F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 210/CSA pubblicata del 4 Maggio 2023 – U.S. Grosseto 1912 s.r.l./A.S.D. Sangiovannese 1927

Decisione n. 210/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 230/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

 composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 230/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Grosseto 1912 s.r.l.  in data 11.04.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 118 del 04.04.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.04.2023, il Dott. Alberto Urso e uditi l’Avv. Mattia Grassani e l’Amministratore Delegato Sig. Giovanni Lamioni per la reclamante e l’Avv. Lucio Curzi per la società A.S.D. Sangiovannese 1927;  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Grosseto 1912 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – LND Serie D (Com. Uff. n. 118 del 4.04.2023) con cui è stato respinto il ricorso dalla stessa presentato in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone E, Sangiovannese 1927/U.S. Grosseto 1912 del 19 marzo 2023, volto alla inflizione della sanzione della perdita della gara a carico della Sangiovannese 1927 a fronte dell’irregolarità delle porte del terreno di gioco rese disponibili dalla stessa Sangiovannese, inizialmente aventi un’altezza di 235 cm, e successivamente sottoposte a un intervento che non ne determinava alcuna regolarizzazione, essendo consistito anzi nella creazione di un solco in corrispondenza della linea di porta che, oltre a rendere disomogeneo il terreno, lo rendeva anche più pericoloso; respingendo detto ricorso il Giudice Sportivo omologava il risultato di gioco di 1 a 1 maturato fra le squadre all’esito della gara.

Si duole la reclamante dell’errore in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo nell’affermare che spetti all’arbitro ogni valutazione sulla regolarità del terreno di gioco, esistendo per converso ampie evidenze nella specie circa la disputa della gara su un campo oggettivamente irregolare; né il supplemento di rapporto arbitrale avrebbe accertato o dimostrato il superamento dell’irregolarità riscontrata.

Al contrario, gli stessi accertamenti compiuti dal direttore di gara dimostrerebbero che sulla linea di porta era stato praticato – al fine di tentare di superare l’originaria irregolarità nell’altezza delle porte – un solco della profondità di 9 cm, tale da determinare esso stesso una situazione d’irregolarità nel terreno di gioco, sia per la violazione del Regolamento Impianti Sportivi della LND, che vieta avvallamenti di entità superiore a 3 cm, sia perché non veniva così sanata l’irregolare altezza della porta rispetto al resto del campo, ma al più solo in relazione alla linea di porta.

In tale contesto, ben compete ex art. 65, comma 1, lett. c), C.G.S. agli organi di Giustizia Sportiva conoscere della regolarità del campo di gioco, sicché sarebbe incorso in errore il Giudice Sportivo nel respingere il ricorso di primo grado argomentando in ragione della valutazione all’uopo espressa dall’arbitro.

Peraltro, il Giudice Sportivo non ha svolto alcun approfondimento istruttorio nonostante l’incompletezza del referto e supplemento arbitrale, in cui non erano specificate le esatte modalità seguite per la (ritenuta) regolarizzazione delle porte e le speculari verifiche effettuate in relazione a tale regolarizzazione.

L’intervento maldestramente eseguito, con formazione di un avvallamento sulla linea di porta, avrebbe peraltro creato una situazione di pericolo per i calciatori, come confermato dalla posizione avanzata tenuta dai portieri in occasione dei rigori calciati, e avrebbe inciso altresì sul naturale rimbalzo e sulla traiettoria del pallone.

Concludendo in conformità, la reclamante domanda l’inflizione della sanzione della perdita della gara a carico della Sangiovannese 1927; in via istruttoria, rimette alla valutazione di questa Corte l’eventualità di delegare alla Procura per lo svolgimento di accertamenti in ordine ai fatti occorsi, nonché chiede che vengano sentiti l’arbitro della gara e gli assistenti.

Alla riunione del 20 aprile 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Si dà atto in via preliminare che, così come eccepito in sede di discussione dalla reclamante, non può prendersi in considerazione la memoria di controdeduzioni presentata dalla Sangiovennese 1927, in quanto non trasmessa alla controparte a norma dell’art. 49, comma 5, C.G.S.

Nel merito, la Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, nei termini e per le ragioni che seguono.

Va chiarito anzitutto che, a norma dell’art. 65, comma 1, lett. c), C.G.S., il Giudice Sportivo – e, nella presente sede, questa Corte Sportiva d’Appello – è ben competente a conoscere della “regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari”.

