2023 alle ore 11,15, quindi entro i termini perentori previsti dal CGS, questo GST ha potuto rilevare la corretta ed esatta indicazione dell’indirizzo asdlivornocalciofemminile@legalmail.it quale destinatario del messaggio inviato dalla casella Pec pisasc@pec.it della reclamante. La mancata consegna del messaggio è imputabile ad un errore 5.1.1 Infocert spa indirizzo non valido. Da una ricerca on line circa le cause dell’errore 5.1.1 è emerso quanto segue: Descrizione dell’errore. L’errore si evidenzia in fase di invio di un messaggio di posta certificata e indica che l’indirizzo email del destinatario è errato oppure non attivo. Verificarne la correttezza. Tutto ciò premesso, non può imputarsi al Pisa Calcio SC il difetto di notifica del preannuncio di reclamo nei termini di rito, avendo rispettato i dettami di cui all’art. 53 del CGS e, viceversa, l’inesistenza di un indirizzo valido è imputabile alla società opposta ASD Livorno calcio femminile che aveva l’onere di curarne l’attivazione e la manutenzione nel tempo ovvero di comunicare eventuali variazioni attraverso il portale della LND. Passando al merito del reclamo, la doglianza ha pregio e pertanto può essere accolto. Le sostituzioni, effettuate dal Livorno Calcio Femminile in spregio alla norma di cui all’art. 6 punto 7 (sostituzioni calciatrici) dell’attività di calcio Under 15 femminile contenuta sul Co. Uff. n. 20 del 25.07.2022 del Settore Giovanile e Scolastico, è vizio invalidante la gara che va qualificato in relazione alla previsione contemplata al n. 6 lett. c) dell’art. 10 C.G.S.. La tassa non deve essere addebitata. Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come innanzi proposto dal Pisa S.C. di Pisa e infligge a carico della A.S.D. Livorno la punizione sportiva di perdita 0-3 della suindicata gara. Ordina non addebitarsi la tassa”. La reclamante ritiene tale decisione illegittima affidando la richiesta di accoglimento del gravame ai seguenti motivi: a) inammissibilità del preannuncio e successivo reclamo ex art. 63 CGS proposto dalla soc. Pisa Sc innanzi al GST, stante l’erronea applicazione da parte di quest’ultimo del disposto di cui all’art. 53 C.G.S.; b) la correttezza del comportamento della soc. Livorno Calcio Femminile, e, in particolare, delle prescrizioni contenute nell’art. 6.7 del Regolamento Generale delle FIGC, categoria Under 15 – Com. Uff. del 25.07.2022. In ordine al primo motivo di gravame, sostiene la reclamante che il GST avrebbe erroneamente interpretato l’art. 53 e il successivo art. 63 del CGS, non avendo la soc. Pisa Sc portato ritualmente a conoscenza della soc. Livorno Calcio Femminile sia il preannuncio di reclamo, che il successivo reclamo. Ritiene infatti, invocando principi giurisprudenziali espressi nell’ambito dell’ordinamento statuale, che il negativo esito della notifica Pec effettuata dalla soc. Pisa Sc avrebbe dovuto indurre quest’ultima a ri-notificare alla società Livorno Calcio Femminile, quale soggetto controinteressato, il preannuncio di reclamo proposto avverso la delibera del GST, onere che la preannunciante avrebbe potuto soddisfare, una volta verificato l’esito negativo della notifica Pec, mediante invio di una racc. ar, ovvero tramite posta elettronica ordinaria. Così facendo, aggiungendo ancora la reclamante, la società preannunciante si sarebbe adeguata al principio di diritto di “Rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa”, consentendo alla soc.- Livorno Calcio Femminile di partecipare al giudizio da cui è scaturita la decisione del GST oggi impugnata. Quanto al secondo motivo di lagnanza, la reclamante contesta la decisione del GST, negando di violato la norma regolamentare di cui all’art. 6.7 del Regolamento Generale delle FIGC, categoria Under 15 – Com. Uff. del 25.07.2022, avendo la stessa correttamente effettuato le sostituzioni nel modo che segue: - al 22’ del 2’ tempo, la n. 9 Lancioni con la n. 11 Baldini, così come indicata nel referto di gara; - prima dell’inizio del 3’ tempo, la n. 4 Marinai con la n. 7 Ciampi, e la n. 6 Vigni con la n. 17 Mollisi (non indicata nel referto di gara); - al 12’ del 3’ tempo, la n. 1 Doro con la n. 12 Marchi. Tutto ciò è dimostrato dal video e dal fotogramma, prodotto con il ricorso, dai quali si evince che la calciatrice n. 7 Ciampi era regolarmente in campo alle h. 19,05 (gara iniziata alle h. 