C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 182 del 14/04/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO BMG IN MERITO ALLA GARA TODI CALCIO – ATLETICO BMG, DISPUTATASI A TODI IL 25.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 171 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 350,00. – SQUALIFICA CALCIATORE SELIMI SAMUELE PER SEI GARE; – SQUALIFICA CALCIATORE ZEJNULAI AMAR PER SEI GARE.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO BMG IN MERITO ALLA GARA TODI CALCIO – ATLETICO BMG, DISPUTATASI A TODI IL 25.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 171 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 350,00. - SQUALIFICA CALCIATORE SELIMI SAMUELE PER SEI GARE; - SQUALIFICA CALCIATORE ZEJNULAI AMAR PER SEI GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 13.04.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE La società reclamante ha chiesto la discussione del reclamo pur in assenza del direttore di gara dinanzi a questa Corte, nonostante la rituale convocazione. Sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale, in merito al comportamento di alcuni tesserati della società reclamante, alcuni non identificati, che partecipavano ad una rissa con tesserati dell’altra squadra, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua, sia con riferimento all’ammenda che alla squalifica dei due calciatori. La mancata audizione del direttore di gara ha, d'altronde, impedito a questa Corte ogni ulteriore approfondimento in merito alla provocazione subita dai calciatori dell’Atletico BMG, prospettata dalla società reclamante.

P.Q.M

Respinge il reclamo proposto dalla società. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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