F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 209/CSA pubblicata del 3 Maggio 2023 – U.S. 1913 Seregno Calcio/Real Calepina F.C. SSDARL

                             

Decisione n. 209/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 250/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Agostino Chiappiniello - Componente 

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedura d’urgenza numero 250/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. 1913 Seregno Calcio in data 27.04.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 130 del 26.04.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.4.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno e uditi l’Avv. Filippo Corsi e il Sig. Luca Ferdinando Pacitto per la società U.S. 1913 Seregno Calcio, l’Avv. Andrea Scalco e il Sig. Baretti Andrea per la società Real Calepina FC SSSD arl; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso al Giudice Sportivo del 24.4.2023, la società Real Calepina F.C. SSDARL (di seguito “Real Calepina F.C.”) esponeva che, in occasione della gara disputata il 23.4.2023 contro la U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l. (di seguito “U.S. Seregno Calcio”), valevole per il campionato nazionale di serie D, quest’ultima aveva schierato il calciatore Konate Dramane in posizione irregolare, in quanto tesserato, nella stessa stagione sportiva  2022/2023, per n. 4 società, in violazione dell’art. 95, comma 2, N.O.I.F.. Chiedeva pertanto che, ai sensi dell’art. 10 C.G.S., fosse inflitta ad essa Seregno Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Con la decisione oggi impugnata, assunta nella resistenza della U.S. Seregno Calcio, il Giudice Sportivo accertava che il calciatore Konate era stato tesserato una prima volta come professionista dalla società Hellas Verona il 2.8.2022; una seconda volta (sempre come professionista) da una società albanese il 5.8.2022; una terza volta come non professionista dalla società Aglianese Calcio il 2.9.2022 ed infine una quarta volta (ancora come non professionista) dalla U.S. 1913 Seregno Calcio. Quindi, sul presupposto che tale ultimo tesseramento fosse intervenuto in violazione dell’art. 95, comma 2, N.O.I.F. (nel testo modificato con C.U. n. 238/A del 26.2.2020, ai sensi del quale “nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo, che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione”), ritenendo non sussistere dubbi circa l’applicabilità di tale disposizione anche ai calciatori dilettanti, a nulla rilevando le diverse indicazioni fornite dall’Ufficio Tesseramento della LND, accoglieva il reclamo della Real Calepina F.C. ed infliggeva alla U.S. Seregno Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, sul presupposto che il calciatore Konate Dramane non aveva titolo a parteciparvi.

Avverso tale decisione, preceduto da regolare preannuncio, la U.S. Seregno Cacio ha interposto rituale reclamo con procedura d’urgenza in data 28.4.2023, affidandosi a tre motivi.

Con il primo motivo la reclamante lamenta che il Giudice Sportivo non avrebbe correttamente applicato l’art. 95, comma 2, N.O.I.F., nel senso che tale disposizione andrebbe interpretata restrittivamente, limitando ai soli calciatori professionisti il divieto di non più di tre tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva.

Con il secondo motivo, la reclamante rileva che il tesseramento del calciatore Konate in favore della società albanese Skenderbeu rientrerebbe nel novero dei tesseramenti c.d. “tecnici” che, ai sensi dell’art. 5.2. del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori, avendo finalità diverse dall’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, non possono essere considerati ai fini del divieto di cui all’art. 95.

Con il terzo motivo, la reclamante invoca il principio del legittimo affidamento circa la regolare partecipazione del calciatore alla gara, sul presupposto della approvazione del tesseramento risultante dal database telematico della L.N.D. e delle assicurazioni in tal senso ricevute direttamente dal responsabile dell’ufficio, come da mail che produceva. Conclude pertanto per l’annullamento della decisione impugnata e per la conferma del risultato acquisito sul campo.

Ha resistito la Real Calepina F.C. con memoria del 28.4.2023, rilevando in primo luogo che l’interpretazione dell’art. 95, comma 2, N.O.I.F. circa il limite indiscriminato dei tre tesseramenti nella stessa stagione sportiva, fatta propria dal Giudice Sportivo, trova puntuale conferma nella decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 42/CFA del 26.6.2020.