A tale potere corrispondono peraltro anche alcune regole rituali ad hoc, che prescrivono sì la “specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro”, o un’interlocuzione con lo stesso, ex art. 67, comma 4, C.G.S. (ciò cui segue anche una decisione “sul campo” del direttore di gara), ma senza perciò escludere o limitare il sindacato degli organi di giustizia sportiva al riguardo (cfr., ad es., CGF, I, in Com. Uff., n. 250/CGF del 10 maggio 2012, in relazione al corrispondente art. 29, comma 5, previgente C.G.S.; cfr. anche, a fini applicativi, CSA, III, in Com. Uff. n. 66/CSA del 15 gennaio 2018).

Nel caso di specie, è incontestato, in punto di fatto, che l’altezza delle porte rilevata dall’arbitro fosse pari a 2,35 mt., inferiore a quella prescritta dal Regolamento, di 2,44 mt. (cfr. il referto arbitrale, ove si legge che, a seguito della riserva scritta presentata dal Grosseto, “si accertava che l’altezza di entrambe le porte era di 2,35 cm”; cfr. anche il supplemento di referto, che chiarisce quanto segue: “abbiamo, il sottoscritto con i due assistenti arbitrali i capitani e i dirigenti delle due società, misurato la distanza tra la traversa e il terreno di gioco (linea di porta) di entrambe le porte, che effettivamente risultavano misurare esattamente 2,35 mt”).

In tale contesto, il successivo intervento eseguito dalla società ospitante (cfr. il supplemento di referto: “La società locale (Sangiovannese) ha immediatamente provveduto, con i mezzi messi a disposizione dei custodi del campo sportivo, ad abbassare il dislivello che era presente sulle linee di porta nella zona sotto la traversa delle porte”) non è stato in grado di ricondurre a regolarità la condizione delle porte, sicché è da considerare erronea la diversa valutazione espressa dal direttore di gara al riguardo. L’intervento è infatti consistito (come è peraltro incontestato) nel procurare un dislivello o avvallamento nella (sola) zona della linea di porta che, se ha condotto a una successiva misurazione su quella specifica zona, a rilevare un’altezza pari a 2,44 mt. (si legge nel supplemento: “Una volta rimosso il dislivello […] abbiamo nuovamente misurato insieme ai dirigenti e ai capitani delle squadre la distanza tra l’estremità bassa della traversa e la linea di porta che misurava 2,44 mt”), non è valso a rendere per ciò solo regolari le porte: l’altezza di 2,44 mt. deve infatti intercorrere fra il “bordo inferiore della traversa” e il “suolo” (cfr. Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, punto n. 10), inteso come terreno di gioco, sicché non può rilevare al riguardo un dislivello o avvallamento creato al di sotto del livello del suolo e, per di più, nella sola striscia di suolo relativa alla linea delle porte.

In tale prospettiva, la misurazione finale eseguita nei suesposti termini non consentiva di ritenere ripristinata sic et simpliciter la regolarità alle porte: da un lato, infatti, non era soddisfatto il requisito di altezza richiesto fra il “suolo” tutto del terreno di gioco e “il bordo inferiore della traversa”; dall’altro, in via consequenziale, l’altezza delle porte, proprio in rapporto al resto del terreno di gioco, non garantiva la misura di 2,44 mt., ma, nonostante l’intervento eseguito, ancora quella, irregolare, di 2,35 mt.

Anzi, a ben vedere, l’intervento così eseguito ha aggravato la situazione, procurando, lungo la linea delle porte, un dislivello sul terreno di gioco superiore a quello ammesso dal pertinente Regolamento Impianti Sportivi (cfr. punto A, sub 2, che esclude l’ammissibilità di avvallamenti o dossi d’entità superiore a 3 cm.), richiamato anche dal Com. Uff. n. 1 LND ai fini della iscrizione delle società alle gare ufficiali.

Ne consegue l’effettiva situazione d’irregolarità (e non di mera “impraticabilità”) del terreno di gioco in relazione alle porte, ben sindacabile da questa Corte e di cui non può che essere ritenuta responsabile la società ospitante (cfr., al riguardo, anche l’art. 59, comma 3, N.O.I.F.: “Le società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di gioco […]”).

Alla luce di ciò, alla stessa società ospitante va inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, a norma dell’art. 10, comma 1, C.G.S.

In conclusione, per le suesposte assorbenti ragioni, il reclamo va accolto e, in riforma della decisione impugnata, va inflitta la sanzione della perdita della gara alla società A.S.D. Sangiovannese 1927 con il punteggio di 0 – 3.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, infligge la sanzione della perdita della gara alla società A.S.D. Sangiovannese 1927 con il punteggio di 0- 3. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC. 

  

L’ESTENSORE                                                                   IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                                         Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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