18,00) nella partita di cui si discute, venendo tra l’altro la stessa coinvolta in uno scontro di giuoco che determinava la sospensione temporanea della gara, stante l’ingresso in campo del personale medico. Osserva, pertanto, che è da ritenersi palese l’errore compiuto dal direttore di gara e consistente nel non trascrivere le sostituzioni effettuate dalla soc. Livorno Calcio Femminile, tanto più che l’arbitro si è altresì dimenticato di annotare l’ammonizione a carico della calciatrice n. 5 del Livorno Calcio Femminile, Lonzi Eva. Chiede, dunque, che la Corte in accoglimento delle su esposte motivazioni, dichiari l’inammissibilità del reclamo proposto dalla soc. Pisa Sc innanzi al GST, per non aver rispettato i dettami di cui all’art. 67 CGS, ovvero disponga l’omologazione del risultato 1-5 ottenuto sul campo a favore della soc. Livorno Calcio Femminile. Chiede inoltre, in via istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77, c. 4, CGS di essere espressamente ascoltata dalla Corte e che il direttore di gara sia sentito a chiarimenti su alcune circostanze, che la stessa reclamante riassume in specifici capitoli di prova. Si dà atto che la Corte, in accoglimento delle richieste istruttorie formulate, ha provveduto a convocare la reclamante per la discussione del gravame, dando alla stessa, in tale sede, evidenza e lettura dei chiarimenti resi dal direttore di gara in merito alle circostanze di cui al reclamo. In tale sede la società, a mezzo del proprio procuratore speciale, ha ribadito le ragioni di censura al provvedimento impugnato, rinnovando la richiesta di accoglimento del reclamo. Il Collegio si è dunque riunito in camera di consiglio per la discussione del gravame. La decisione La società Livorno Calcio Femminile affida a due motivi di reclamo l’impugnativa avverso la delibera resa dal GST, pubblicata sul C.U. n. 73 del 06.04.2023, e concernente la comminazione della punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara disputata tra il Pisa Sc e la stessa reclamante. Il primo motivo di doglianza è infondato. La società Pisa Sc risulta infatti aver adempiuto i dettami previsti dall’art. 67, c.1, del C.G.S., avendo regolarmente trasmesso alla società Livorno Calcio Femminile il tempestivo preannuncio di reclamo con le modalità previste dagli artt. 49-53 CGS, i quali espressamente prevedono come unica modalità di trasmissione degli atti del procedimento l’utilizzo della posta elettronica certificata. L’art. 49 del CGS, norma posta all’interno del capo IV del Codice di Giustizia Sportiva, denominato ‘Norme generali sul procedimento’, disciplina infatti, al comma 4, tramite il richiamo dell’art. 53 CGS, le modalità con le quali devono essere trasmessi tutti gli atti del procedimento di giustizia sportiva (“I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53”), giungendo peraltro a stabilire, in modo espresso, l’obbligo (si noti in proposito l’utilizzo del verbo ‘dovere’) di inviare con le stesse modalità anche la copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato reclamo (“Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”). Quanto alle modalità di trasmissione, si osserva che l’art. 53 del CGS, denominato “Modalità di comunicazione degli atti”, stabilisce perentoriamente al comma 1 che “Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata”, prevedendo altresì l’obbligo per tutte le società sportive, all’atto di affiliazione o al rinnovo della medesima, di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni, nonché di comunicare alla Federazione ogni sua successiva eventuale modifica (v. comma 2, art 53 CGS). Con l’intervento di riforma del Codice di Giustizia Sportiva del 2019, il Legislatore è intervenuto a razionalizzare il procedimento di notificazione di ‘tutti gli atti del procedimento’ prevedendo - tassativamente (salvo “non sia stabilita la partecipazione in forma diversa”) - come unica modalità possibile di notifica l’utilizzo della posta elettronica certificata, senza che vi sia la possibilità di procedere con mezzi equipollenti. Sotto questa prospettiva appare, infatti, logica e coerente la previsione di cui all’art. 53, c. 2, CGS, concernente l’obbligo delle società di comunicare alla Federazione l’indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali. Così delineato il quadro normativo, appare dunque evidente che la