FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 339/AA del 28/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – A.S.D. TARCENTO FUTSAL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 497 pfi 22-23 adottato nei confronti della società A.S.D. TARCENTO FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:
A.S.D. TARCENTO FUTSAL, in violazione dell’art. 25, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i suoi sostenitori, al termine della gara Tarcento Futsal – C5 Manzano Brn 1988 disputata presso l’impianto sportivo “Palaflora” di Torre di Pordenone (PN), e valevole per la finale di Coppa Italia di Calcio a 5 di serie C, rivolto all’indirizzo del referente del Calcio a 5 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della L.N.D., entrato sul terreno di gioco per presiedere alla cerimonia di premiazione della squadra della società ospite A.S.D. C5 Manzano Brn 1988, espressioni offensive e diffamatorie.
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluigi FALESCHINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TARCENTO FUTSAL;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. TARCENTO FUTSAL;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.