C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 27/04/2023 – Delibera – Oggetto: Reclamo del Spedalino Le Querci Calcio A.S.D. avverso la squalifica per quattro gare del calciatore Sambou Mustapha (C.U. n. 73 del 6/04/2023).

Oggetto: Reclamo del Spedalino Le Querci Calcio A.S.D. avverso la squalifica per quattro gare del calciatore Sambou Mustapha (C.U. n. 73 del 6/04/2023).

La società Spedalino Le Querci Calcio A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 2 aprile 2023, contro la Società Acciaiolo Calcio. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, dopo la notifica minacciava alcuni calciatori avversari”. La società, nell'atto introduttivo, contesta interamente il fatto affermando che il giocatore sarebbe stato espulso assieme un avversario (Cutroneo) dopo una discussione - che non sarebbe mai degenerata in una condotta violenta – avvenuta a causa di una caduta fortuita del Sambou sul medesimo. Sarebbe seguita una successiva provocazione avvenuta, dopo l’espulsione di entrambi, in danno del giocatore che sarebbe stato apostrofato dallo stesso Cutroneo con epiteti razzisti. Nella versione difensiva il Sambou non avrebbe in alcun modo reagito all’aggressione subita se non chiedendo spiegazioni per gli insulti subiti. Evidenzia infine la sproporzione della sanzione, anche citando l’analoga decisione nei confronti dell’altro atleta protagonista del diverbio, punita dal Giudice Sportivo meno severamente con una sanzione di tre gare e, richiamando il tentativo del calciatore di scusarsi con il D.G., insiste per la riduzione della squalifica irrogata. Il reclamo non può essere accolto. Nel rapporto di gara il D.G. descrive testualmente il comportamento del giocatore: “Colpisce con volontarietà, con una testata all’altezza del naso un avversario dopo uno scontro di gioco. Dopo il provvedimento disciplinare il Sambou persiste con la propria protesta nei confronti di calciatori avversari minacciandoli di aspettarli fuori dal terreno di gioco.”. Nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto da quest’organo giudicante. Il D.G., nel documento, conferma integralmente la sua versione cristallizzando in un nuovo resoconto sia la fase iniziale - cioè il pregresso comportamento illecito assunto dall’avversario Cutroneo che avrebbe tentato, senza riuscirci, di colpire il Sambou - sia la successiva reazione scomposta e violenta del Sambou. Afferma poi di non avere assolutamente percepito alcun insulto razziale che, peraltro, non gli sarebbe stato contestato da nessuno in campo nell’immediatezza dei fatti né successivamente dai dirigenti in forma scritta o verbale.

Appare certamente più logico ritenere che - al di là dei vincoli normativi imposti dal C.G.S. in punto di fede privilegiata nel giudizio sportivo - il Sambou abbia effettivamente reagito al tentativo di aggressione fisica non risultando altrettanto credibile una sua passiva e remissiva condotta. In effetti la diversa entità tra le due squalifiche appare giustificata dal fatto che al mero tentativo del Cutroneo, di porre in essere una condotta violenta, il Sambou abbia invece effettivamente replicato assestando una testata in pieno volto. Così ricostruiti i fatti occorre verificarne la congruità sanzionatoria. La fattispecie integra, nella fase iniziale quanto contenuto nell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Condotta violenta dei calciatori” che prevede al comma 4 lettera b) la sanzione: “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.”. La valutazione del trattamento sanzionatorio non può essere dunque ulteriormente mitigata in quanto la sanzione adottata, considerando l’inesistenza di conseguenze fisiche apprezzabili, appare attestarsi nei minimi edittali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva che prevede la squalifica per almeno tre giornate per il comportamento violento nei confronti dell’avversario. La possibile attenuante, relativa alla provocazione subita, risulta però bilanciata sia dalla pericolosità del colpo inferto in pieno volto all’altezza del naso e deve essere necessariamente incrementata con riferimento alle minacce rivolte successivamente contro gli avversari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo del Spedalino Le Querci Calcio e conferma la decisione di primo grado disponendo l'incameramento della relativa tassa.

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