mancata consegna del messaggio Pec, contenente il preannunciato reclamo del Pisa Sc avverso la regolarità della gara del 18.03.2023 non possa che imputarsi alla società Livorno Calcio Femminile, e ciò perché l’atto da portare a conoscenza del soggetto destinatario risulta regolarmente inviato dalla soc. Pisa Sc all’indirizzo di posta elettronica asdlivornocalciofemminile@legalmail.it, indirizzo Pec comunicato dalla soc. Livorno Calcio Femminile e risultante da registro ufficiale della LND, la cui correttezza, peraltro, non viene oggi contestata dalla stessa reclamante. In tale contesto, risulta pertanto di solare evidenza l’irrilevanza e l’inconferenza dei principi giurisprudenziali citati dalla reclamante sulla tematica inerente il mancato perfezionamento della notifica effettuata tramite posta elettronica certificata. Vi è da considerare, infatti, che se si ammettesse una soluzione come quella suggerita dalla reclamante, che prevede la ri-notifica degli atti del procedimento mediante invio di racc. ar o mediante posta elettronica ordinaria, tale soluzione non garantirebbe, quanto all’utilizzo della raccomandata, una rapida definizione dei giudizi, dovendosi attendere l’esito della notifica postale e/o dell’eventuale giacenza per considerare perfezionato il contraddittorio tra le parti e dar così corso all’azione disciplinare; tale soluzione si pone evidentemente in contrasto con l’esigenza di celerità e speditezza della Giustizia Sportiva e con la natura di una sistema codicistico che appare ‘pensato’ e strutturato (v. previsione di termini e modalità di trasmissione degli atti) dal Legislatore Sportivo per consentire, da un lato, la rapida formazione del contraddittorio tra le parti mediante la notifica via PEC degli atti del procedimento, dall’altro, per giungere alla celere definizione dei giudizi (in quest’ottica deve essere letta la previsione generale di cui all’art. 44, comma 6, CGS, che sancisce la perentorietà di tutti i termini previsti dal Codice (‘salvo che non sia diversamente indicato dallo stesso’); quanto all’uso della email ordinaria, poiché mezzo di comunicazione che non garantisce la messa a conoscenza dell’atto da notificarsi al soggetto destinatario, dunque mezzo di comunicazione non idoneo a garantire il perfezionamento del contraddittorio. Giustamente, dunque, il GST ha ritenuto imputabile alla soc. Pisa Sc il difetto di notifica del preannuncio di reclamo, avendo quest’ultima ritualmente notificato detto atto seguendo i dettami previsti dall’art. 53 CGS. L’errore generato dal sistema informatico e descritto con il codice 5.5.1 Infocert spa - indirizzo non valido - appare infatti riferibile, fino a prova contraria, ad un comportamento poco attento della società Livorno Calcio Femminile nella gestione dell’account di posta elettronica certificata di cui risulta titolare, in assenza tra l’altro, come detto, di una contestazione espressa proveniente dalla stessa della correttezza dell’indirizzo Pec asdlivornocalciofemminile@legalmail.it ove è stata eseguita la notifica. Passando all’esame del secondo motivo di reclamo, il Collegio rileva la sua infondatezza alla luce delle risultanze documentali versate in atti, peraltro confermate espressamente dal direttore di gara con le dichiarazioni rilasciate con il supplemento di rapporto richiesto ed acquisito dalla Corte, affermazioni sulle quali non vi è motivo di dubitare atteso che il direttore di gara riferisce di aver eseguito un raffronto tra il contenuto del taccuino di gara e il contenuto del referto.

Le considerazioni e le argomentazioni critiche sviluppate dalla reclamante non trovano, pertanto, alcun conforto nel contenuto delle risultanze ufficiali, che invero certificano che la soc. Livorno Calcio Femminile ha eseguito, in spregio della normativa regolamentare, nel corso della partita, tra il 2° ed il 3° tempo, soltanto due sostituzioni: al 22’ del 2° tempo e al 12’ del 3° tempo. Tali ragioni giustificano dunque il rigetto del reclamo, dovendosi confermare, nella sua interezza, il provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Territoriale Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, per i motivi sopra esposti: - rigetta il reclamo proposto dalla soc. Livorno Calcio Femminile, - ordina la definitiva acquisizione della tassa di reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it