C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 182 del 14/04/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIGOR N.GUALDO BASTARDO IN MERITO ALLA GARA VIGOR N.GUALDO BASTARDO – ORVIETANA CALCIO S.R.L., DISPUTATASI A BASTARDO IL 25.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 172 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE MAZZASETTE ANTIMO PER NR. 7 GARE; – AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI EURO 150,00.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIGOR N.GUALDO BASTARDO IN MERITO ALLA GARA VIGOR N.GUALDO BASTARDO – ORVIETANA CALCIO S.R.L., DISPUTATASI A BASTARDO IL 25.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 172 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE MAZZASETTE ANTIMO PER NR. 7 GARE; - AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI EURO 150,00.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 13.04.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il calciatore Mazzasette Antimo, dagli atti ufficiali di gara emerge una generica condotta minacciosa che egli avrebbe tenuto a seguito dell’espulsione ricevuta per aver protestato con parole offensive nei confronti dell’Arbitro, senza alcuna precisazione in merito alle frasi che sarebbero state pronunciate dallo stesso nell’uscire dal terreno di gioco; l’assenza del Direttore di gara non ha consentito di ottenere maggiori chiarimenti e in ogni caso la squalifica inflitta dal G.S. appare eccessiva, potendo essere ridotta a quattro giornate effettive di gara. Anche in merito al comportamento del pubblico il referto appare piuttosto generico e le condotte indicate senza particolare descrizione non consentono di confermare la sanzione dell’ammenda di Euro 150,00, che deve essere ridotta ad Euro 100,00.

P.Q.M

In accoglimento del reclamo: riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Antimo Mazzasette a quattro giornate effettive di gara; riduce l’ammenda inflitta dal G.S. alla ASD Vigor N.Gualdo Bastardo ad Euro 100,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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