C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 27/04/2023 – Delibera – La Procura federale, con il provvedimento n. 280 / 22-23, ha disposto il deferimento a carico dei seguenti soggetti, tutti tesserati per la Società A.S.D. Spianate Calcio: – Ricciarelli Stefano, Presidente, al quale viene imputata la violazione degli artt. 41/1 e 32/2 del C.G.S. con riferimento agli artt. 39/1 e 43/1 -6 delle N.o.i.f., nonché dell’art. 7 dello Statuto Federale; – Seghetti Jari, Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’ art. 4/1, in relazione agli artt. 61/1 – 3 delle N.o.i.f. – Toschi Tommaso, Calciatore, a cui viene imputata la violazione degli artt. 4/1, 32/1 del C.G.S., in relazione agli artt.39/1 e 43/1 delle N.o.i.f.; – viene altresì deferita la Società A.S.D. Spianate per la contestata violazione dell’art. 6/1-2 del C.G.S..

La Procura federale, con il provvedimento n. 280 / 22-23, ha disposto il deferimento a carico dei seguenti soggetti, tutti tesserati per la Società A.S.D. Spianate Calcio: - Ricciarelli Stefano, Presidente, al quale viene imputata la violazione degli artt. 41/1 e 32/2 del C.G.S. con riferimento agli artt. 39/1 e 43/1 -6 delle N.o.i.f., nonché dell’art. 7 dello Statuto Federale; - Seghetti Jari, Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’ art. 4/1, in relazione agli artt. 61/1 – 3 delle N.o.i.f. - Toschi Tommaso, Calciatore, a cui viene imputata la violazione degli artt. 4/1, 32/1 del C.G.S., in relazione agli artt.39/1 e 43/1 delle N.o.i.f.; - viene altresì deferita la Società A.S.D. Spianate per la contestata violazione dell’art. 6/1-2 del C.G.S..

