F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 211/CSA pubblicata del 4 Maggio 2023 – A.S.D. Real Aversa 1925

Decisione n. 211/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 239/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 239/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Real Aversa 1925 in data 14.04.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale

LND, di cui al Com. Uff. 124 dell’11.04.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.04.2023, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Real Aversa 1925 ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte ai propri calciatori tesserati, Sigg.ri Gaetano Formicola e Pio Schiavi, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 124 dell’11.04.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Real Aversa 1925/Licata Calcio del 06.04.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Gaetano Formicola per 3 giornate effettive di gara perché “Espulso per essersi alzato dalla panchina e aver rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del direttore di gara, nell'uscire dal terreno di gioco reiterava la condotta che ripeteva altresì al termine della gara” e il calciatore Pio Schiavi per 2 giornate effettive di gara “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo rispetto alle condotte dei tesserati nelle circostanze per cui è causa, chiedendone la riduzione.

In particolare, la società Real Aversa ha dedotto, per quanto concerne la posizione del calciatore Gaetano Formicola, l’eccessiva gravosità e severità della squalifica, in quanto le frasi proferite dall’atleta sarebbero qualificabili come meramente irriguardose, nonché espresse in segno di semplice dissenso, rientrante nel pieno e legittimo diritto di critica, quale semplice manifestazione di protesta, seppur colorita e fuori luogo. In ogni caso, la reclamante ha chiesto riconoscersi il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. tra le condotte contestate.

Per quanto concerne la posizione del calciatore Pio Schiavi, la reclamante ha sostenuto che la frase da lui pronunciata sarebbe qualificabile come meramente irrispettosa o, al massimo, scarsamente irriguardosa e comunque priva di qualsivoglia portata offensiva. In ogni caso ricorrerebbero i requisiti delle circostanze attenuanti rientranti nell'alveo, non tassativo, dell'art. 13 del C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 aprile 2023 è comparso per la parte reclamante l’Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità delle sanzioni inflitte ad entrambi i tesserati.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore Formicola “Pur essendo in panchina si alzava da essa per protestare ad alta voce urlando verso di me: tutti fenomeni ci mandano. Inoltre, mentre usciva dal terreno di giuoco urlava nuovamente verso di me dicendomi:

Fenomeno. Ma vaffanculo. Infine al termine della gara entrava sul terreno di gioco (mentre rientravo negli spogliatoi) e si avvicinava nuovamente con fare minaccioso dicendomi: ma ti rendi conto di quanto stai facendo il fenomeno”, mentre il calciatore Pio Schiavi “Al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi (di fronte al mio spogliatoio), urlava ad vice con un discreto nervosismo le seguenti frasi: ogni domenica non abbiamo mai una terna arbitrale dalla nostra direzione, ci mandano sempre dei fenomeni”.

Per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore Formicola, questa Corte Sportiva ritiene che, dai documenti ufficiali di gara, emerga come la condotta refertata, seppur censurabile, sia stata realizzata in un contesto di sostanziale unicità, oltre che caratterizzata dalla presenza di un unico termine ingiurioso, emergendo, pertanto, ai fini della quantificazione della sanzione, la riconducibilità della fattispecie alla previsione della lett. a) dell’art. 36, comma 1, del C.G.S., nella sanzione minima edittale prevista. Nessun rilievo, peraltro, può essere attribuito al fare minaccioso (cfr. referto arbitrale) con cui il Formicola si sarebbe rivolto al Direttore di gara, in quanto totalmente carente di ogni descrizione idonea a qualificarne il contenuto.

La condotta posta in essere dal calciatore Schiavi deve essere qualificata come meramente antisportiva, poiché caratterizzata anch’essa da una sostanziale unicità, nonché brevità, essendosi concretizzata in una manifestazione di critica, dissenso e protesta, tuttavia sicuramente censurabile, in quanto espressa con toni sconvenienti e del tutto fuori luogo, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei requisiti di cui alle circostanze attenuanti ex art. 13 del C.G.S.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.S.D. Real Aversa 1925 deve essere accolto e le squalifiche irrogate ai calciatori Formicola e Schiavi ridotte rispettivamente a due e ad una giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce:

- la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara al calciatore Schiavi Pio,

- la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara al calciatore Formicola  Gaetano.

Dispone la restituzione dei contributi per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                  Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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