C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 20/04/2023 – Delibera – La Procura Federale, con il provvedimento n° 264 / 22-23, in data 4 marzo 2023, ha deferito i seguenti soggetti: – Petroni Gabriele, Calciatore tesserato per il G.S. Mezzana A.S.D., al quale viene imputata la violazione degli artt. 4, c. 1, e 28 del C.G.S.; – G.S. Mezzana A.S.D., in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, c.2, di detto Codice.

La Procura Federale, con il provvedimento n° 264 / 22-23, in data 4 marzo 2023, ha deferito i seguenti soggetti: - Petroni Gabriele, Calciatore tesserato per il G.S. Mezzana A.S.D., al quale viene imputata la violazione degli artt. 4, c. 1, e 28 del C.G.S.; - G.S. Mezzana A.S.D., in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, c.2, di detto Codice.

La Procura Federale con il provvedimento n. 264 – 22/23, a seguito di procedimento istruttorio, ha disposto, in data 6 marzo 2023, il deferimento indicato in premessa trasmettendo gli atti a questo Tribunale che, rilevata la regolare notifica della c.c.i in data 23/01/2023 e inviata comunicazione alle parti della data dell’esame della vicenda, accerta la presenza all’odierna riunione del Calciatore Gabriele Petroni, assistito dal Legale di fiducia, Per la Procura federale è presente l’Avvocato Deborah Bandoni, Sostituto. Non è presente alcun rappresentante della Società G.S. Mezzana A.S.D.. Questi i fatti che hanno dato origine al deferimento. In data 3 ottobre 2022 la Signora Aurica Hognogi, nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale, denunciava che, nel corso della gara disputata in data 1/10/2022 tra la S.S. Signa e il G.S. Mezzana, il proprio figlio Raul è stato colpito con un pugno in faccia, volontariamente, dal calciatore numero 6 del Mezzana (Gabriele Petroni, matricola 2283281) atto che gli causava danni fisici come veniva dimostrato da certificazione ospedaliera rilasciata dal pronto soccorso dell’Ospedale ove era stato condotto subito dopo il fatto. Il Sostituto Procuratore, intervenendo in apertura di dibattimento, chiede la conferma dell’atto di deferimento, riportandosi alle conclusioni istruttorie quali emerse dalle dichiarazioni rese da testimoni oculari e dalle ammissioni, ancorché parziali perché aventi mero valore difensivo, rilasciate dal Calciatore Petroni e da altri tesserati per la Società Mezzana, richiamando in particolare le deposizioni dei Dirigenti Cicala e Michelagnoli che definisce “dettagliate e dettaglianti”, ritenendo essere le deposizioni dei testi di parte Signa del tutto inattendibili anche in considerazione del fatto che essi hanno descritto i fatti dalla panchina e quindi a distanza considerevole. Chiede che, accolto il deferimento, il Tribunale infligga le seguenti sanzioni: - al Calciatore Gabriele Petroni, la squalifica per 6 (sei) giornate di gara; - alla Società G.S. Mezzana A.S.D. la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 500,00 (cinquecento). Il Difensore del Calciatore, richiamando quanto già indicato sulla memoria a suo tempo depositata, contesta le argomentazioni della Procura Federale e a tal fine richiama le risultanze del rapporto di gara dal quale emerge che a carico del proprio assistito non sia stato assunto alcun provvedimento disciplinare da parte del D.G. il quale ha semplicemente dichiarato di aver appreso da Tesserati della Società S.S. Signa 1914 A.D. che l’Hognogi era stato colpito con una botta, non un pugno. Evidenzia il fatto che lo stesso calciatore non ha saputo indicare chi lo abbia colpito. Indulge quindi a riferire dei comportamenti più che ostili tenuti dai Tesserati e dal pubblico della Società Signa nei confronti dei calciatori del Mezzana. Rileva ancora che alcuni testi hanno indicato che il fatto era accaduto in azione di giuoco e, concludendo il proprio intervento, precisa di aver allegato alla memoria difensiva, depositata a seguito della comunicazione della chiusura delle indagini, attestato rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dal quale non risultano iscrizioni a carico di Petroni Gabriele. Chiede conclusivamente che il proprio assistito venga prosciolto da ogni