Preliminarmente il Collegio precisa che sono oggi presenti, a seguito di formale comunicazione, i seguenti deferiti: Ricciarelli Stefano, in proprio e quale Presidente della Società; Seghetti Jari, D.A., mentre il Calciatore Toschi ha rilasciato delega per la propria difesa al Dirigente Jari Seghetti, oggi depositata. Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Loredana Fardello che, in avvio di dibattimento, rileva che il capo di incolpazione si fonda esclusivamente su prova documentale quale quella trasmessa dal G.S.T. di Lucca. Chiede quindi che – accolto il deferimento – il Tribunale applichi le seguenti sanzioni: - a Ricciarelli Stefano, Presidente, l’inibizione per mesi3 (tre); - a Seghetti Jari, Dirigente, inibizione per mesi (tre); - a Toschi Tommaso, Calciatore, squalifica per 3 (tre) giornate di gara; - alla Società A.S.D. Spianate, la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 300,00 (trecento) oltre la sanzione della penalizzazione di 1(un) punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza. Il Dirigente Seghetti, intervenendo anche a nome degli altri soggetti deferiti, afferma che il comportamento della Società è stato tenuto in perfetta buona fede e cita, a tal proposito, una conversazione telefonica con l’Ufficio Tesseramento, che ritiene essere quello del C.R.T., con la quale ha ricevuto conferma della correttezza del trasferimento in questione, così come altrettanto corretti erano gli altri trasferimenti di calciatori contemporaneamente trasmessi. Chiusa la fase dibattimentale il Collegio decide. Questi i fatti: il G. S. Territoriale di Lucca, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 15 del 12.10.2022, ha ammonito il Calciatore Tommaso Toschi. Detto Giudice a seguito di un’indagine relativa allo status di tesseramento del Calciatore, ha ritenuto – sulla base di una non meglio indicata “verifica dei dati informatici” – che il tesserato si trovasse, al momento della gara, in posizione irregolare perché svincolato così esprimendosi: “ ….Fatto sta che in sede di verifica dei dati informatici riferito al suddetto (Toschi, n.d.r.) come da portale AS 400 (allegato alla presente)emergeva che tale TOSCHI TOMMASO non era tesserato per la Società Spianate, ma risultava in realtà svincolato” Ha quindi disposto l’invio, sotto la stessa data del 12.10.2022, degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di conseguenza. L’Ufficio inquirente, acquisita detta documentazione, sulla base della semplice trasmissione del certificato storico del Calciatore (AS 400), ricevuto dal G.S.T., ha provveduto ad inviare tout court a questo Tribunale l’atto di incolpazione oggi in esame. A chiarimento dei termini della vicenda questo Collegio rileva, preliminarmente, che la comminazione dell’ammonizione da parte del D.G. viene introdotta dal G.S.T. nel sistema AS 400 il quale segnala, se esistenti, eventuali precedenti provvedimenti disciplinari. E’ solo in questo caso che il G.S. deve accertare la posizione del calciatore che, ove venga trovato ad aver disputato la gara in posizione irregolare, determina, indipendentemente dal provvedimento disciplinare assunto o da assumere nei confronti del singolo tesserato, l’applicazione dell’art. 10 del C.G.S. con conseguente comminazione della perdita della gara. Ciò affinché venga innescato il corretto iter contenzioso garantendo il diritto di tutte le parti interessate. Il G.S. quindi, prima di avviare la procedura innanzi la Procura Federale, avrebbe dovuto approfondire l’indagine, inspiegabilmente avviata, senza ulteriori accertamenti come il caso richiedeva. Si precisa che la gara è stata disputata in data 8/10/2022 e la trasmissione alla Procura è avvenuta in data 12 dello stesso mese ovvero in data utile per, una volta ritenuta irregolare la posizione del calciatore, l’assunzione dei previsti provvedimenti disciplinari. Questa la conclusione della nota trasmessa dal G.S. alla Procura Federale; “……TOSCHI TOMMASO non era tesserato per la Società Spianate, ma risultava in realtà svincolato” Questo Collegio, ricevuti gli atti dalla Procura Federale ha ritenuto opportuno, stante la certezza del G.S. nell’affermare che il calciatore risultava svincolato senza per contro assumere i conseguenti provvedimenti, eseguire ulteriori accertamenti per cui ha provveduto a richiedere all’Ufficio Tesseramento l’intera documentazione relativa all’ultimo tesseramento del Calciatore (da Sanvitese a Spianate) accertando quanto segue: - il Calciatore è stato tesserato per la Società U.S.D, Sanvitese in data 30.10.2020; - viene trasferito, a titolo definitivo, alla Società A.S.D. Spianate in data 11.09.2022, come da lista di trasferimento; - dal dettaglio del trasferimento definitivo emerge che detto trasferimento è avvenuto alle ore 17, minuti 21, secondi 18, del giorno 11.09.2022; - La Società U.S.D. Sanvitese effettua una variazione di attività, divenendo attività di puro Settore Giovanile in data 12.09.2022, con la conseguenza che tutti i calciatori per essa tesserati (tra essi il Toschi) vengono svincolati d’Ufficio. La convalida della variazione (ovvero l’attestazione che la richiesta è immune da vizi) dello status del Calciatore riferito alla data del giorno 11.09.2022 è potuta avvenire solo da parte dell’Ufficio Anagrafe Federale di Roma che ha provveduto a registrare, sotto la data del 12 settembre la variazione di attività così completando la richiesta di trasferimento che l’Ufficio tesseramento, per le ragioni sopra riportate, non aveva avuto possibilità di porre in essere. Detta convalida – ovvero l’attestazione che il trasferimento dalla Società Sanvitese alla Società Spianate è avvenuta in data 11.09.2022 – è divenuta quindi possibile solo dopo l’intervento del C.e.d. della L.N.D.. Rilevato quanto disposto dall’art. 39, c. 3, delle N.O.I.F. (La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento) il trasferimento del Calciatore Toschi dalla Società Sanvitese alla Società Spianate Calcio è avvenuto in data 11.09.2022 per cui detto Calciatore ha partecipato alla gara Filettole / Spianate disputata il 12.09.2022 in posizione regolare. Nessuna infrazione disciplinare può essere pertanto contestata alla Società e tantomeno al Calciatore. Il Collegio ritiene opportuno ricordare ai G.S.T, chiamati ad esaminare in prima istanza i rapporti di gara, la necessità, specie nei casi limite come quello in esame che possano dar adito sulla base di concreti dubbi sulla corretta posizione di tesseramento di un calciatore, di chiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti al competente Ufficio tesseramento prima di assumere qualsiasi provvedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana respinge il proposto deferimento. Dichiara chiuso il procedimento.

 

 

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