In secondo luogo, quanto ai c.d. tesseramenti “tecnici”, osserva non solo che la fattispecie è sconosciuta all’ordinamento federale, ma soprattutto che non può negarsi effettività, anche per ragioni di durata, ad entrambi i tesseramenti professionistici sottoscritti dal calciatore nel corso della stagione.

Quanto, infine, al legittimo affidamento che la U.S. Seregno avrebbe riposto in ordine alle indicazioni ricevute dalla Lega, la reclamante ritiene che la responsabilità del tesseramento (e delle condizioni che lo legittimano) ricade interamente sulla società richiedente, senza alcuna responsabilità configurabile a carico della L.N.D., la quale si limita a recepire la richiesta “per quanto di propria specifica competenza”, come pure osservato dal Giudice Sportivo.

Conclude pertanto per il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La presente decisione viene assunta in applicazione dell’ormai noto principio della c.d. “ragione più liquida”, per effetto del quale viene ritenuto assorbente quel motivo di gravame suscettibile di definire la controversia, ancorché cronologicamente e logicamente posposto rispetto ad altri.

Ciò premesso, il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto, non potendo condividersi la decisione del Giudice Sportivo laddove ha ritenuto che il calciatore Konate Dramane non avesse titolo a partecipare alla gara del 23.4.2023, ferma restando l’irrilevanza, ai fini del decidere, sia della corretta interpretazione da riservare all’art. 95, comma 2, N.O.I.F. (che, ad ogni buon conto, soprattutto a seguito della modifica intervenuta con il C.U. n. 238/A del 26.6.2023 e del successivo C.U. n. 239/A in pari data, sembra riferito ai soli tesseramenti professionistici)[1], sia della esatta qualificazione e della ricorrenza dei c.d. tesseramenti “tecnici”.

E difatti, la legittima partecipazione del calciatore alla gara in questione consegue automaticamente alla sua assunzione della qualità di tesserato (in favore della U.S. Seregno Calcio), con l’inserimento cioè della relativa posizione nei tabulati federali: ben al di là del mero affidamento invocato dalla reclamante.

Come ripetutamente affermato da questa Corte Sportiva, da tale inserimento consegue la spendibilità in ambito federale della posizione del calciatore, ciò rispondendo ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni (cfr. decisioni n. 113/CSA/20222023; n. 112/CSA/2022-2023; n. 259/CSA/2021-2022). Il tutto, peraltro, in linea con le previsioni di cui agli artt. 42 N.O.I.F. e 11, comma 2, C.G.S. in tema di revoca (di norma ex nunc) del tesseramento per invalidità e/o illegittimità e di eventuale responsabilità disciplinare delle società (penalizzazione di classifica), senza cioè alcuna incidenza sulla regolarità della singola gara (e del relativo risultato) cui abbia partecipato il calciatore il cui tesseramento venga successivamente riconosciuto siccome illegittimo.

Peraltro, la stessa disposizione dell’art. 42 N.O.I.F. non consente di relegare l’Ufficio Tesseramento della L.N.D. al ruolo di mero passacarte (come sembra sostenere la difesa della resistente), proprio nella misura in cui, pur non essendo previsto un visto di esecutività così come per i calciatori professionisti, il solo fatto che quello stesso Ufficio possa revocare il tesseramento in qualunque momento, lascia intendere l’esistenza di un doveroso (o quantomeno auspicabile) controllo di legittimità “a monte”.

In definitiva, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del tesseramento federale del calciatore Konate Dramane in favore della U.S. Seregno e, conseguentemente, della sua partecipazione a pieno titolo alla gara in questione (salvo che non avesse già disputato gare ufficiali per due diverse società, in caso di ritenuta applicazione dell’art. 95, comma 2, anche ai tesseramenti dilettantistici).

La vicenda, tuttavia, impone i necessari approfondimenti da parte della Procura Federale circa le modalità del tesseramento del calciatore nel corso della presente stagione sportiva, a fronte delle possibili conseguenze disciplinari anche ex art. 11, comma 2, C.G.S., eventualmente previa richiesta del giudizio di competenza al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione del Giudice Sportivo con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo. 

Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC. 

 

 

L’ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                    Patrizio Leozappa  

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 



[1] La decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite n. 082/2019-2020, invocata dalla resistente, è riferita all’art. 95, comma 2, N.O.I.F., nel testo anteriore alla modifica di cui al C.U. n. 238/A.

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