addebito per insussistenza del fatto. Interviene ancora la rappresentante della Procura Federale per confermare ulteriormente la fondatezza delle dichiarazioni dei testi di parte Mezzana ascoltati. Il Difensore del Calciatore Petroni, a conclusione del dibattimento, conferma il proprio intervento e le proprie conclusioni chiedendo che comunque il Collegio, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle proprie istanze, irroghi al Calciatore Petroni la sanzione nella misura minima edittale. Il Collegio passa decisione. Punto nodale della questione è il dover stabilire chi e cosa abbia causato la ferita al Calciatore Hognogi. L’esame degli atti istruttori rileva quanto segue. Il Calciatore Petroni, descrive l’episodio affermando che l’avversario più piccolo di statura, a seguito della battuta di un calcio d’angolo, gli è andato incontro di corsa battendogli sulla spalla e, a sostegno, cita quali testi:_ - l’Allenatore della squadra Francesco Vivarelli, il quale ha affermato, pur trovandosi a 40 metri di distanza, essergli sembrato essere il contatto uno scontro fortuito. - il D.A. Emanuele Lazzerelli, che dichiara di aver visto lo scontro tra i due calciatori, ma di non essere in grado di riferire come esso fosse accaduto perché “avvenuto in mischia e coperto da altri giocatori”. Entrambi comunque affermano che l’episodio è accaduto “a palla lontana”. Entrambi non negano l’episodio limitandosi a dire, con formula chiaramente dubitativa, di non poter “confermare questa versione dei fatti”. Per contro i seguenti tesserati per la Società S.S. Signa 1914, A.S.D., Alessio Cicala avente la qualifica di Allenatore della squadra Allievi 2006, e Paolo Michelagnoli, Consigliere, affermano di aver visto e notato che il Petroni ha colpito con un pugno il Calciatore Hognogi precisando, il Michelagnoli, di aver visto sferrare il colpo con la mano destra chiusa a pugno. Fatta questa premessa il Collegio rileva che, peraltro, la descrizione che del fatto fornisce il Petroni non trova integrale conferma nelle deposizioni dei testi a suo favore che appaiono incerte, quindi scarsamente attendibili, come risulta evidente dalle specifiche dichiarazioni in ordine alla distanza di essi dal luogo del fatto, che quantificano in circa quaranta metri, ed essendo la loro visibilità coperta dall’interposizione di alcuni calciatori. In particolare sono da disattendere le dichiarazioni del Lazzerelli il quale, tra l’altro, afferma essersi verificata una vera e propria “caccia all’uomo” da parte di calciatori della Società Mezzana, evento non indicato dal D.G. né emergente dalle deposizioni di tutti gli altri testi. Anche l’aver eretto ad argomentazione difensiva la circostanza che il D.G. dichiara di non aver notato alcun fallo e di aver ricevuto una sollecitazione da parte di Tesserati della Società Signa al fine di espellere il Petroni testimonia per un’azione volontaria (quindi un pugno) e non mero scontro di gioco che non poteva provocare la reazione collettiva rivolta in tal senso. In ogni caso sia che si sia trattato di “botta” o “pugno”, dato che esso si è verificato a palla lontana, il Collegio rileva che siamo in presenza di un atto di violenza, quindi da sanzionare. Si osserva ancora che l’Arbitro - pur non avendo avuto cura di accertare le cause del sanguinamento del ragazzo - non poteva assistere all’episodio perché intento a seguire il gioco con la palla lontana, come affermato dai Testi della Società Mezzana. Anche l’ipotesi che a colpire l’Hognogi sia stato altro calciatore non appare credibile perché non corroborata dall’indicazione del nome del colpevole. Nel determinare la sanzione il Collegio tiene conto delle conseguenze subite dal calciatore, accertate in sede ospedaliera Il deferimento è da accogliere dovendosi determinare la conseguente sanzione.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: - al Calciatore Gabriele Petroni, la squalifica per 6 (sei) giornate di gara; - alla Società G.S.D. Mezzana A.S.D. la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 500,00 (cinquecento). Dichiara chiuso il procedimento.

 

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