C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 27/04/2023 – Delibera – Oggetto: Reclamo in proprio del calciatore Autiero Antonio avverso la squalifica per quattro gare (C.U. n. 73 del 6/04/2023).
Oggetto: Reclamo in proprio del calciatore Autiero Antonio avverso la squalifica per quattro gare (C.U. n. 73 del 6/04/2023).
Il calciatore Antonio Autiero della società Atletico Levane Leona, con rituale e tempestivo gravame, adiva, in proprio, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei suoi confronti, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 2 aprile 2023, contro la Società ospitante Stia. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Espulso per condotta violenta verso un avversario, dopo la notifica scagliava il pallone in tribuna contro i sostenitori locali.”. Il difensore del giocatore, nell'atto introduttivo, contesta il fatto negando la volontarietà del gesto. Nella versione difensiva il giocatore, nel tentativo di rialzarsi, avrebbe semplicemente mosso le gambe collidendo involontariamente con il volto dell’avversario; laddove il medesimo avesse realmente voluto infliggere il colpo, i tacchetti sul viso avrebbero certamente determinato conseguenze più rilevanti; al contrario, il giocatore infortunato, con il quale l’Autiero si è immediatamente chiarito, ha potuto continuare la gara. Dettagliando le differenze tra il gesto violento e quello grave afferma l’inesistenza di entrambe le fattispecie negando non solo la potenziale lesività della condotta ma anche la sua ipotetica valenza intimidatoria che, nella interpretazione dell’art. 39 C.G.S., viene considerata come elemento essenziale della norma. Invocando infine l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 co. II C.G.S. conclude chiedendo la riduzione della squalifica comminata.
All’udienza del 21 aprile 2023 il difensore del giocatore, dopo aver avuto lettura del supplemento arbitrale, in modo garbato si riportava al reclamo sostenendo che non vi fosse alcuna volontà lesiva del giocatore attestata dall’inesistenza di lesioni constatate dall’arbitro chiedendo il dimezzamento della squalifica. Il reclamo non può trovare accoglimento. Nel rapporto di gara il D.G. descrive testualmente il comportamento scorretto del giocatore Autiero: “Dopo uno scontro aereo il signor Autiero e un avversario cascavano entrambi per terra, nel mentre il pallone usciva dal terreno di gioco. Dopo la fuoriuscita del pallone, il signor Autiero, ancora a terra con un avversario, tirava un calcio usando i tacchetti in faccia all'avversario volontariamente, che era a terra accanto a lui, con medio bassa intensità, senza farlo sanguinare. Il calciatore che ha subito il calcio in faccia necessitava delle cure del massaggiatore, rimanendo sul terreno di gioco dopo l'intervento di esso. Dopo la notifica dell'espulsione, il signor Autiero, prima di uscire dal terreno di gioco, prendeva il pallone e lo scaraventava in tribuna contro i tifosi locali. Alla fine se ne andava senza protestare.”. Nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto da quest’organo giudicante. Il D.G., nel documento, conferma integralmente la sua versione cristallizzando, in un nuovo resoconto, gli avvenimenti e dettagliando le ragioni per le quali decideva di espellere il giocatore: “...Al ventisettesimo del secondo tempo, Autiero Antonio della società atletico Levane Leona e per ultimo dall'avversario, usciva dalla linea laterale. Dopo la fuoriuscita del pallone dal terreno di gioco Autiero, trovandosi a terra vicino all'avversario, colpiva volontariamente lo stesso con un calcio di medio bassa intensità al volto, usando i tacchetti della scarpa senza fuoriuscita di sangue. Il giocatore colpito necessitava delle cure del massaggiatore e dopo le stesse poteva continuare il gioco. Una volta notificata l'espulsione alla autiero, lo stesso, prima di uscire dal terreno di gioco, scagliava volontariamente il pallone in tribuna contro i tifosi avversari, andandosene poi negli spogliatoi senza protestare.” Sull’elemento soggettivo, la ricostruzione arbitrale, dotata di fede privilegiata, attesta i fatti evidenziando la piena volontarietà del giocatore nel colpire l’avversario ed appare illogico che tale gesto possa essere considerato privo del suo innegabile – quantomeno potenziale - contenuto violento. Il fatto che non si siano prodotte serie conseguenze nell’avversario non può in alcun modo sostenere l’assenza di volontarietà nell’infliggere il colpo ma determina invece, in ragione delle sue limitate conseguenze, una mitigazione nel trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 38 C.G.S.. Per quanto concerne la contestata riconducibilità della fattispecie all’interno del gesto violento è sufficiente richiamare la sua innegabile differenziazione, stratificata in molteplici sentenze, dalla condotta gravemente antisportiva. Occorre infatti tenere distinti i comportamenti violenti, sanzionabili ai sensi dell’art. 38 del C.G.S., da quelli antisportivi rilevanti ai sensi dell’art. 39 del C.G.S.. Per giurisprudenza consolidata, la condotta violenta sussiste, come nel caso sub Judicio, al ricorrere di un’azione caratterizzata da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (C.S.A., Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49). Diversamente, la condotta antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, durante un’azione di gioco (C.S.A., Sez. II, 3 febbraio 2022, n. 157). Deve quindi escludersi che ricorra un fatto perseguibile ai sensi dell’art. 39 del C.G.S. allorché la condotta, come nel caso concreto è pacificamente avulsa da qualunque azione di gioco (il gioco era fermo) e si sostanzia in un comportamento assolutamente estraneo alle regole del gioco. Occorre dunque verificare la congruità sanzionatoria osservando che la fattispecie integra, quanto contenuto nell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Condotta violenta dei calciatori” che prevede al comma 4 lettera b) la seguente sanzione: “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.”. L’inesistenza di conseguenze fisiche, riconducibili al secondo periodo della norma, consente l’applicazione solo del primo comma con l’appiattimento della squalifica sui minimi edittali delle tre giornate alle quali, stante l’inesistenza di ipotetiche attenuanti, deve essere necessariamente aggiunta una ulteriore giornata in ragione del successivo comportamento illegittimo assunto nei confronti della tifoseria avversaria.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo del giocatore Antonio Autiero e conferma la decisione di primo grado disponendo l'incameramento della relativa tassa.
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